NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.sogemispa.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in lavoro39. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: − di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatoreviabilità e di accesso, pertantononché gli impianti che la riguardano; − di aver valutato, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori nell’offerta, tutte le norme di cui sopra circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committentedei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, da considerare la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come piano complementare causa di dettaglio forza maggiore contemplate nel codice civile (e non 37 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, art. 103 – Garanzie definitive. La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima Presidente della consegna dei lavori redige e consegna alla CommittenteRepubblica 21 dicembre 1999, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro chen. 554, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FFlavori pubblici”., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.rozzano.mi.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed e igiene del lavoro ed e in ogni caso in condizioni condizione di permanente sicurezza ed e igiene. L'AppaltatoreL'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, pertantoentro 30 giorni dall'aggiudicazione, deve l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’appaltatore è obbligato ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme misure generali di tutela di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene all'articolo 15 del lavoroD.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, previo parere del Coordinatore della Sicurezza nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in fase materia di progettazione Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del D.Lgs 81/2008terzo comma dell'art. L’Appaltatore 90 del medesimo Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. In conformità al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro trenta 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque cinque giorni prima della consegna dell'inizio dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali lavori, proposte integrative di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Entro il proprio Piano Operativo medesimo termine di Xxxxxxxxx (POS) cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del Piano presente articolo, farà parte integrante del contratto di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnicoappalto. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni Le imprese esecutrici, prima della consegna dell'inizio dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può d'opera, possono presentare al Coordinatore coordinatore per la Sicurezza l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatoree di coordinamento. Il Direttore Tecnico direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di Cantiere cantiere) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici devono comunque, fermo restando nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contrattoricadrà sull'appaltatore, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano quale dovrà essere parte integrante pertanto provvedere ai risarcimenti del contratto stessocaso, ricadrà sull'Appaltatore manlevando la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori"Civica Amministrazione, nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il personale preposto alla direzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. Qualora E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del libero accesso al cantiere e il Responsabile passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza e il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto lavoro ai componenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e comitato paritetico territoriale costituito a norma del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida contratto nazionale del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore contratto integrativo per la Sicurezza in fase circoscrizione territoriale della Provincia di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcGenova.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto a Corpo
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in lavoro43. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: − di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatoreviabilità e di accesso, pertantononché gli impianti che la riguardano; − di aver valutato, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori nell’offerta, tutte le norme di cui sopra circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committentedei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnicoaltre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna Con l’accettazione dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta necessaria autorizzazione del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - del Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., dei Lavori ovvero del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato l’esecuzione dei lavori". Infatti l'AppaltatoreQualora, prima dell'inizio durante l’esecuzione dei lavori, predispone e sottoscrivel’Appaltatore ritenesse opportuno, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. 41 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 129 - Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici. La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 42 Idem. Per appalti pubblici tale importo sarà stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La polizza indennitaria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 43 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la Sicurezza in fase loro conformità alle norme di Esecuzione e dalla Direzione Lavorilegge. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai quali è riservata la facoltà mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di apportarvi tutte le variazioni opere provvisionali, che per cause non previste e modifiche ritenute più opportuneprevedibili, sia il Coordinatore per incrementare l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi adeguato alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun generelavorazioni. In nessun questo caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta l’esecuzione di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie previsti si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue speseconcordare nuovi prezzi, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento riportato nell’articolo corrispondente del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcCapitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono di manutenzione dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo Ditta Manutentrice è obbligata a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto obbligata a predisporre, prima della stipula del contrattodell’effettivo inizio delle attività, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula Piano Operativo per la mancanza Sicurezza relativo alle attività di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia manutenzione ordinaria delle aree verdi di piani pertinenza degli immobili di sicurezza nei cantieri edili proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore Dlgs n°81/2008 e s.m.i con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di sicurezza lavoro. La Ditta Manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il lingua italiana le “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani schede di sicurezza e valutazioni tossicità” relative ai materiali/sostanze impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore. deteriorati. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Manutentrice deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loromateriali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti di irrigazione senza alcun ritardo, con ripristinando così immediatamente il proprio Piano Operativo regolare funzionamento dell’impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di sicurezza presentato attesa per l’installazione di componenti e con pezzi di ricambio.. Deve essere compreso, all’interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il Piano servizio di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committentemanutenzione ordinaria delle aree a verde presenti nelle aree comuni dei fabbricati di proprietà della Fondazione ENPAIA. