Motivi della decisione. Il resistente ha addotto l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, ritenendolo tardivo in quanto non sarebbe possibile cumulare due sospensioni dei termini per il periodo feriale. Tale eccezione (in senso lato, in quanto attinente a profilo rilevabile anche d'ufficio) non è fondata. La sentenza impugnata fu depositata il 17 luglio 2000. Da tale data prese a decorrere il termine annuale di decadenza ex art 327 c.p.c. (in quanto essa non risulta notificata, com'è incontroverso), termine da calcolare ex nominatione dierum. cioè prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, del codice di rito civile (Cass., 11 agosto 2004, n. 15530; 3 giugno 2003, n. 8850; 7 luglio 2000, n. 9068). n detto termine, dunque, veniva a scadere il 17 luglio 2001, ma esso doveva essere prolungato di 46 giorni (calcolati ex numeratione dierum. ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1 comma 1, L. n. 742 del 1969: v. giurisprudenza ora cit.) per la sospensione durante il periodo feriale. Pertanto, dopo i primi 14 giorni (17/31 luglio 2001), i residui 32 giorni non giunsero a compimento il 1 Settembre 2001 (ricadente nel c.d. periodo feriale) ma presero a decorrere dopo la detta sospensione, cioè dal 16 settembre 2001 (incluso), giungendo a compimento il 17 ottobre 2001. Poiché il ricorso per Cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2001, l'impugnazione si rivela tempestiva. La tesi del resistente, secondo cui non sarebbe possibile cumulare due periodi di sospensione, non può essere condivisa. Essa non trova riscontro nel dettato normativo ed anzi contrasta con la ratio della legge n. 742 del 1969, che - salve le eccezioni previste - ha comunque inteso evitare il decorso dei termini processuali nell'arco di tempo considerato da tale legge. Il punto, del resto, è stato già trattato da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, qualora sia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni (non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno) è suscettibile di ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cass., 8 gennaio 2001, n. 200; 20 marzo 1998, n. 2978). Ed a tale principio il collegio intende dare continuità, essendo esso conforme alla lettera ed alla ratio della citata legge n. 742 del 1969.
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Samples: Contratto Di Progettazione
Motivi della decisione. La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell’art. 132 comma1 n.4) c.p.c., quale novellato dall’art. 45 comma17 legge 18 giugno 2009 n.69. Oggetto del presente giudizio è l’appello proposto dalla [Casa di cura], con atto di citazione notificato ai sensi della legge 27 gennaio 1994 n.53 con atto spedito in data 5 novembre 2015 all’Azienda U.S.L. di (omissis) ed a [Factor] e da entrambe tali parti ricevuto il 6 novembre 2015, nonché l’appello incidentale proposto da [Factor] con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 febbraio 2016, rispetto all’udienza di vocazione in giudizio, da parte dell’appellante principale, del 3 marzo 2016, differita ai sensi di quanto previsto dall’art. 168bis comma5 c.p.c. al 27 settembre 2016, gravami entrambi proposti avverso la sentenza n.2568/2015 del Tribunale di (omissis), depositata il 21 ottobre 2015, con cui era stato così statuito: il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda proposta dalla [Casa di cura] e dalla [Factor] che condanna in solido al pagamento in favore dell’Azienda U.S.L. di (omissis) delle spese di lite che liquida in € 2.100,00 per compensi oltre accessori di legge. Osserva preliminarmente la Corte che la pretesa avanzata in primo grado dalla [Casa di cura] era relativa alla corresponsione, da parte dell’Azienda U.S.L. di (omissis), della somma di € 437.054,05, somma detratta dalla menzionata Azienda dalla complessiva somma di € 776.462,55, importo indicato nella fattura n.10582 del 30 giugno 2008, detrazione effettuata in base all’asserita comunicazione, da parte della Regione Lazio, dell’importo totale delle prestazioni per l’anno 2007, importo corrispondente