Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale e a progetti specifici funzionalmente connessi con la stessa e con il piano dell’offerta formativa (POF). La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione scolastica non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione scolastica, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione scolastica. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusività
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Samples: CCNL Scuola Aninsei 2002 2005, Accordo Di Collaborazione
Natura della prestazione. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale e a progetti specifici funzionalmente connessi con la stessa e con il piano dell’offerta formativa (POF). ancorché occasionale La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazionesubordina- zione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento adempi- mento della prestazione. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione scolastica non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione pre- stazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione scolasticadell’Istituzione, devono essere compatibili compati- bili con l’autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma auto- noma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committentecom- mittente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento svol- gimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile compati- bile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito pro- posito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni infor- mazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione scolasticapregiu- dizio all’Istituzione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile irri- nunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’artdell’Art. 1456 del codice civile. La prestazione del collaboratore non prevede esclusivitàesclusività Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche Le parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e con- vengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sul- le situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
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Natura della prestazione. 1. La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale e a progetti specifici funzionalmente connessi con la stessa e con il piano dell’offerta formativa (POF)l’attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola. La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalizzazione all’attività della scuola, le modalità dell’adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione scolastica nell’Istituto non potrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committentedell’Ente. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione scolasticadell’Ente, devono essere compatibili con l’autonomia professionale dello stesso.
2. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata anche subordinata, a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l’obbligo della riservatezza; inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime concorrenza con l’espletamento delle funzioni dell’Istituto scolastico. L’attività a favore di concorrenzaterzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente, recante l’autocertificazione della sussistenza dei requisiti suddetti. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio all’Istituzione scolasticaall’Amministrazione. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 dell’art.1456 del codice civile. La prestazione E’ consentito, nell’ambito del collaboratore non prevede esclusivitàcontratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal collaboratore. In questo caso va prevista una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva.
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Samples: Intesa Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Collaborazione Coordinata E Continuativa