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore Il Committente potrà rivalersi sulla Ditta Manutentrice per qualsiasi onere sostenuto per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le mancata osservanza delle disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatorepresente articolo, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per compreso il risarcimento di degli ulteriori danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcsubiti.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed lavoro39. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in ogni caso attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 129 - Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici. La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 39 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: — di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatoreviabilità e di accesso, pertantononché gli impianti che la riguardano; — di aver valutato, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori nell’offerta, tutte le norme di cui sopra circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committentedei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnicoaltre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna Con l’accettazione dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta necessaria autorizzazione del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - del Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., dei Lavori ovvero del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato l’esecuzione dei lavori". Infatti l'AppaltatoreQualora, prima dell'inizio durante l’esecuzione dei lavori, predispone e sottoscrivel’Appaltatore ritenesse opportuno, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la Sicurezza in fase loro conformità alle norme di Esecuzione e dalla Direzione Lavorilegge. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai quali è riservata la facoltà mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di apportarvi tutte le variazioni opere provvisionali, che per cause non previste e modifiche ritenute più opportuneprevedibili, sia il Coordinatore per incrementare l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi adeguato alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun generelavorazioni. In nessun questo caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta l’esecuzione di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie previsti si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue speseconcordare nuovi prezzi, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento riportato nell’articolo corrispondente del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcCapitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene In osservanza del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igieneD.Lgs. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − l’Appaltatore redigere il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome Sicurezza La Committente e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere l’Appaltatore dovranno: - cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e nell’esecuzione dei lavoriprotezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente informandosi reciprocamente anche al fine di affidarle eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’Appaltatore ed i lavoratori dipendenti della Committente. In particolare, per tutti i lavori da svolgere in subappalto parte delle lavorazionipresenza di traffico il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di vestiario ad alta visibilità in classe III del tipo e colore richiesto dalle leggi e norme vigenti (Norma UNI-EN 471/1995 D.P.R. 475/92 e D.M. 17/1/1997). L’Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale, consegna al Coordinatore per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all’esercizio del trafficoautostradale. Tutti i provvedimenti per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto delle cose, devono sempre essere presi a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione cura ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio iniziativa dell’Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantierisingoli lavori emessi dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì ad osservare le disposizioni date dalla Committente, dal Codice della Strada (D.L. n° 285/92), dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495/92), dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ogni categoria di strada, da adottare per il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza segnalamento temporaneo” di cui al DL 163/2006Decreto 10.07.2002. Si precisa, inoltre, che per le autorizzazioni di cui agli artt. 175 e 176 del C.d.S., l'Appaltatore dovrà esplicitamente farne richiesta scritta alla Committente, comunicando, prima dell’inizio delle attività, l’elenco del personale e i mezzi che saranno adibiti alla esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato. Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera, impiegati nei lavori, fermi o in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 art.38 Codice della Strada e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, così come disposto dall’art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S. L'Appaltatore è tenuto inderogabilmente a predisporredisporre un adeguato servizio di sorveglianza dei cantieri stradali che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, prima cavalletti, coni, etc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati o abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale lavoro è previsto e compensato come onere di sicurezza. Pertanto l’Appaltatore dovrà predisporre adeguata guardiania, eseguita da persone all’uopo formate, informate e addestrate (idonea documentazione attestante di aver già svolto simile particolare compito su autostrade aperte al traffico dovranno essere trasmesse alla Direzione dei Lavori preventivamente all’eseguirsi dei lavori medesimi) questo sia per l’intervallo pranzo che per l’eventuale permanenza notturna, della stipula corsia unica autostradale. L'Appaltatore si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del contrattoproprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale. Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione della posa in opera nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, il piano di sicurezza conformemente al regolamento delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura e iniziativa dell'Appaltatore ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Committente o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui sopraal presente Capitolato. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stessoIn nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da apposita segnaletica, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula pena l’immediata sospensione dei lavori. Se durante il corso dell’appalto verranno emanate dagli organi istituzionalmente competenti norme o circolari diverse di attuazione della segnaletica per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare fissi e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento mobili e/o modifiche ai regolamenti vigenti, l’Appaltatore sarà tenuto ad uniformarvisi. Lo stesso vale per schemi segnaletici diversi di cui soprala Committente avesse ottenuto Nulla Osta all’uso, anche sperimentale. Le gravi o ripetute violazioni In tale eventualità il Responsabile del piano stesso da parte dell’appaltatoreProcedimento illustrerà all’Appaltatore le nuove norme e, previa formale costituzione in mora dell’interessatoconseguentemente, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con l’Appaltatore aggiornerà il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase trasmetterà il verbale di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FFinformazione ai lavoratori sulle variazioni apportate., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.canosa.bt.