ad € 9.126.048,70. Detta detrazione era stata contestata dalla società attrice, deducendosi che la Regione Lazio, con la nota in data 5 agosto 2008, aveva precisato che i dati inviati precedentemente alla Aziende Unità Sanitarie Locali erano ancora oggetto di ulteriori verifiche e dovevano pertanto essere utilizzati quali elemento di riallineamento dei dati di contabilità generale e non quale comunicazione della remunerazione effettiva spettante ai soggetti erogatori per l’anno 2007. Il resistente ha addotto l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, ritenendolo tardivo in quanto non sarebbe possibile cumulare due sospensioni dei termini per il periodo feriale. Tale eccezione (in senso latocontraddittorio era stato poi integrato nei confronti di [Factor], in quanto attinente a profilo rilevabile anche d'ufficio) non è fondata. La sentenza impugnata fu depositata il 17 luglio 2000. Da tale data prese a decorrere il termine annuale di decadenza ex art 327 c.p.c. (in quanto essa non risulta notificata, com'è incontroverso), termine da calcolare ex nominatione dierum. cioè prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, cessionaria del codice di rito civile (Casscredito oggetto della controversia., 11 agosto 2004, n. 15530; 3 giugno 2003, n. 8850; 7 luglio 2000, n. 9068). n detto termine, dunque, veniva a scadere il 17 luglio 2001, ma esso doveva essere prolungato di 46 giorni (calcolati ex numeratione dierum. ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1 comma 1, L. n. 742 del 1969: v. giurisprudenza ora cit.) per la sospensione durante il periodo feriale. Pertanto, dopo i primi 14 giorni (17/31 luglio 2001), i residui 32 giorni non giunsero a compimento il 1 Settembre 2001 (ricadente nel c.d. periodo feriale) ma presero a decorrere dopo la detta sospensione, cioè dal 16 settembre 2001 (incluso), giungendo a compimento il 17 ottobre 2001. Poiché il ricorso per Cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2001, l'impugnazione si rivela tempestiva. La tesi del resistente, secondo cui non sarebbe possibile cumulare due periodi di sospensione, non può essere condivisa. Essa non trova riscontro nel dettato normativo ed anzi contrasta con la ratio della legge n. 742 del 1969, che - salve le eccezioni previste - ha comunque inteso evitare il decorso dei termini processuali nell'arco di tempo considerato da tale legge. Il punto, del resto, è stato già trattato da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, qualora sia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni (non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno) è suscettibile di ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cass., 8 gennaio 2001, n. 200; 20 marzo 1998, n. 2978). Ed a tale principio il collegio intende dare continuità, essendo esso conforme alla lettera ed alla ratio della citata legge n. 742 del 1969.
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Samples: Contratto Di Factoring
Motivi della decisione. ol primo motivo i ricorrenti denunciando - vio- lazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 5 (presentazione dei tipi di fra- zionamento) si duole che la Corte d’appello di Xxxxxx non ha tenuto conto del fatto che la promettente vendi- trice C.G.F. non aveva sottoscritto l’atto di frazionamen- to del terreno redatto dai tecnici solo su incarico dei pro- missori acquirenti. Precisano, inoltre, i ricorrenti che ai sensi della L. n. 77/1901, art. 4 e del X.X. 0 ottobre 1931, n. 1572, art. 57, il frazionamento per acquisire efficacia deve essere sottoscritto dalla parte che non ha provveduto a farlo re- digere e che la sentenza, erroneamente, si è basata su una presunzione di un accordo della defunta C. sul fraziona- mento ma che tale presunzione, non poteva operare, im- ponendo la normativa la sottoscrizione davanti al pub- blico ufficiale rogante. Il resistente ha addotto l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, ritenendolo tardivo motivo non merita accoglimento in relazione ad alcu- na delle formulate censure in quanto non sarebbe possibile cumulare due