Norme Tecniche di Regolamentazione e regime transitorio Clausole campione

Norme Tecniche di Regolamentazione e regime transitorio. In deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, la Banca precisa che, fino a quando le Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) di cui all’art. 98 della Direttiva 2366/2015/EU (“PSD2”) non saranno applicabili, le richieste che perverranno dai TPP saranno considerate alla stregua di richieste inoltrate direttamente dal Titolare e che le richieste relative al servizio di cui all’art. 3 di questa Sottosezione non potranno essere ricevute. ■ SEZIONE II – NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA CARTA Art. 1 - Conclusione del contratto ed emissione della Carta Il presente contratto si perfeziona nel momento in cui l’Emittente comunica al Richiedente l’avvenuta accettazione della Richiesta nonché il limite massimo di utilizzo della stessa (“Fido”), determinato dall’Emittente a sua discrezione. Con la comunicazione di accettazione, l’Emittente invia la Carta. La Carta è rilasciata dall’Emittente, a proprio insindacabile giudizio, a persona fisica, che rientra nella definizio- ne di consumatore, come precisato nella Richiesta. La Carta è di proprietà esclusiva dell’Emittente, è concessa in uso al Titolare, che è respon- sabile del suo eventuale indebito uso. La Carta non può quindi essere ceduta a terzi in nessun caso e per nessun motivo.
Norme Tecniche di Regolamentazione e regime transitorio. In deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, la Banca precisa che, fino a quando le Norme Tecniche di Regolamentazione (RTS) di cui all’art. 98 della Direttiva 2366/2015/EU (“PSD2”) non saranno applicabili, le richieste che perverranno dai TPP saranno considerate alla stregua di richieste inoltrate direttamente dall’Aderente e che le richieste relative al servizio di cui all’art. 3 di questa Sottosezione non potranno essere ricevute. Il Cliente stesso prende atto che - per quanto attiene alla decorrenza di tutti i termini trascorsi i quali, senza che nel frattempo abbia inviato alla Banca un reclamo specifico per iscritto - gli estratti conto, le comunicazioni e i rendiconti si intendono da lui approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Detti termini decorreranno dalla data in cui la documentazione in questione verrà inserita nella casella di posta. Da questa data infatti, detti documenti sono pienamente disponibili per il Cliente. Se, trascorsi sessanta giorni dalla data di inserimento della corrispondenza nella casella di posta, il Cliente non provvede al ritiro della stessa, detta corrispondenza verrà recapitata all'indirizzo indicato nelle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” oppure a quello successivamente comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto. E’ inteso che, in ogni caso i termini decorrono dall’inserimento della corrispondenza nella casella di posta. Se il Cliente richiede la domiciliazione prolungata della corrispondenza presso la succursale della Banca, detta corrispondenza verrà trattenuta in giacenza nella casella di posta a lui concessa, anche se egli non provvede al ritiro entro sessanta giorni dal deposito. Ai fini delle comunicazioni di cui agli artt. 118, 119 e 126 sexies del TUB e successive modifiche e integrazioni, il Cliente espressamente dichiara, ai sensi dell’art. 47 cod. civ., di eleggere il proprio domicilio presso la succursale della Banca dove gli è stata messa a disposizione la casella di posta. In ogni caso, il Cliente libera la Banca da qualsiasi responsabilità connessa alla propria scelta di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca. Con le seguenti informazioni desideriamo offrirvi una panoramica relativa al trattamento da parte della Banca dei dati personali da voi trasmessi e sui diritti che derivano dalla protezione dei dati. Quali dati vengano elaborati nei singoli casi e in ...

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