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto Il Titolare ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure opportune, sia per la custodia della Carta e degli accessori ad essa eventualmente collegati, che per la custodia e la segretezza dei codici personali. In particolare il Titolare dovrà mantenere segreto il PIN, senza comunicarlo a nessuno, nemmeno ai dipendenti di Compass e non annotare il PIN sulla Carta nè su altro documento, soprattutto se conservato con la stessa. Il Titolare è responsabile di tutti i danni che derivino dall’inadempimento totale o parziale dei suddetti obblighi e risponderà di tutte le norme vigenti operazioni effettuate con la Carta in materia violazione di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni tali obblighi. Il Titolare si impegna nel caso in condizioni di permanente sicurezza ed igienesmarrimento, furto o distruzione della Carta e degli accessori ad essa collegati, nonchè dei codici personali, a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica a Compass, facendola subito seguire da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi a Compass corredata da copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte Il Titolare è responsabile per le norme spese effettuate con la Carta a seguito degli eventi di cui sopra e prendere inoltre entro il limite di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoroeuro 150, previo parere del Coordinatore fino al momento della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto ricezione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo Compass della suindicata lettera raccomandata e salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa disposizioni di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine presente articolo. Trova, altresì, applicazione, per le transazioni effettuate con l’ausilio di affidarle in subappalto parte delle lavorazionitecniche di comunicazione a distanza, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII l’articolo 56 comma 2 del D.Lgs. 81/2008206/2005. Tale POS verrà sottoposto Dato che a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima seguito della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare segnalazione telefonica e/o predisporre il piano telegrafica di sicurezza avvenuto smarrimento, furto o distruzione, Compass provvede a porre elettronicamente un divieto all’ulteriore utilizzo della Carta, quest’ultima, anche in conformità alle disposizioni caso di suo ritrovamento, non può più essere utilizzata e deve essere restituita a Compass, tagliata in due. La sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o furto avviene ad esclusiva discrezione di Compass e comunque solo su richiesta del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazioneTitolare, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) equale è tenuto, in caso di necessitàsostituzione, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS)a corrispondere un rimborso spese il cui ammontare viene addebitato in estratto conto nella misura indicata nella Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta. Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in In caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezzadistruzione, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoroincrinatura, A.S.L.. C.P.T.deformazione o smagnetizzazione della Carta, VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice sua sostituzione avverrà solo su richiesta del Committente il personale deve essere sostituitoTitolare fatta a Compass restituendo a ques’ultima, senza che, per questodebitamente tagliata in due, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sortaCarta inutilizzabile. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico Articolo 16 - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., Obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.Titolare
Appears in 1 contract
Samples: Documento Di Sintesi Richiesta Carta Di Credito Carta Viva Dodici
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in Per ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza attività compresa nell’Appalto è stato elaborato un DUVRI ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/2008D.Lgs.81/2008. Eventuali negligenze da parte dell’Aggiudicatario, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle procedure esplicitate nel presente articolo e in quelli successivi, sollevano l’Amministrazione per qualsiasi tipo di responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle sulle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loroper conseguenti danni arrecati a persone o cose. Tutte le attività previste nel presente Appalto dovranno essere pianificate e programmate con cadenza annuale (entro il primo giorno di ogni anno contrattuale), prendendo accordi con il/i referente/i dell’edificio/i. Una volta stilato il proprio Piano Operativo programma annuale delle manutenzioni, questo dovrà essere inoltrato al Referente dell’Amministrazione. L’Aggiudicatario, sette giorni prima dell’intervento, dovrà comunque inviare una nota di sicurezza presentato e con il Piano avviso. Nella nota di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertantoavviso l’Aggiudicatario, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore ai fini della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per dovrà specificare la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) lavorazione prevista con il Coordinatore per DUVRI a cui si fa riferimento, la Sicurezza in fase data e la durata della lavorazione. Al momento dell’ingresso nelle strutture oggetto di Esecuzione dei lavorimanutenzione, prima di iniziare qualsiasi attività, l’operatore, munito di tesserino di riconoscimento, dovrà comunque presentarsi al Referente dell’Amministrazione, al fine di verificare il rispetto evitare interferenze di qualsiasi natura con l’attività svolta all’interno dei fabbricati, o con gli utenti stessi. Art.9.1.1 Interventi programmati Il Referente dell’edificio, o un suo delegato, effettuata la chiamata al Servizio di reperibilità, dovrà definire con l’Aggiudicatario la risoluzione di eventuali interferenze. Se l’intervento dovesse prolungarsi per un tempo superiore ai 2 giorni, l’Amministrazione dovrà darne comunicazione al referente dell’edificio per le eventuali integrazioni del Piano DUVRI di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo riferimento. Al momento dell’ingresso nelle strutture oggetto di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatoremanutenzione, prima dell'inizio dei lavoridi iniziare qualsiasi attività, predispone e sottoscrivel’operatore dell’Aggiudicatario, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantieremunito di tesserino di riconoscimento, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni dovrà comunque presentarsi al referente dell’edificio o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere suo delegato al fine di permettere il coordinamento evitare interferenze di qualsiasi natura con l’attività svolta all’interno dei fabbricati, o con gli utenti stessi. Art.9.1.2 Interventi di pronto intervento Il Referente dell’Amministrazione, o un suo delegato, effettuata la chiamata al Servizio di reperibilità, dovrà definire con l’Aggiudicatario la risoluzione di eventuali interferenze. Se l’intervento dovesse prolungarsi per un tempo superiore ai 2 giorni, l’Amministrazione dovrà darne comunicazione al referente dell’edificio per le eventuali integrazioni del proprio lavoro DUVRI di riferimento. Al momento dell’ingresso nelle strutture oggetto di manutenzione, prima di iniziare qualsiasi attività, l’operatore dell’Aggiudicatario, munito di tesserino di riconoscimento, dovrà comunque presentarsi al Referente dell’Amministrazione o ad un suo delegato, al fine di evitare interferenze di qualsiasi natura con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenzal’attività svolta all’interno dei fabbricati, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare o con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcutenti stessi.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
NORME DI SICUREZZA. I Le tre ditte inserite all’interno dell’Accordo Quadro, sono tenute a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii., come nel caso di lavoratori interinali. Altresì, il Casa Livorno e Provincia S.p.A. Tel. +00 0000 000000 P. IVA: 01461610493 E-mail: xxxx@xxxxxx.xx Xxxxxxx 00000, Fax +00 0000 000000 R. E. A n° 129656 – 1/4/04 xxx.xxxxxx.xx Xxxxx X. Xxxxx, 00/00 Xxx. Xxx. Euro 6.000.000 i. v. P.E.C.: info.casalp@ xxx.xx personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR) in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori. Ogni operatore economico qualificato all’interno dell’accordo quadro, considerata la natura del servizio da eseguire, provvederà prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere il proprio DVR in corso di validità e prova documentale dell’avvenuta formazione di cui al precedente capoverso. Nel caso sia inevitabile la presenza contemporanea di più imprese in cantiere, sarà cura dell’impresa dare immediata comunicazione al direttore per l’esecizione del contratto, in modo da consentire la nomina del coordinatore per la sicurezza che provveda alla redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), oltre alla necessaria notifica preliminare alle autorità competenti. Nell’ambito della esecuzione dei lavori appaltati devono svolgersi cosiddetti straordinari, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, lavori in quota o con una elevata componente di rischio per l’operatore, ad insindacabile giudizio del Servizio Manutenzione, la Ditta è tenuta alla consegna di