Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; • per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva; • per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue: a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 19 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato; b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile; • le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 “Scoperto e Limite di indennizzo”. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 22 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
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Samples: Polizza Collettiva Agevolata Sulle Rese Contro Le Avversità Catastrofali E Di Frequenza, Polizza Collettiva Agevolata, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli
Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; • per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva; • per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 19 18 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile; • le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia 12 Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 “Scoperto e 26 Limite di indennizzo”. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La Eventuali deduzioni devono essere espresse nell’apposito spazio con la relativa causale e l’indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a: - eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato, ancorché entro i limiti della resa media indicata nel P.A.I., è superiore a quella ottenibile - perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate; - prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile. Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'assicurato equivale ad accettazione della periziadell’Assicurato e trasmesso anche al Contraente. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” 21 Perizia d’appello viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’artart. 22 “21 Perizia d’appello” d’appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
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Samples: Polizza Convenzione, Assicurazione Dei Prodotti Agricoli
Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; • per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva; • per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato Certificato di assicurazione/Polizza individuale. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 19 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile; • le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 “Scoperto e Limite di indennizzo”. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato Certificato di assicurazione/Polizza individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 22 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
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Samples: Assicurazione Dei Prodotti Agricoli
Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive: • al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso; • per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitivadegli impianti produttivi; • per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicuratomomento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. La ; Si procederà alla stima e quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata danno per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, singola partita in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, al valore assicurato come segue:
a) il le centesime parti di piante in garanzia distrutte e\o danneggiate devono essere applicate al valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art. 19 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificatoassicurato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate: • dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibilerelative ai danni ante-rischio e\o non in garanzia; • le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali. Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” allo Scoperto e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, indennizzo così come indicato stabilito all’art. 14 “Scoperto 7 – Scoperti e Limite di indennizzo”Indennizzo -. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicuratodell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. Eventuali deduzioni devono essere espresse nell’apposito spazio con relativa causale e l’indicazione del valore residuo. La firma dell'assicurato dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o spedito comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” 14 - Perizia d’appello viene spedito al domicilio dell’assicurato dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 22 “14 – Perizia d’appello” d’appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
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Samples: Insurance Agreement