sospensioni dei termini per il periodo feriale. Tale eccezione (in senso lato, in quanto attinente a profilo rilevabile anche d'ufficio) non è fondata. La sentenza impugnata fu depositata il 17 luglio 2000. Da tale data prese a decorrere il termine annuale di decadenza ex art 327 c.p.c. (in quanto essa non risulta notificata, com'è incontroverso), termine da calcolare ex nominatione dierum. cioè prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, del codice di rito civile (Cass., 11 agosto 2004D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 15530; 3 giugno 2003650, n. 8850; 7 luglio 2000, n. 9068). n detto termine, dunque, veniva a scadere il 17 luglio 2001, ma esso doveva essere prolungato di 46 giorni (calcolati ex numeratione dierum. ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1 comma 1, L. n. 742 del 1969: v. giurisprudenza ora cit.) per la sospensione durante il periodo feriale. Pertanto, dopo i primi 14 giorni (17/31 luglio 2001), i residui 32 giorni non giunsero a compimento il 1 Settembre 2001 (ricadente nel c.d. periodo feriale) ma presero a decorrere dopo la detta sospensione, cioè dal 16 settembre 2001 (incluso), giungendo a compimento il 17 ottobre 2001. Poiché il ricorso per Cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2001, l'impugnazione si rivela tempestiva. La tesi del resistente, secondo cui non sarebbe possibile cumulare due periodi di sospensione, non può essere condivisa. Essa non trova riscontro nel dettato normativo ed anzi contrasta con la ratio della legge n. 742 del 1969richiamato dai ricorrenti, che - salve riguarda il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, a modifica e parziale integrazione del precedente X.X. x. 0000/0000, xx riferisce ai soli trasferimenti immobiliari che comportano il frazionamento e non certo alle pro- messe di vendita di immobili da frazionare. A ben vedere le eccezioni previste - formalità di legge di riordino del catasto sono imposte con riguardo ai trasferimenti definitivi e non si giustificano per gli atti che non sono tali e quindi non ha comunque inteso evitare alcuna rilevanza che il decorso dei termini processuali nell'arco di tempo considerato da tale legge. Il punto, del resto, è frazionamento non sia stato già trattato da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, qualora sia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni (non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno) è suscettibile di ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cass., 8 gennaio 2001, n. 200; 20 marzo 1998, n. 2978). Ed a tale principio il collegio intende dare continuità, essendo esso conforme alla lettera ed alla ratio della citata legge n. 742 del 1969.sottoscritto dalla C.F.
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Samples: Contratti
Motivi della decisione. Il resistente Al fine di ricostruire i fatti di causa bisogna rammentare che la ricorrente è dipendente a tempo inde- terminato della casa di riposo come operatore socio-sanitario, categoria B2, in regime di part-time a tempo indeterminato al 70%. il part-time a tempo indetermina- to al 70% le era stato concesso, dietro sua richiesta (doc. 3 di parte conve- nuta), con decorrenza dal 7.5.2005, mediante determina direttoriale n. 78/2005 del 26.5.2005 (doc. 2). Successivamente, in considera- zione dell’entrata in vigore dell’art. 16 della legge 183/2010 (c.d. colle- gato lavoro), che ha addotto l'inammissibilità consentito agli enti pubblici di sottoporre a revisione le situazioni di trasformazione del ricorso rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del D.