specifico piano operativo della sicurezza (POS), contenente le soluzioni operative e gli apprestamenti e/o DPI che si intendono adottare. In ogni caso la Ditta esecutrice del lavoro dovrà provvedere in piena autonomia e responsabilità alla pianificazione di ogni singolo lavoro, al fine di garantire che le opere vengano eseguite nel pieno rispetto della sicurezza per i lavoratori. La Ditta incaricata dei lavori dovrà considerare all’interno dell’attività anche le misure di tutte le norme vigenti in materia sicurezza per il contenimento e la diffusione di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed rischi epidemiologici. L’esecutore deve, in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatorecaso, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene l’igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori . L'Appaltatore è tenuto a consentire ispezioni ed accertamenti anche alle autorità di vigilanza fornendo tutte le informazioni e la Committentedocumentazione del caso. L'Appaltatore non può iniziare o continuare l’espletamento del servizio, qualora sia inadempiente nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni è tenuto, prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed firma del verbale di inizio del servizio, a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative presentare al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) Direttore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione l’esecuzione del cantiere e nell’esecuzione dei lavoricontratto, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il un Piano Operativo di Sicurezza (POSin seguito denominato P.O.S.) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII così come previsto dall’art. 89 comma 1 lett. H del D.Lgs. D.L. n. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore , per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza categoria di cui al DL 163/2006trattasi, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula con particolare attenzione agli interventi in elevazione o che coinvolgono in modo particolare la sicurezza del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui soprapersonale dipendente. Le gravi imprese individuali o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatorelavoratori autonomi chiamati a svolgere il loro operato, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa sono comunque sottoposti alla redazione di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano una istruzione operativa che dettagli i metodi di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti intervento ed i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcod utensili utilizzati.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in lavoro39. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: − di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatoreviabilità e di accesso, pertantononché gli impianti che la riguardano; − di aver valutato, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori nell’offerta, tutte le norme di cui sopra circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committentedei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnicoaltre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna Con l’accettazione dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta necessaria autorizzazione del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - del Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., dei Lavori ovvero del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato l’esecuzione dei lavori". Infatti l'AppaltatoreQualora, prima dell'inizio durante l’esecuzione dei lavori, predispone e sottoscrivel’Appaltatore ritenesse opportuno, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la Sicurezza in fase loro conformità alle norme di Esecuzione e dalla Direzione Lavorilegge. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai quali è riservata la facoltà mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di apportarvi tutte le variazioni opere provvisionali, che per cause non previste e modifiche ritenute più opportuneprevedibili, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa polizza tipo per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie garanzie fideiussorie e le modalità d'uso coperture assicurative previste agli articoli 17 e gli accessori dei locali destinati al personale 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etclavori pubblici”.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti vigenti, compreso il D. Lgs. 81/08 in materia di prevenzione infortuni ed e igiene del lavoro ed e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed e igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve L’Appaltatore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori ai terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene l’igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committentedell’art. 18 comma 8 della Legge 55/1990. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in dovrà osservare tutte le sue parti il Piano di Sicurezza disposizioni e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed ottemperare a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) presso l’I.N.P.S. per quanto attiene alle proprie scelte autonome riguarda le malattie e relative alle responsabilità nell’organizzazione le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l’elenco nominativo del cantiere personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli istituti sopra citati e nell’esecuzione dei lavorila dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti contributivi. Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Coordinatore per Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la Sicurezza in fase stessa si riserva il diritto insindacabile di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna sospendere l’emissione dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase mandati di Esecuzione: − pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavoridovuto, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per che la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, vertenza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stessostata risolta. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., La Stazione Appaltante si riserva la facoltà il diritto di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo comunicare agli Enti ispettivi preposti interessati (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T.INAIL, VV.FF.INPS) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto, etc.)nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Il personale dell'Appaltatore deve quindi L’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro, oltre alle disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere qualificatoemanate durante il Contratto. Lo stesso Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante le informazioni di cui al D.Lgs 81/08 e dovrà sollecitare l’adozione del coordinamento di cui allo stesso decreto. Con riferimento al D.Lgs. 81/08, assistito giornalmente dai propri tecnicil’Appaltatore dovrà presentare un Piano di Sicurezza e Coordinamento, dotato prima di tutti i mezzi necessari per iniziare qualunque tipo di attività relativa all’espletamento dei servizi richiesti. L’aggiornamento del Piano dovrà tenere assolutamente in considerazione la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione durata effettiva dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatorela loro collocazione temporale, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria alla presenza di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione allievi e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcpersonale.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.rosta.to.it
