Common use of Norme particolari della perizia d’appello Clause in Contracts

Norme particolari della perizia d’appello. L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” o dalle Condizioni Speciali. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.

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Samples: Polizza Collettiva Agevolata Sulle Rese Contro Le Avversità Catastrofali E Di Frequenza, Polizza Collettiva Agevolata, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

Norme particolari della perizia d’appello. L'assicurato L'Assicurato deve lasciare la il prodotto della partita o produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello partita appellata i campioni previsti dall'art. 21 “20 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” raccolta o dalle Condizioni Speciali. Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno ultimo comma. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 “15 - Obblighi dell'assicurato dell'Assicurato in caso di sinistro.

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Samples: Polizza Convenzione, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

Norme particolari della perizia d’appello. L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 “dall'Art 23) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” raccolta o dalle Condizioni SpecialiSpeciali di Assicurazione. Qualora l'assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 “dall'Art 16) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.dell’assicurato..

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Samples: Polizza Collettiva

Norme particolari della perizia d’appello. L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” o dalle Condizioni Speciali. Quando Qualora l'assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione e troverà applicazione l'art. 20 “Norme per l’esecuzione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre perizia e la procedura prevista dall'art. 17 “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroquantificazione del danno”.

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Samples: Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

Norme particolari della perizia d’appello. L'assicurato Allorché sia stato chiesto l’appello, l’Assicurato deve lasciare la produzione assicurata il prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui che il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello Partita appellata i campioni previsti dall'artdall’Art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” o dalle 10 delle Condizioni SpecialiGenerali di Assicurazione. Qualora l’Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello. La perizia d'appello d’appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'artdall’Art. 17 “Obblighi dell'assicurato in caso 9 delle Condizioni Generali di sinistro”Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Per Copertura Assicurativa Delle Colture