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, l’Amministrazione dato- xxxxx chiedeva alla dipendente, con nota prot. n. 6232 del 17.12.2010 (doc. 4), di compilare un apposito modello recante l’orario di lavoro a tempo parziale fruito e le eventuali variazioni proposte. la dipendente rispondeva in data 23.12.2010 (doc. 5) domandan- do che l’articolazione del proprio orario di lavoro fosse, a partire dal 1.1.2011: lunedì pomeriggio, mar- tedì pomeriggio, mercoledì riposo, giovedì mattino, venerdì mattino e domenica/un festivo; al contempo la ricorrente si rendeva disponibile, compatibilmente con le limitazioni previste dal D.lgs. 81/2008, ad effettuare nell’arco del mese un massimo di: due turni festivi, un turno nella giornata di sabato e un turno notturno. A tale richiesta non faceva se- guito alcun atto di accettazione o concessione da parte dell’ente. con nota prot. n. 1474 in data 16.03.2015 (doc. 6), l’Amministra- zione comunicava alle dipendenti in part-time a tempo indeterminato l’intenzione di procedere con una variazione della pianta organica, con l’inserimento nella stessa di n. 11 posti part-time relativi alla qualifica di O.S.S. cat. B2, al fine di procedere all’assunzione, sempre a tempo indeterminato, delle relative integrazioni. poiché a seguito di tale variazione sarebbe venuta meno per Cassazionele dipendenti in questione la possibi- lità di rientrare in organico a tempo pieno, ritenendolo tardivo prima di mettere in quanto atto tale decisione l’ente chiedeva alle stesse di comunicare le loro determinazioni in merito. nulla perveniva da parte della ricorrente. in seguito, per ragioni organiz- zative (ottimizzazione del lavoro) l’Amministrazione datoriale, con determina del Direttore n. 24 del 16.3.2016 (doc. 7), disponeva: di confermare alla ricorrente e ad altre dipendenti la percentuale di ridu- zione del lavoro in godimento, di richiedere alle stesse di esplicitare le ragioni per le quali avevano a suo tempo richiesto il part-time, di revocare l’orario di lavoro in corso con decorrenza dal 1.4.2016 e di ricontrattare l’orario lavorativo in accordo con le esigenze organizza- tive dell’ente. Del provvedimento l’ente dava informazione alle organizzazioni Sindacali e alle dipendenti interes- sate. in particolare, con nota prot. n. 1455 del 16.3.2016 (doc. 8), l’Am- ministrazione comunicava la revoca assunta alla ricorrente, chiedendole di specificare le motivazioni del suo part-time e convocandola per la data del 23.3.2016. in seguito, con determina del Direttore n. 26 del 25.3.2016 (doc. 9), ritenuto di disporre di maggior tempo per le valutazioni del caso, come per altro da richiesta verbale delle dipendenti interessate, l’ente differiva la decorrenza della revo- ca dell’orario di lavoro in xxxxx xx 0.0.0000. Dopo l’incontro del 23.3.2016, non sarebbe possibile cumulare due sospensioni dei termini avendo ricevuto da parte della ricorrente né l’esplicitazione delle ragioni del part-time né alcuna altra comunicazione, l’Amministrazio- ne, con nota prot. n. 2212 in data 26.4.2016, ricevuta dalla dipendente in pari data (doc. 10), nel confermar- le la percentuale del part-time a suo tempo richiesto, le determinava il nuovo orario lavorativo con inizio dal 1.5.2016, come da prospetto allegato (doc.11). con pec in data 27.4.2016 (doc. 12), la ricorrente, per il periodo ferialetramite dell’organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicava di aver chiesto a suo tempo (dal 7.5.2005) il part-time per l’esigenza di conciliare l’orario di lavoro con quelle della famiglia, dichiarate come immutate, e contestava la variazione assunta dall’Amministrazione datoriale. Tale eccezione Seguiva la pec in data 26.5.2016 (doc. 13) con la quale i legali della ricorrente contestavano la validità della modifica unilaterale dell’orario di lavoro. l’Amministrazione datoriale replicava (con nota prot. n. 3262 del 17.6.2016 - doc. 14), dichiarandosi comunque disponibile a concordare nuovamente l’orario di lavoro, sulla base della sopravvenuta comunica- zione delle motivazioni delle ragioni del part-time, così come avvenuto per altre dipendenti. la ricorrente però decideva di introdurre il giudizio. come si evince dalle conclusioni sopra riportate, lamentava che con inizio dal mese di aprile 2016 le era stato illegittimamente modificato l’orario del part-time, con una va- riazione unilateralmente assunta e senza che lei vi avesse prestato il consenso, si opponeva alla nota prot. n. 1455 del 16 marzo 2016 e ne chie- deva la revoca e/o l’annullamento, con la condanna dell’Amministra- zione