NORME DI SICUREZZA. I Oltre a quanto precedentemente specificato, Il contraente deve ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (nel seguito del paragrafo denominato “Decreto”) e nello specifico: o Art. 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili; o Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente L’applicazione dell'art. 26 comma 1 lettera b del Decreto, riguardante la fornitura di informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad adoperare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sarà assicurata dal Responsabile Aziendale o suo delegato. Il coordinamento e la cooperazione degli interventi ai sensi dell’art. 26 comma 2 del o dal contraente relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto dello stesso contraente e di eventuali altre imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi da esso incaricati; o dal Responsabile Aziendale o suo delegato relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dei soggetti specificati al punto precedente e di eventuali altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi incaricati ad altro titolo dall’Azienda. Rispetto a quanto sopra, prima della data di decorrenza del contratto d’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre comunicare i dati previsti agli allegati A, B e C al Disciplinare di gara per l’elaborazione finale del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) come previsto sempre dall’art. 26 comma 3 del Decreto. Il contraente è tenuto, nell’effettuazione del servizio, all’osservanza di tutte le vigenti norme vigenti di legge in materia di prevenzione infortuni sicurezza ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed oltre a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà quelle che dovessero essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora emanate nel corso del contratto venga approvato e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto e dei pazienti, nonché ad evitare danni a terzi o a cose. A tal proposito il regolamento contraente potrà richiedere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si trova ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Azienda. Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell’espletamento dei servizi dovranno essere conformi alla normativa in materia di piani igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa. Nella predisposizione dell’offerta i partecipanti dovranno compilare obbligatoriamente l’allegato D al Disciplinare di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FFgara., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.aousassari.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto L’Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Committente che di tutte terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le norme vigenti cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igienegenere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Appaltatore, pertanto, deve L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori tutte autorizzati. L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori. A tal scopo é fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia. Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni successive modificazioni ed integrazioni: • DPR 547 del 27/04/1955 del 27/04/55 recante “Norme per garantire la sicurezza e l'igiene prevenzione degli • infortuni sul lavoro”; • DPR 303 del 19/03/56 recante “Norme generali per l’igiene del lavoro, previo parere ”; • DPR 164 del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme 7/01/1956 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro • nelle costruzioni”; • D.Lgs. 81/2008 riguardante “Testo Unico Sicurezza Lavoro”, a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante disposizioni integrative e correttive; • X.X.X. 000 xxx 00/00/00, xxxxxxx “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”; • D.L.vo 493 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”; • D.L.vo 494 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni ed integrazioni. • Documento 4 aprile 2000 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province di Trento e Bolzano riguardante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”; • Legge regionale 30 dicembre 2008 n. 38 “Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato”. L’Appaltatore in particolare dovrà: • osservare le misure generali di tutela dei lavoratori eventualmente disattese definite dal piano stessoX.Xxx. Tale piano sarà messo 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti all’art.4 dello stesso Decreto Legislativo; • rispettare regolamenti e disposizioni portati a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì sua conoscenza dalla Stazione appaltante; • istruire e responsabilizzare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere proprio personale al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro garantire la sua sicurezza e coerenti con quella di terzi; • dotare il piano proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego; • controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico e di Cantiere è responsabile igiene del rispetto del piano di sicurezza lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori; • predisporre tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia segnalazioni di piani pericolo eventualmente necessarie; • fornire tempestiva segnalazione alla stazione appaltante di sicurezza ogni circostanza di cui al DL 163/2006viene a conoscenza, l'Appaltatore anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo. A sua volta il Committente si impegna, nei termini e modi prescritti dall’art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l’Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro, in cui è tenuto a predisporredestinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Nell’ambito della procedura di coordinamento fra datori di lavoro (art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni), l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contrattodell’inizio dell’appalto, il piano un Piano di sicurezza conformemente al regolamento Sicurezza che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: • documento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto; • modalità operative di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia prevenzione di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare incidenti e/o predisporre il piano di sicurezza infortuni in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatorerelazione ai rischi presenti (istruzioni, previa formale costituzione in mora dell’interessatoprocedure, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano ecc.); • elenco completo delle sostanze utilizzate, relative schede di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi informazioni date ai lavoratori esposti; • mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei piani lavori da eseguire; • dotazione di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data dispositivi di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso; • organizzazione prevista per la sicurezza gestione delle problematiche di igiene e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischiprotezione, del Medico competente, del Rappresentante altre figure responsabili e relativi compiti; • nominativi dei Lavoratori rappresentanti dei lavoratori; • soluzioni previste per la eliminazione dei rischi dovuti alla interferenza tra i lavori dell’Appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’Ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.); • adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro. L’attività di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 81/08, avverrà secondo le specifiche procedure aziendali dell’amministrazione ospedaliera, mediante apposite riunioni convocate dal Direttore Tecnico in accordo col Responsabile della Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008della Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Azienda ospedaliera. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavoriLa prima riunione sarà convocata contestualmente alla consegna dell’appalto. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., Il Committente si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente richiedere il Responsabile riesame del cantiere piano, qualora lo ritenga inadeguato o qualora nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi e/o servizi non compresi nella iniziale programmazione: l’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di un nuovo Piano di Sicurezza Integrativo che dovrà essere reso operativo e il consegnato al Direttore Tecnico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (dell’Azienda prima dell'inizio delle nuove attività. Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza, il Committente ha anche con la presenza facoltà di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza controllare che lo svolgimento dei lavori appaltati avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente capitolato ed in fase caso di Esecuzione inadempienza di far sospendere l’esecuzione dei lavori, al fine riservandosi di verificare il rispetto del Piano valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) concerto con le strutture designate o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il indicate dal Committente, direttamente all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle. L’Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in fase capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di Esecuzione violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio accorso al personale dipendente dell’appaltatore o della D.L.dei subappaltatori autorizzati, si riserva la facoltà di sospendere i verificatosi nell’espletamento dei servizi e/o lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi dovrà essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto data immediata comunicazione al Committente. A semplice richiesta Direttore Tecnico del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con Spettano anche all'Appaltatore le attività e le particolari esigenze responsabilità connesse alla integrazione e coordinamento fra i piani della sicurezza, per interventi specifici che lo richiedano (ex D.L.vo n. 494/96 come modificato dal D.Lgs.19/11/1999 n°528 e D.P.R. 03.07.2003 n°222) e le prescrizioni derivanti dall'applicazione dell’art.26 del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, D.L.vo n. 81/08 e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun generes.m.i. