MOTIVI DI SALUTE Clausole campione

MOTIVI DI SALUTE. Requisito Punteggio 1.1. Patologia di particolare gravità (del dipendente, del figlio, del coniuge o del convivente more uxorio), che necessita dell’accesso a presidi medici pubblici di tipo specialistico presenti nella regione di destinazione o che sia incompatibile, in ragione delle condizioni ambientali, con la permanenza del soggetto infermo presso la sede ove il dipendente presta servizio. 20 1.2. Patologia del dipendente. 10 1.3. Patologia di un familiare (entro il 2° grado) residente da almeno sei mesi nella regione di destinazione richiesta dal dipendente. 10

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  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Piani di sicurezza Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 del D. Lgs 163/2006, sono nulli. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. A pena di nullità del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d’asta.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Motivazione Il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese a fronte delle quali le Regioni devono determinare le tariffe. L’art. 8 comma 5 del suddetto decreto legislativo stabilisce inoltre che le Aziende Sanitarie Locali si avvalgano per l’erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e private. Il Decreto Legislativo 229/99 all’art. 8 bis, quinquies, sexies ed octies detta disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato. La legge Regionale n. 20/2000 ha disciplinato il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e della stipula degli accordi contrattuali con i presidi socio-sanitari e sanitari e tra questi con quelli che erogano anche prestazioni di riabilitazione. Nel rispetto delle suddette disposizioni legislative la Giunta Regionale ha ratificato Accordi raggiunti con i Centri ed Istituti di Riabilitazione delle Marche con cui prevede le tipologie delle prestazioni erogabili e gli standard di riferimento per l’esercizio dell’attività riabilitativa. L’Area vasta 4 di Fermo per l’erogazione di prestazioni riabilitative si avvale di strutture private accreditate e tra queste la struttura denominata “Centro Sant’Xxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 000 – gestita dalla Comunità di Capodarco di Fermo. Il Centro Sant’Xxxxxx risulta titolare di accreditamento istituzionale senza prescrizioni – con assegnazione della classe 5 – rilasciato con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 18/AIR del 29.12.2010, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità psichiche, fisiche e sensoriali in regime semiresidenziale con dotazione di n. 10 posti. Con nota del 06.06.2012 (allegata al presente provvedimento) la Comunità di Capodarco di Fermo trasmette bilancio consuntivo 2011 e sintesi delle presenze utenti del 2011 del Centro Sant’Xxxxxx, da cui deriva che: - totale dei costi della struttura denominata “Centro San’Xxxxxx” per anno 2011: € 466.971,59 - 10 (p.l.) * 302 gg = 3020 p.l. max - totale costo pro capite – pro die: € 466.971,59 / 3020 = € 154,63 - retta concordata tra Area Vasta 4 e Centro Sant’Xxxxxx: € 131,34 Da quanto sopra discende la congruità della retta concordata. Nello schema di accordo è altresì previsto che il budget complessivo assegnato al “Centro Sant’Xxxxxx” per l’anno 2012 è pari ad € 390.697,10, determinato come segue: - tariffa € 131,34 die * 302 gg * 10 Posti = € 396.646,80, detratto l’1,5% ai sensi della DGRM 1750/2011 = Il provvedimento che si propone consiste nelle approvazione formale dello schema di accordo contrattuale valido per l’anno 2012 - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Si allegano altresì: - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni del legale rappresentante della struttura in ordine al possesso dei requisiti minimi organizzativi e di personale - il “Protocollo di Accesso ai trattamenti riabilitativi per Disabili Gravi e Gravissimi in strutture semiresidenziali della Area Vasta n. 4” richiamato dall’art. 2 dello schema di Accordo. - Nota del 20.04.2012 del legale rappresentante della struttura recante una proposta di modifica del registro delle presenze, previamente concordata con il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Area Territoriale della Area Vasta 4 e da questi approvata. Si da atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è coerente con la programmazione del budget provvisorio 2012. Si da atto che questo provvedimento deve essere sottoposto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28, comma 2, L.R. 26/96.

  • RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.