Common use of Motivi della decisione Clause in Contracts

Motivi della decisione. Il primo motivo investe il problema della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria. Col secondo motivo si ribadisce che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in questione e, in ogni caso, la violazione del diritto della Naj Oleari in quanto il disegno è riproduttivo di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleari. Nella sua sostanza, il primo motivo tende ad escludere che il criterio c.d. della dissociabilità ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria e disegni ornamentali. Secondo la tesi della società ricorrente, tutti i disegni e più in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impresse, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinato, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionati". Il motivo è infondato. La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti. Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione). Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore estetico in sé, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale. Si tratta di forma che è e non può essere altro che forma di quello specifico prodotto industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e estetica, di quel prodotto.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.

Appears in 1 contract

Samples: Strumenti a Protezione Del Disegno Tessile

Motivi della decisione. Il ricorso va accolto per le ragioni che qui di seguito si espongono. A sostegno della propria tesi, con riguardo al primo motivo del ricorso, la ricorrente Drive Rent S.P.A. depositava il contratto di factoring del (OMISSIS) evidenziando come lo stesso avesse ad oggetto, non già crediti attuali, bensì "le future cessioni verso corrispettivi di crediti vantati dal Fornitore (Car World Italia S.p.a.) nei confronti dei propri debitori". Xx, a riprova della corrispondenza tra il finanziamento ricevuto dalla Faber Factor e gli investimenti effettuati nell'acquisto di autovetture destinate al noleggio a lungo termine, la società depositava il prospetto di Movimentazione delle Immobilizzazioni materiali allegate al bilancio 2001 della società cedente Car World Italia S.p.a.. Inoltre, rappresentava che, tra i documenti depositati da quest'ultima nel procedimento da essa autonomamente azionato e poi riunito a quello oggetto del ricorso della Drive Rent S.p.a, vi era una lettera di intenti, dell'11 settembre 2001, antecedente alla stipula del contratto di factoring, con cui la Car World Italia S.p.a. ricostruiva lo stato della trattativa con la Faber Factor in tal senso: "...prendiamo atto della vostra disponibilità a metterci a disposizione una linea di finanziamento in una o più tranches di massime Lire 45.000.000.000 (circa 23 milioni di Euro) finalizzata al sostenimento degli investimenti nel parco noleggio a lungo termine effettuati e da effettuarsi"... "Dal punto di vista formale, per consentirvi di erogare il finanziamento in una o più tranches. ci impegnamo sin da ora ad accettare le Vostre condizioni standard per questo tipo di operazione cui abbiamo preso visione. Tuttavia resta fin d'ora inteso che, esulando questo finanziamento dagli schemi tipici dei contratti di factoring, sarà la scrivente Car World Italia S.p.a. e non già Faber Factor S.p.a. ad incassare dai clienti i crediti derivanti dall'attività di noleggio a lungo termine, dal momento che nessun credito sarà oggetto di cessione a Faber Factor. Il finanziamento di cui sopra sarà, quindi, direttamente restituito dalla scrivente Car World Italia S.p.a. a Faber Factor S.p.a.a mediante pagamento in rate mensili sulla base di un piano di ammortamento da concordarsi". Venivano, poi, depositati i prospetti dei bilanci relativi agli anni 2001 e 2002 della Car World Italia S.p.a dai quali risultava il valore delle autovetture immobilizzate per essere destinate a noleggio nonchè la scheda contabile della Car World Italia S.p.a. intestata a Faber factor per i finanziamenti ricevuti e pagati all'inizio del rapporto sino alla cessione, analoga scheda contabile della società cessionaria CWI Rent S.p.a. per il periodo successivo ed i relativi estratti conto. Da tali documenti risultava che, come pattuito nella lettera d'intenti di cui prima, sia la Car World Italia S.p.a, prima della cessione, sia la CWI Rent S.p.a., dopo la cessione, subentrata nel rapporto, avevano sempre proceduto alla restituzione del finanziamento mediante versamenti diretti senza operare alcuna cessione