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e lavoro derivanti dalla necessità di variazioni al programma intervenire, senza interrompere l’utilizzo dei "beni" su cui si opera da parte degli utilizzatori e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione degenti e delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione esigenze dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione responsabili delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.asst-nordmilano.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono disciplinati dal presente capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo Ditta manutentrice è obbligata a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto obbligata a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini Documento di consegnaValutazione del Rischio interferenziale (DUVRI) redatto dalla Amministrazione appaltante, determina i tempi ed i periodi di esecuzione prima dell’effettivo inizio delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionaliattività, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione e distribuzione di gas medicali ai sensi del D. Lgs n.81 del 2008, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto. La Ditta manutentrice istituirà per l’appalto in fase di Esecuzione e oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla Direzione LavoriASL, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del consegnandone copia al Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente la Ditta manutentrice potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche conformità al programma DM 37/08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei lavori disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o legge. La Ditta manutentrice è inoltre tenuta a pretese rendere disponibili in lingua italiana le “schede di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione lo svolgimento delle attività su percorso criticooggetto del presente Capitolato, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti così come predisposto dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcproduttore.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.aousassari.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi Per ogni attività compresa nell’Appalto è stato elaborato un DUVRI ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/2008 (Allegato D). Eventuali negligenze da parte dell’Aggiudicatario, relative alle procedure esplicitate nel pieno rispetto presente articolo e in quelli successivi, sollevano l’Amministrazione per qualsiasi tipo di tutte le norme vigenti in materia responsabilità sulle misure di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoroper conseguenti danni arrecati a persone o cose. Tutte le attività previste nel presente Appalto dovranno essere pianificate e programmate con cadenza annuale (entro il primo giorno di ogni anno contrattuale), previo parere del Coordinatore prendendo accordi con i Dirigenti scolastici per quanto concerne gli edifici scolastici, palestre, aziende agrarie, e con il referente dell’Amministrazione per quanto concerne gli uffici ed altre sedi. Una volta stilato il programma annuale delle manutenzioni, questo dovrà essere inoltrato al Referente dell’Amministrazione e ai Dirigenti scolastici. L’Aggiudicatario, sette giorni prima dell’intervento, dovrà comunque inviare una nota di avviso: 1)al Dirigente scolastico nel caso di fabbricati in uso alle scuole; 2)al Referente dell’Amministrazione e al Referente dell’edificio (secondo l’elenco dei nominativi che verrà fornito dall’Amministrazione) nel caso di edifici di altra tipologia. Nella nota di avviso l’Aggiudicatario, ai fini della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008sicurezza, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità dovrà specificare la Direzione Lavori lavorazione prevista con il DUVRI a cui si fa riferimento (Allegato D) , la data e la Committentedurata della lavorazione . L’Appaltatore da atto Al momento dell’ingresso nelle strutture oggetto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano manutenzione, prima di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase iniziare qualsiasi attività, l’operatore , munito di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e tesserino di riconoscimento, dovrà comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative presentarsi al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed dirigente scolastico o al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente referente dell’edificio al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase evitare interferenze di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio qualsiasi natura con l’attività svolta all’interno dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamentefabbricati, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FFgli utenti stessi., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etc.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: www.provincia.mantova.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto Il Titolare ha l’obbligo di porre in essere tutte le misure opportune, sia per la custodia della Carta e degli accessori ad essa eventualmente collegati, che per la custodia e la segretezza dei codici personali. In particolare il Titolare dovrà mantenere segreto il PIN, senza comunicarlo a nessuno, nemmeno ai dipendenti di Compass e non annotare il PIN sulla Carta nè su altro documento, soprattutto se conservato con la stessa. Il Titolare è responsabile di tutti i danni che derivino dall’inadempimento totale o parziale dei suddetti obblighi e risponderà di tutte le norme vigenti operazioni effettuate con la Carta in materia violazione di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni tali obblighi. Il Titolare si impegna nel caso in condizioni di permanente sicurezza ed igienesmarrimento, furto o distruzione della Carta e degli accessori ad essa collegati, nonchè dei codici personali, a darne immediata segnalazione telefonica e/o telegrafica a Compass, facendola subito seguire da conferma scritta, a mezzo lettera raccomandata, da inviarsi a Compass corredata da copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte Il Titolare è responsabile per le norme spese effettuate con la Carta a seguito degli eventi di cui sopra e prendere inoltre entro il limite di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoroeuro 150, previo parere del Coordinatore fino al momento della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto ricezione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo Compass della suindicata lettera raccomandata e salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa disposizioni di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine presente articolo. Trova, altresì, applicazione, per le transazioni effettuate con l’ausilio di affidarle in subappalto parte delle lavorazionitecniche di comunicazione a distanza, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII l’articolo 56 comma 2 del D.Lgs. 81/2008206/2005. Tale POS verrà sottoposto Dato che a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Tale piano sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima seguito della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare segnalazione telefonica e/o predisporre il piano telegrafica di sicurezza avvenuto smarrimento, furto o distruzione, Compass provvede a porre elettronicamente un divieto all’ulteriore utilizzo della Carta, quest’ultima, anche in conformità alle disposizioni caso di suo ritrovamento, non può più essere utilizzata e deve essere restituita a Compass, tagliata in due. La sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o furto avviene ad esclusiva discrezione di Compass e comunque solo su richiesta del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazioneTitolare, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) equale è tenuto, in caso di necessitàsostituzione, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS)a corrispondere un rimborso spese il cui ammontare viene addebitato in estratto conto nella misura indicata nella Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta. Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in In caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezzadistruzione, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoroincrinatura, A.S.L.. C.P.T.deformazione o smagnetizzazione della Carta, VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice sua sostituzione avverrà solo su richiesta del Committente il personale deve essere sostituitoTitolare fatta a Compass restituendo a ques’ultima, senza che, per questodebitamente tagliata in due, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcCarta inutilizzabile.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Documento Di Sintesi Richiesta Carta Di Credito Carta Viva Dodici
