Norme tecniche. CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norme tecniche. 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell’allegato 1.
2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario.
3. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico. Con decorrenza dal 1º gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordo.
4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al para- grafo 3.
5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel ter- ritorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
Norme tecniche. Veicoli a motore
Norme tecniche. IMPIANTI
Norme tecniche. 1. Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
2. I materiali e i prodotti da utilizzare dovranno essere conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e di unificazione e alle omologazioni tecniche e ciò sia per la qualità che per i metodi di fabbricazione, le tolleranze,le dimensioni,le prove di collaudo, ecc..
3. Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
4. E’ vietato introdurre nel progetto prescrizioni che indichino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili
Norme tecniche. Norme tecniche sulle strutture: nazionali e regionali applicabili al caso di specie e vigenti al momento della scadenza dell’attività di cui all’incarico;
Norme tecniche. Tutte le operazioni di compravendita, subordinate alla disponibilità di fondi o titoli bloccate all’atto del conferimento dell’ordine, devono essere effettuate, per il tramite dei canali istituzionali (filiali e Banca Diretta).
Norme tecniche. Le qualifiche tecniche e le mansioni ad esse correlate sono le seguenti:
Norme tecniche. D.M. 16 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8; - Norma UNI CIG 9165 – Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo; - Norma UNI – CIG 9860 – Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo; - Ogni Norma di legge, Normativa o Linea guida UNI e UNI CIG in vigore o emanata durante il corso dei lavori; - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell’Ambiente. - D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada); - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato col DPR 6 marzo 2006, n. 153 (Rego- lamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada); - D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo- ro); - D.M. 388/2003.
Norme tecniche. 1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche; le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
2. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.