di crediti. Il primo motivo investe motivo, dunque, ha ad oggetto la denunciata insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR della Lombardia confermato la sentenza di primo grado senza esaminare la censura, debitamente posta al suo vaglio, della omessa valutazione della documentazione su riportata decisiva ai fini della interpretazione dell'atto sottoposto alla tassazione della tassa di registro. In effetti, sul punto la sentenza impugnata nulla osserva, limitandosi ad affermare, con riferimento alla 5deduzione difensiva dell'inerenza del debito societario de quo (le passività per debiti verso la società Faber Factor Spa erano effettivamente connesse all'acquisto nel tempo del parco auto relativo al noleggio auto a lungo termine senza conducente) che "In realtà, perchè il problema della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria. Col secondo motivo si ribadisce debito venga computato, in quanto inerente, occorre che l'inerenza venga dimostrata da una specifica connessione che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in questione e, in ogni nel nostro caso, la violazione del diritto della Naj Oleari in quanto il disegno è riproduttivo di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleari. Nella sua sostanza, il primo motivo tende ad escludere che il criterio c.d. della dissociabilità ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria e disegni ornamentali. Secondo la tesi della società ricorrente, tutti i disegni e più in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impresse, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinato, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionatirisulta affatto". Il motivo è infondato. La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) Collegio non ignora il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti. Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza indirizzo di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione). Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore estetico in sésecondo cui, in assoluto: tant'è tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale. Si tratta di forma che è e non può essere altro che forma di quello specifico prodotto industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e esteticai concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale regrediscono, di quel prodotto.Tant'è che al titolare del brevetto fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella formaricostruire la quale dovrà, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici (cfr. artsentt. 5 23584/12, 6835/13, 17965/13, 3481/14). Va, però, nel contempo evidenziato che, quando si ponga la questione relativa alla interpretazione dell'atto soggetto a tassazione per evidenziarne l'intrinseca natura, il giudice tributario è tenuto a considerare le deduzioni difensive sul punto, maggiormente, se suffragate da specifica documentazione, motivandone la eventuale non decisività, ma non può certo non tenerne conto, venendo meno, così, all'obbligo motivazionale. In sostanza, con il ricorso introduttivo entrambe le società ricorrenti avevano contestato la pretesa impositiva ribadendo l'inerenza del D.P.R. 25 agosto 1940debito ceduto che era sorto per finanziare l'acquisto di autovetture destinate alla locazione a lungo termine e, n. 1411 dunque, direttamente e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 codfunzionalmente connesso con il ramo d'azienda ceduto.

Appears in 1 contract

Samples: Sentenza

Motivi della decisione. SULLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA Il primo motivo investe Giudice, alla luce dell'istruttoria svolta, ha correttamente ricostruito le modalità con le quali i ricorrenti svolgevano la loro attività lavorativa, rilevando che: "La prestazione lavorativa dei ricorrenti si è svolta a grandi linee nel modo seguente. Dopo avere compilato un formulario sul sito di F. (doc.12 ricorrenti), venivano convocati in piccoli gruppi presso l'ufficio di Torino per un primo colloquio nel quale veniva loro spiegato che l'attività presupponeva il problema della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria. Col possesso di una bicicletta e la disponibilità di uno smartphone; in un secondo motivo si ribadisce che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in questione momento veniva loro proposta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, dietro versamento di una caparra di Euro50, venivano loro consegnati i dispositivi di sicurezza (casco, maglietta, giubbotto