datoriale al ripristino dell’ora- rio di lavoro precedente, così come articolato nel modulo a sua firma in senso latodata 23.12.2010 (lunedì pomerig- gio, martedì pomeriggio, mercoledì riposo, giovedì mattino, venerdì mattino e domenica/un festivo; con disponibilità ad effettuare nell’arco del mese, un massimo di: due turni festivi, un turno nella giornata di sabato e un turno notturno), e con la condanna al risarcimento del danno per i disagi asseritamente patiti in relazione a tale modifica, danno da liquidarsi in via equitativa. il primo Giudice respingeva il ricorso evidenziando che: 1) dalla disamina della documentazione ci- tata si evinceva che non vi era stata alcuna pattuizione scritta riguardo alla cadenza temporale delle presta- zioni, peraltro originariamente (anno 2005) indicata in modo diverso rispetto a quella, di fatto, successiva- mente osservata; 2) la ricorrente non si era nemmeno peritata di indicare per iscritto, nel pur congruo termine assegnatole, quali fossero le motiva- zioni sulla base delle quali voleva fruire del part time, sottraendosi a una pattuizione che avrebbe avuto carattere originario, stante l’assenza di precedenti scritti; 3) in assenza di pattuizioni rese per iscritto, in quanto attinente ordine alla cadenza temporale dell’orario di lavoro, la ricorrente non aveva alcun diritto a profilo rilevabile anche d'ufficiovedersi conservato l’orario in via di mero fatto osservato; 4) tenuto conto della attività esercitata dal datore di lavoro (assistenza ad anziani tendenzialmente non au- tosufficienti) la turnistica stabilita (basata su un periodo di 16 settimane con comunicazione entro il 20 del mese del turno da applicare al mese successivo) non è fondatacorrispondeva al richiedere illegittimamente al di- pendente part time una prestazione a comando. La sentenza impugnata fu depositata Fonda il 17 luglio 2000. Da tale data prese a decorrere il termine annuale di decadenza ex art 327 c.p.c. (in quanto essa non risulta notificata, com'è incontroverso), termine da calcolare ex nominatione dierum. cioè prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, del codice di rito civile (Cass., 11 agosto 2004, n. 15530; 3 giugno 2003, n. 8850; 7 luglio 2000, n. 9068). n detto termine, dunque, veniva a scadere il 17 luglio 2001, ma esso doveva essere prolungato di 46 giorni (calcolati ex numeratione dierum. ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1 comma 1, L. n. 742 del 1969: v. giurisprudenza ora cit.) per suo appello la sospensione durante il periodo feriale. Pertanto, dopo i primi 14 giorni (17/31 luglio 2001), i residui 32 giorni non giunsero a compimento il 1 Settembre 2001 (ricadente nel c.d. periodo feriale) ma presero a decorrere dopo la detta sospensione, cioè dal 16 settembre 2001 (incluso), giungendo a compimento il 17 ottobre 2001. Poiché il ricorso per Cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2001, l'impugnazione si rivela tempestiva. La tesi del resistente, secondo cui non sarebbe possibile cumulare due periodi di sospensione, non può essere condivisa. Essa non trova riscontro nel dettato normativo ed anzi contrasta con la ratio Difesa della legge n. 742 del 1969, che - salve le eccezioni previste - ha comunque inteso evitare il decorso dei termini processuali nell'arco di tempo considerato da tale legge. Il punto, del resto, è stato già trattato da questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui il termine annuale di decadenza dall'impugnazione che, qualora sia iniziato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, deve essere prolungato di 46 giorni (non dovendosi tenere conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre di ciascun anno) è suscettibile di ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo (Cass., 8 gennaio 2001, n. 200; 20 marzo 1998, n. 2978). Ed a tale principio il collegio intende dare continuità, essendo esso conforme alla lettera ed alla ratio della citata legge n. 742 del 1969.lavoratrice sui seguenti mo- tivi:
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Samples: Contratto Di Lavoro Part Time