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. In particolare la tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stessoDitta Manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente. Tale piano sarà messo Come dichiarato in premessa, il Committente predisporrà, prima dell’effettivo inizio delle attività, il D.U.V.R.I. relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione del solo ascensore della sede principale, ove sussiste la problematica del locale confinato. La Ditta Manutentrice si impegnerà ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantiericollaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore. Qualora prima della stipula del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporreLa ditta Manutentrice si impegna, prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza conformemente al regolamento di cui sopra. Il piano dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula data prevista per la mancanza riunione di tale piano. Qualora nel corso coordinamento finalizzata alla condivisione e alla sottoscrizione del contratto venga approvato il regolamento D.U.V.R.I., a fornire al committente un elenco dei lavoratori che opereranno presso le proprie sedi e la documentazione attestante la regolarità in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006merito allo loro informazione, l'Appaltatore è formazione e addestramento; si impegna altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatorea consegnare la documentazione relativa alla regolarità della sorveglianza sanitaria così come previsto dal protocollo sanitario della ditta Manutentrice stessa, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione relazione alle specifiche mansioni e ai rischi cui incorrono i lavoratori in oggetto. In fine dovrà consegnare un elenco dei rischi macchinari e delle attrezzature che verranno utilizzate per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del Medico competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, al fine di verificare il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere di quanto previsto nel D.Lgs 81/2008) e, in caso di necessità, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS). Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezza, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavoro, A.S.L.. C.P.T., VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente il personale deve essere sostituito, senza che, per questo, la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - Responsabile di cantiere - con la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere l’affidamento in oggetto, sia munito di specifiche in merito alla loro regolarità e manutenzione. Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente la Ditta Manutentrice potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità al DM 37/08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge. La Ditta Manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione lo svolgimento delle attività su percorso criticooggetto del presente Capitolato, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti così come predisposto dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcproduttore.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: trasparenza.cultura.gov.it
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l’assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la Legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008. L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel pieno rispetto rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l’amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi, in tutto e per tutto, alle norme fissate dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D.P.R. n. 323/56, dal D.P.R. n. 1124/65, dall’art. 2087 Codice Civile, dal D.Lgs. n. 358/92 e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica. 37 La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di tali imprese e tutta la documentazione prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Tale POS verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltore, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera può presentare al Coordinatore per la Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento loro trasmesso dal Committente, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stessodelle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, nonché di terzi. Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX. In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti. Tale piano sarà messo concessione lascia - in ogni caso - a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive nei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, fermo restando carico della ditta appaltatrice la responsabilità dell'Appaltatoredi incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all’uso delle attrezzature stesse. Qualora prima della stipula La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell’art. 28 del contratto, venisse emanato il regolamento in materia di piani di sicurezza di cui al DL 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a predisporre, prima della stipula del contrattoD.Lgs. n. 81/2008, il piano Documento di sicurezza conformemente al regolamento Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attività di fornitura, manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX nei dodici mesi successivi, nel caso in cui sopraavvenga la sottoscrizione del relativo contratto. Il piano Tale documento dovrà essere parte integrante del contratto stesso, ricadrà sull'Appaltatore la responsabilità dell'eventuale mancata stipula per la mancanza di tale piano. Qualora nel corso del contratto venga approvato il regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del DL163/2006, l'Appaltatore è altresì tenuto ad integrare, modificare e/o predisporre il piano di sicurezza in conformità alle disposizioni del regolamento di cui sopra. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei Lavori vigila sull’osservanza del piano di sicurezza. Ai sensi del DL 163/2006, i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Regolamento, se privi dei piani di cui ai punti precedenti sono nulli, i contratti in corso sono annullabili se non integrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore. L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto sopra riportato, trasmette al Committente il proprio documento di "Valutazione completo di: ✓ mappa dettagliata dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" e il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", nonché ogni altro documento previsto dal D.Lgs 81/2008. Copie di tali documenti devono essere conservate in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della Direzione Lavori. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai fine di rendete gli specifici piani di sicurezza e valutazioni esistenti; ✓ elaborazione dei rischi redatti dalle imprese subappaltatrici coerenti tra loro, con il proprio Piano Operativo residui; ✓ piano degli interventi programmati; ✓ indicazione del nominativo del Datore di sicurezza presentato e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento fatto predisporre dal Committente. L'Appaltatore pertanto, prima dell'inizio delle opere deve comunicare al Committente, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla D.L. le generalità del Responsabile del cantiere, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischiLavoro, del Medico competenteCompetente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutte le figure previste dal D.Lgs 81/2008. Ad essi deve dare la massima relativa responsabilità, autonomia decisionale e libertà di organizzazione, onde poter operare in favore della sicurezza, del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di quanto previsto dal D.lgs 81/2008 da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora il Responsabile dei cantiere venisse ritenuto non all'altezza della situazione, il Committente, direttamente, o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e della D.L., si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione. Periodicamente il Responsabile del cantiere e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno tenere riunioni (anche con la presenza Protezione, dei Preposti presenti durante l’attività presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, dei nominativi del personale dipendente dedicato all’attività presso l’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX. Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’ASST Xxxx Xxxxxxxx XXXXX committente e sulle misure di eventuali consulenti) con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavoriprevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, al fine di verificare il rispetto comma 1, lettera b), del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza (e in genere D.Lgs. n. 81/2008, allegate agli atti gara - DUVRI. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel D.Lgs dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) e, in caso l’ASST promuoverà il coordinamento degli interventi di necessitàprotezione e prevenzione dai rischi lavorativi sia consegnando il DUVRI, chiederne modifica (relativamente al PSC) o redigerne intergrazione (relativamente al POS)sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda e la ditta aggiudicataria. Delle riunioni di cui sopra è fatta menzione nel giornale Qualora l’appalto venga assegnato ad un RTI, l’incombenza della consegna dei lavori. Il Committente, direttamente o su proposta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione o della D.L., si riserva la facoltà di sospendere i lavori, e anche i pagamenti degli stati d'avanzamento, in caso di accertamento di violazioni alle norme in materia di sicurezzaDUVRI, nonché di richiedere visite di sopraluogo agli Enti ispettivi preposti (Ispettorato del Lavorodegli obblighi sopra descritti, A.S.L.. C.P.T.sono da intendersi a carico della Capofila. Inoltre, VV.FF., etc.). Il personale dell'Appaltatore deve quindi essere qualificato, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto al Committente. A semplice richiesta del Committente ogniqualvolta dovessero verificarsi situazioni nelle quali il personale deve della ditta potrebbe essere sostituitostato esposto a rischi professionali (es. biologico, senza chechimico, per questoecc.,), la Ditta appaltatrice possa pretendere compensi correlati ad eventi non ordinari, l’ASST si impegna a darne notizia in forma scritta (anche fax o indennità di sorta. L'Appaltatore deve assicurare la completa e costante disponibilità di un proprio tecnico - @mail) al Responsabile di cantiere - con appalto per i conseguenti provvedimenti di competenza. Resta a carico della ditta la necessaria competenza e pieni poteri decisionali nei confronti della D.L., gestione degli infortuni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e del personale presente in cantiere della stessa Ditta appaltatrice. L'esecuzione dei lavori deve avvenire in maniera continua e regolare e deve essere coordinata secondo: − le prescrizioni della D.L.; − le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea realizzazione nel cantiere di opere affidate al altre Ditte; − le disposizioni del "Programma operativo dettagliato dei lavori". Infatti l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e sottoscrive, insieme a tutte le altre eventuali Ditte operanti in cantiere, il "Programma operativo dettagliato dei lavori" che, nel rispetto del "Cronoprogramma lavori" predisposto dal Committente e dei termini di consegna, determina i tempi ed i periodi di esecuzione delle varie opere (con riferimento dettagliato sia alle attività decisionali, sia a ciascuna categoria di lavoro, sia alle zone operative, sia alle verifiche di sicurezza). Detto programma, rappresentato graficamente come diagramma di Gantt, dev’essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione Lavori, ai quali è riservata la facoltà di apportarvi tutte le variazioni e modifiche ritenute più opportune, sia per incrementare il livello di sicurezza nel cantiere in oggetto, sia per la migliore riuscita dell'opera, sia per esigenze di coordinamento con le attività e le particolari esigenze del Committente. L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle eventuali variazioni o modifiche al programma dei lavori di cui sopra, e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso o a pretese di risarcimento o di proroghe di alcun genere. In nessun caso l'Appaltatore può utilizzare come motivi per richiesta di proroghe il comportamento di altre eventuali Ditte presenti in cantiere. Parimenti è obbligo dell'Appaltatore la segnalazione tempestiva, ovvero in modo da non rallentare i lavori, di eventuali mancanze o omissioni del progetto che implichino ulteriori studi o varianti. Durante il corso dei lavori, sia a scadenze periodiche, sia in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento, la Direzione Lavori procede al controllo dell'avanzamento lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore. Durante detti controlli vengono accertati eventuali ritardi, sfasamenti e necessità di variazioni al programma e concordati quegli spostamenti che consentano per tempo di prendere i dovuti provvedimenti per riportare l'esecuzione delle opere nei tempi stabiliti dal programma. Nel caso intervenissero ritardi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli dovuti a maltempi o a rigide temperature, l'Appaltatore deve riportarsi nel programma accelerando e contraendo i tempi di esecuzione delle attività su percorso critico, conformemente a criteri di sicurezza concordati con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Qualora l'Appaltatore non proceda nel senso sopra indicato e ritardi l'esecuzione dei lavori in contrasto con i tempi stabiliti dal programma, compromettendo il buon andamento ed il regolare proseguimento delle opere, la Direzione Lavori lo richiamerà, mediante ordine di servizio, al rispetto degli impegni ed obblighi entro cui dovrà provvedere agli adempimenti e ai lavori non ancora effettuati. Scaduti tali termini senza esito, la Direzione dei Lavori procede d'ufficio sia ad applicare la penale sui tempi utili parziali, sia alla esecuzione dei lavori non effettuati con altre ditte di sua fiducia attribuendo poi all'Appaltatore i relativi costi. In nessun caso l'Appaltatore può avanzare la pretesa per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi nel normale svolgimento dei lavori provocati da altre Ditte eventualmente presenti in cantiere. Con opportuno anticipo rispetto all'inizio dei lavori di ogni fase dell'opera, l'Appaltatore deve aver definito con la Committente e con tutte le altre Ditte eventualmente presenti in cantiere, con il benestare della D.L. e nei tempi concordati con la stessa, tutte le opere accessorie necessarie. Una volta che queste siano state eseguite l'Appaltatore le deve verificare; qualora non sollevi obiezioni, dette opere accessorie si ritengono accettate. Qualora l'Appaltatore, a causa di dimenticanze o di errori propri, richieda in seguito ulteriori opere, queste, se approvate dalla D.L., sono eseguite a sue spese, come pure le opere di ripristino. L'Appaltatore deve altresì fornire al Committente e a tutte le Ditte eventualmente operanti in cantiere tutti i disegni riguardanti l'installazione delle proprie opere al fine di permettere il coordinamento del proprio lavoro con quello degli eventuali altri operatori. Qualora l'Appaltatore non informi in tempo utile le altre eventuali Ditte presenti in cantiere circa i lavori di propria competenza, causando rimozione di opere già eseguite da altri, esso deve sostenere il costo delle opere di ripristino, che comunque devono essere realizzate dalle Ditte interessate. Nel quadro del coordinamento dei lavori l'Appaltatore deve infine concordare con il Committente, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, con la D.L. e con le altre eventuali Ditte operanti in cantiere: − l'ubicazione, la superficie e le modalità d'uso e gli accessori dei locali destinati al personale di direzione ed assistenza ed al magazzino; − l'orario di lavoro del cantiere; − l'utilizzo delle fonti di energia (energia elettrica, acqua, etcsingolo operatore.); − l'utilizzo del telefono; − l'utilizzo dei mezzi d'opera e dei servizi che possono essere impiegati anche da altre Ditte presenti in cantiere; − la custodia del cantiere.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara Europea