e luci) e l'attrezzatura per il trasporto del cibo (piastra di aggancio e box). Il contratto che veniva sottoscritto aveva le seguenti caratteristiche (risultanti dallo stesso doc.6 dei ricorrenti): - era un contratto di "collaborazione coordinata e continuativa"; - era previsto che il lavoratore fosse "libero di candidarsi o non candidarsi per una specifica corsa a seconda delle proprie disponibilità ed esigenze di vita"; - il lavoratore si impegnava ad eseguire le consegne avvalendosi di una propria bicicletta "idonea e dotata di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la circolazione"; - era previsto che il collaboratore avrebbe agito "in ogni casopiena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere nei confronti della committente", ma era tuttavia "fatto salvo il necessario coordinamento generale con l'attività della stessa committente " - era prevista la violazione possibilità di recedere liberamente dal contratto, anche prima della scadenza concordata, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con 30 giorni di anticipo; - il lavoratore, una volta candidatosi per una corsa, si impegnava ad effettuare la consegna tassativamente entro 30 minuti dall'orario indicato per il ritiro del diritto cibo, pena applicazione a suo carico di una penale di 15 Euro; - il compenso era stabilito in Euro 5,60 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali per ciascuna ora di disponibilità; - il collaboratore doveva provvedere ad inoltrare all'INPS "domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della Naj Oleari L. 8 agosto 1995, n. 335" e la committente doveva provvedere a versare il relativo contributo; - la committente doveva provvedere all'iscrizione del collaboratore all'INAIL ai sensi dell'art.5 del X.Xxx. 23 febbraio 2000, n. 38; il premio era a carico del collaboratore per un terzo e della committente per due terzi; - la committente doveva affidare al collaboratore in quanto comodato gratuito un casco da ciclista, un giubbotto e un bauletto dotato dei segni distintivi dell'azienda a fronte di un versamento di una cauzione di Euro 50. Al contratto era allegato un foglio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali e la prestazione del consenso. La gestione del rapporto avveniva attraverso la piattaforma multimediale "Shyftplan" e un applicativo per smartphone (inizialmente "Urban Ninjia" e poi "Hurrier"), per il disegno è riproduttivo cui uso venivano fornite da F. delle apposite istruzioni (docc.14 e 15 ricorrenti). L'azienda pubblicava settimanalmente su Shyftplan gli "slot", con indicazione del numero di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleaririders necessari per coprire ciascun turno. Nella sua sostanzaCiascun rider poteva dare la propria disponibilità per i vari slot in base alle proprie esigenze personali, ma non era obbligato a farlo. Raccolte le disponibilità, il primo motivo tende ad escludere che responsabile della "flotta" confermava tramite Shyftplan ai singoli riders l'assegnazione del turno. Ricevuta la conferma del turno, il criterio c.d. della dissociabilità ideale sia lavoratore doveva recarsi all'orario di inizio del turno in una delle tre zone di partenza predefinite (Piazza Xxxxxxxx Veneto, Piazza Xxxxx Xxxxxx o Piazza Bernini), attivare l'applicativo Hurrier inserendo le credenziali (user name e password) per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria effettuare l'accesso (login) e disegni ornamentali. Secondo avviare la tesi della società ricorrente, tutti i disegni e più in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impresse, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinato, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionati"geolocalizzazione (GPS). Il motivo è infondatorider riceveva quindi sulla app la notifica dell'ordine con l'indicazione dell'indirizzo del ristorante. La regola è chiara. Rilevante per Accettato l'ordine, il rider doveva recarsi con la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto propria bicicletta al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata ristorante, prendere in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti. Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti consegna i prodotti, così ornaticontrollarne la corrispondenza con l'ordine e comunicare tramite l'apposito comando della app il buon esito della verifica. A questo punto, fabbricati posizionato il cibo nel box, il rider doveva provvedere a consegnarlo al cliente, il cui indirizzo gli era stato nel frattempo comunicato tramite la app; doveva quindi confermare di avere regolarmente effettuato la consegna". SULLA MOTIVAZIONE POSTA DAL PRIMO GIUDICE A FONDAMENTO DELLA SUA DECISIONE. Ciò premesso, il Giudice di prime cure ha ritenuto che tali rapporti di lavoro non avessero natura subordinata alla luce delle seguenti considerazioni: 1) la volontà delle parti che avevano sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e messi continuativa; 2) la circostanza che i ricorrenti non fossero obbligati a dare la propria disponibilità lavorativa per uno dei turni indicati da F. e, a sua volta, che la convenuta potesse accettare la disponibilità data dai ricorrenti e inserirli nei turni da loro richiesti ma potesse anche non farlo (pertanto se il datore di lavoro non poteva pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa non poteva neppure esercitare il potere direttivo e organizzativo); 3) con riferimento all'inserimento del rider in circolazioneun turno (a seguito della disponibilità manifestata dallo stesso) l'istruttoria aveva dimostrato l'insussistenza dell'esercizio un potere gerarchico disciplinare da parte della società nei confronti dei ricorrenti (convenuta che non aveva mai adottato azioni disciplinari nei confronti degli attori anche se questi dopo avere dato la loro disponibilità la revocavano o non si presentavano a rendere la prestazione). Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logicaMentre le modalità di svolgimento della prestazione e le relative indicazioni e verifiche operate dalla convenuta rientravano a pieno titolo nelle esigenze di coordinamento dettate dalla necessità di rispetto dei tempi di consegna. Il diritto primo Xxxxxxx ha, pertanto, respinto le domande aventi ad oggetto: la condanna al pagamento delle differenze retributive, quelle di autore protegge nullità ed inefficacia del licenziamento e deve proteggere la forma (quelle risarcitorie in senso ampio cui si contrappone quanto presupponevano il contenuto) riconoscimento della subordinazione. Inoltre il Tribunale, nel rammentare che abbia un valore estetico i ricorrenti avevano invocato in sé, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere via subordinata l'applicazione della norma di cui al all'articolo 2 del D.Lgs. n. 4 dell'art. 2 81 del 2015, ha accolto la tesi sostenuta dalla difesa dell'azienda e cioè che si trattava di una disposizione incapace di produrre nuovi effetti giuridici sul piano della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale. Si tratta disciplina applicabile alle diverse tipologie di forma che è e non può essere altro che forma rapporti di quello specifico prodotto industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e estetica, di quel prodottolavoro.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.

Appears in 1 contract

Samples: Forum on Employment Law

Motivi della decisione. Il primo motivo investe di appello è infondato. Infatti, dall'esame del contratto di locazione del 10/1/2000, sottoscritto dalla sig.ra (...) e dal sig. (...), non emerge alcuna circostanza da cui poter inferire che l'immobile di Via (...) non fosse idoneo all'uso "ufficio" concordato dalle parti con il problema contratto stesso. Del resto, si deve presumere che, ove effettivamente detto immobile non fosse stato idoneo all'uso che il conduttore -con l'accordo della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria. Col secondo motivo si ribadisce chelocatrice- intendeva farne, non avrebbe sottoscritto il contratto stesso o, comunque, difetterebbe l'originalità avrebbe preteso che di tale circostanza fosse dato espressamente conto nello stesso contratto, convenendo, eventualmente, che il canone di locazione fosse da lui versato solo a partire dal momento in cui l'immobile fosse stato reso idoneo a tale uso, previa apposita ristrutturazione connessa alle specifiche condizioni del disegno bene locato. Al contrario, le parti non fecero mai menzione di tale circostanza nel contratto, mentre il semplice fatto che il conduttore sia stato autorizzato dalla locatrice "alla ristrutturazione dei locali" a propria cura e spese non permette di collegare tale attività ad una effettiva condizione di inidoneità del locale all'uso pattuito. Giova poi evidenziare che il giudicante di prime cure, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non risulta aver mai affermato "che non sia onere del locatore fornire un appartamento idoneo all'uso concordato", essendosi limitato solo a statuire che gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata tali da rendere il bene stesso idoneo alle specifiche esigenze del conduttore, tranne il caso in cui sia stata, nello stesso contratto, specificamente garantita l'idoneità dell'immobile ad un determinato uso: ipotesi, questa, che nel contratto in questione enon è assolutamente ravvisabile, in ogni casoessendosi le parti limitate solo a convenire genericamente l'uso dell'immobile come "ufficio". Ne consegue che i lavori svolti dal conduttore a seguito dell'accoglimento della sua generica richiesta di essere autorizzato alla "ristrutturazione dei locali" non possono essere ritenuti indispensabili per rendere l'immobile locato idoneo ad essere utilizzato come ufficio, con la violazione conseguenza che essi non potevano incombere a carico della locatrice. Ne deriva che del diritto della Naj Oleari in quanto il disegno è riproduttivo di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj Oleari. Nella sua sostanzatutto inconferenti si appalesano le richieste probatorie avanzate dall'appellante che, pertanto, debbono essere disattese, con la conseguenza che il primo motivo tende ad escludere di appello deve essere respinto. Analoghe considerazioni, poi, valgono per il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha nuovamente sostenuto che la locatrice gli avesse manifestato un espresso consenso all'esecuzione dei miglioramenti di cui all'art. 1592 c.c.. Infatti, secondo il criterio c.dcostante insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, "nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. della dissociabilità ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra 1592 c.c., che le relative opere dell'arte applicate all'industria siano state eseguite con il consenso del locatore, e disegni ornamentali. Secondo la tesi della società ricorrentetale consenso, tutti i disegni e più in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impresseimportando cognizione dell'entità, perché sono concepibili su di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinatoanche economica, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente come, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concretaconvenienza delle opere, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffa, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionati". Il motivo è infondato. La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto di autore (d'ora innanzi abbreviata in L. a) il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti. Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione). Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore estetico in sé, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale. Si tratta di forma che è e non può essere altro implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che forma la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo" (Cass. n. 15317/2019; nello stesso senso, vedi Cass. n. 4532/2019, n. 2494/2009 -riportata dallo stesso giudice di quello specifico prodotto industriale: l'autore infattiprime cure- e n. 6094/2006). Inoltre, è condizionato dalla forma necessaria ai sensi dell'art. 2967 c.c., grava sul conduttore che chieda l'indennità ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati alla cosa locata, l'onere di provare il consenso del locatore alla loro esecuzione, trattandosi di fatto costitutivo del preteso diritto (Cass. n. 14/2017; 17861/2007; 2740/1988). Ciò premesso, dall'esame degli atti emerge solamente la dimostrazione che il prodotto ha per rispondere sig. (...), in occasione dell'invio della missiva datata 10/2/2000, comunicò alla sig.ra (...) i lavori di ristrutturazione che egli aveva in animo di effettuare all'interno dell'immobile locato, da lui personalmente ritenuto "inabitabile", senza però ottenere una risposta al riguardo e, tanto meno, una risposta interpretabile quale inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare possibili innovazioni; inoltre, la circostanza che la locatrice non abbia espressamente manifestato un dissenso al riguardo, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante non può essere interpretato quale specifica approvazione all'effettuazione dei miglioramenti di cui agli artt. 1592 e/o 1593 c.c., soprattutto ove si consideri che la sig.ra (...), in occasione della stipula del contratto, aveva già accolto la generica richiesta del conduttore di procedere ad una ristrutturazione dell'immobile a sua funzione esclusiva cura e spese. Riguardo, poi, alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, secondo cui la sig.ra (...), "in un incontro avvenuto in Ostia presso un negozio di oggetto utileottica all'incirca fine marzo-inizio aprile 2000", venne informata dal conduttore che nell'immobile locato erano stati eseguiti i lavori in questione, dimostrandosi contenta della loro effettuazione, l'estrema genericità della stessa giustificava -e tutt'ora giustifica- una valutazione in termini di completa inammissibilità. Ne consegue che anche il secondo motivo di appello non può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e estetica, di quel prodottoessere respinto.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione

Motivi della decisione. Il primo motivo investe In xxx xxxxxxxxxxx xx osservato che in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria di [Xxxxxxx] per i pretesi danni patiti a causa delle omesse informazioni di [Factor] sui mancati pagamenti del debitore ceduto Farmacia (omissis), [Cedente] non ha proposto appello incidentale, ma il problema giudicato formatosi sul rigetto della distinzione tra modelli ornamentali ed opere dell'arte applicate dall'industria. Col secondo motivo si ribadisce che, comunque, difetterebbe l'originalità del disegno in questione e, in ogni casodomanda non produce certamente le conseguenze che vorrebbe trarne l’appellante [Factor], la violazione quale ritiene che la sua controparte sia “decaduta dalla garanzia con riferimento al predetto debitore con il conseguente obbligo …di restituire ad [Factor] le anticipazioni nella misura …di Euro 220.000, non avendo titolo per trattenerli”. Il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria non ha, infatti, altro effetto che di impedire a [Cedente] di richiedere il risarcimento per i danni che affermava di aver patito a causa della mancata informazione sull’inadempimento della Farmacia (omissis) da parte di [Factor]: la questione della “decadenza” dalla garanzia “pro soluto” in relazione a tale debitore ceduto e del diritto conseguente obbligo di restituire le anticipazioni non è affatto collegata a tale rigetto, essendo questione del tutto diversa che deve essere decisa in questa sede, unitamente alle questioni analoghe riguardanti gli altri debitori ceduti, costituendo appunto oggetto dell’appello principale sul rigetto della Naj Oleari domanda di accertamento e restituzione formulata da [Factor]. I suddetti motivi vengono illustrati solo per ragioni di completezza in quanto il disegno ordine al rilievo svolto da [Factor] nella parte finale del “Riepilogo” della comparsa conclusionale, ove afferma che “invia del tutto subordinata, stante la mancata impugnazione incidentale da parte di [Cedente] riguardo la posizione del debitore (omissis), è riproduttivo comunque dovuto l’importo di schemi noti così come lo è quello della Fiorucci; concetto ribadito nel terzo motivo relativamente alla mancanza di creatività-novità nel disegno Naj OleariEuro 220.000,00 anticipato per detto debitore”. Nella sua sostanza, – Con il primo motivo tende di appello [Factor] lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l’omessa comunicazione di insoluti pregressi dei debitori ceduti. Il Tribunale ha sostenuto che essendo il Factor un soggetto che esercita professionalmente l’attività di cessionario di crediti “è tenuto ad escludere acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei creditori ceduti” e che pertanto “si tratta di un onere di ricerca documentale, che con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di factoring grava sul factor che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo non è in grado di assumere cognizione della pregressa situazione economico finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base di ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio.” L’appellante censura l’interpretazione del contratto data dal giudice di prime cure, rilevando che il criterio c.d. della dissociabilità ideale sia di per sé sufficiente a scriminare tra opere dell'arte applicate all'industria dato letterale sarebbe inequivoco e disegni ornamentaliche il giudice non potrebbe sostituire la sua opinione alle conseguenze volute dalle parti. Secondo [Factor] società appellata sarebbe venuta meno agli obblighi di informazione previsti dal contratto, ed in particolare al dovere di collaborazione di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali, ai sensi del quale il Fornitore è tenuto a fornire “ogni notizia di rilievo circa la tesi della società ricorrentesolvibilità dei debitori e in genere, tutti i disegni ogni loro eccezione, pretesa, reclamo domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi, ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori e più controversie in generale le opere bidimensionali sono in astratto dissociabili o scindibili dal concreto supporto sul quale ab origine sono state impressecorso, perché sono concepibili su anche non attinenti al rapporto commerciale” Secondo l’appellante l’omessa comunicazione di un supporto diverso; se così fosse risulterebbe priva d'ogni senso l'intera categoria dei disegni ornamentali che pure il legislatore ha espressamente disciplinatoinsoluto pregresso costituisce, esclude l'applicabilità ad essi delle disposizioni sul diritto d'autore. Da questa costatazione risulterebbe evidente comepertanto, per questa categoria dei disegni ornamentali, occorra dar rilievo al criterio della destinazione e della funzione. Nella fattispecie concreta, la pretesa opera d'arte consisteva in un pezzo di stoffaviolazione degli obblighi contrattuali, con un disegno che vi si ripeteva ciclicamente e non era mai stato realizzato su diverso supporto "sì che non poteva dubitarsi che nessuno, tanto meno l'autore o il suo committente, avesse mai pensato ad una funzione di esso per un godimento estetico separato dal tessuto e dagli indumenti con esso confezionati". Il motivo è infondato. La regola è chiara. Rilevante per la distinzione è la scindibilità o no del valore artistico dell'opera dell'ingegno dal carattere industriale del prodotto al quale l'opera stessa è concretamente associata. Tenendo conto anche dei contrasti dottrinari e giurisprudenziali precedenti alla entrata in vigore dell'attuale legge sul diritto di autore, è anche chiaro che dettando la disposizione le conseguenze di cui al n. 4 dell'artall’art. 2 7 dell’Appendice, che sanziona con “l’inefficacia ex tunc” della legge sul diritto garanzia pro soluto l’inadempimento da parte del Fornitore “agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali” così letteralmente statuendo: “Il rischio di autore (d'ora innanzi abbreviata mancato pagamento del debitore assunto dal Factor tornerà ad essere in L. a) il legislatore ha voluto negare rilevanza ad ogni altro criterio tra quelli che erano stati suggeriti o che in altre legislazioni sono stati accolti. Non rileva in specie - come è d'altronde costante giurisprudenza di questa Corte - la destinazione: né quella obiettiva quale verificatasi carico del Fornitore nei fatti fino al momento del sorgere della lite; né quella soggettiva, quella cioè pensata e voluta dall'autore al momento della creazione e dopo. Non rileva dunque che la creazione sia stata voluta dall'autore o obiettivamente considerata ed apprezzata come opera dell'arte (ad esempio valutata come pezzo unico, come originale, come tale esposta in mostre o musei) oppure come ornamento di prodotto industriale o artigianale (dunque calata in migliaia o milioni di esemplari tanti quanti i prodotti, così ornati, fabbricati e messi in circolazione). Questa regola, oltre che chiara, è anche soddisfacente perché logica. Il diritto di autore protegge e deve proteggere la forma (in senso ampio cui si contrappone il contenuto) che abbia un valore estetico in séseguenti casi, in assoluto: tant'è che all'autore è riconosciuto il diritto esclusivo qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Factor si intenderà ex tunc inefficace di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e dunque anche se viene mutato il supporto materiale sul quale l'opera si è necessariamente, come è il caso delle opere di cui al n. 4 dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore, materializzata. Il brevetto per modello ornamentale invece, protegge e deve proteggere la forma che l'autore dà o contribuisce a dare ad un prodotto industriale. Si tratta di forma che è e non può essere altro che forma di quello specifico prodotto industriale: l'autore infatti, è condizionato dalla forma necessaria che il prodotto ha per rispondere alla sua funzione di oggetto utile, può soltanto "abbellire" quella forma che è e resta la forma, funzionale e estetica, di quel prodotto.Tant'è che al titolare del brevetto per modello ornamentale è data l'esclusiva non per qualsiasi utilizzazione di quella forma, ma solo sull'uso di quella forma per quel determinato prodotto o al più per un determinato "genus" di prodotti industriali (cfr. art. 5 del D.P.R. 25 agosto 1940, n. 1411 e modificazioni, art. 4 reg. 31 ottobre 1941, n. 1354, art. 2593 cod.pieno diritto:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Factoring