Norme di prima applicazione. 1. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2. Ove le Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto), possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio: - in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; - in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza. 3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme di prima applicazione. 1. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL.
2. Ove le Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto)31.12.2024, possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio: - in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; - in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.
3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di allo ….% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatarie destinatario del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli entiCCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme di prima applicazione. 1. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL.
2. Ove le Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto), possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio: - in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; - in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all’area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior”. La denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior” è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo.
3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-pro- capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.
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