NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla IV classifica). Il lotto sarà individuato prendendo a riferimento la categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti), raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamente: 1 € 607.000,00 1 € 862.000,00 2 € 947.000,00 2 € 610.000.00 3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00 Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territoriale, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla IV classifica).
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NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV). Il lotto sarà individuato prendendo a riferimento la categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti)operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamenterispettivamente in relazione al: 1 € 607.000,00 1 € 862.000,00 2 € 947.000,00 2 € 610.000.00 3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00 - lotto 1: euro 780.000,00; - lotto 2: euro 1.200.000,00; - lotto 3: euro 2.400.000,00. Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territorialeindicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV).
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NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti contratti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla e IV classifica). Il In sede di affidamento del singolo contratto attuativo il lotto di riferimento sarà individuato prendendo a riferimento la tenendo conto dell’importo della categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti)operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa l’impresa che ha offerto il ribasso più convenientesegue in graduatoria. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente segue in graduatoria salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamenterispettivamente in relazione al: 1 € 607.000,00 1 € 862.000,00 2 € 947.000,00 2 € 610.000.00 3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00 - lotto 1:480.000 euro; - lotto 2:800.000 euro; - lotto 3: 3.000.000 euro; Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territorialeindicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla e IV classifica). L’Agenzia del Demanio potrà modificare l’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi: - per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, così come quantificato al precedente punto A.3 “Ammontare dell’Accordo Quadro”; - laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non consenta in funzione dell’importo dell’intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’opzione sopra riportata è stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di affidamento. La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio, si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’eventuale attivazione dell’opzione comporterà quindi l’aggiornamento della soglia di affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le modalità e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016 non è impegnativa per l’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare l’importo dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che l’eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l’insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.
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NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti contratti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla e IV classifica). Il In sede di affidamento del singolo contratto attuativo il lotto di riferimento sarà individuato prendendo a riferimento la tenendo conto dell’importo della categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti)operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa l’impresa che ha offerto il ribasso più convenientesegue in graduatoria. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente segue in graduatoria salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamenterispettivamente in relazione al: AMBITO TERRITORIALE BOLZANO AMBITO TERRITORIALE TRENTO Lotto 1 € 607.000,00 480.000,00 Lotto 1 € 862.000,00 400.000,00 Lotto 2 € 947.000,00 880.000,00 Lotto 2 € 610.000.00 516.000,00 Lotto 3 € 2.582.000,00 3.000.000,00 Lotto 3 € 2.582.000,00 3.000.000,00 Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territorialeindicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III alla e IV classifica). L’Agenzia del Demanio potrà modificare l’Accordo Quadro, senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e nei limiti del 50% del valore complessivo presunto dell’Accordo Quadro, in uno dei seguenti casi: - per avvenuto raggiungimento dell’importo complessivo presuntivamente stimato dell’Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto, così come quantificato al precedente punto A.3 “Ammontare dell’Accordo Quadro”; - laddove l’importo massimo residuo per ciascun operatore dell’Accordo Quadro, costituito dalla soglia massima di affidamento aggiornata in base alle prenotazioni operate, non consenta in funzione dell’importo dell’intervento da affidare di procedere all’assegnazione dello stesso, secondo le regole prescritte nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’opzione sopra riportata è stata stimata nel valore complessivo della presente procedura di affidamento. La modifica contrattuale di cui sopra, prevista nei documenti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016, qualora venga attivata dall’Agenzia del Demanio, si rifletterà sui successivi contratti attuativi che verranno stipulati nei limiti della nuova capienza dell’Accordo Quadro, secondo le condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’eventuale attivazione dell’opzione comporterà quindi l’aggiornamento della soglia di affidamento prevista per ciascun operatore, con assegnazione degli interventi secondo le modalità e condizioni previste nei documenti di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle condizioni di affidamento e nell’apposita Guida operativa relativa all’utilizzo dell’applicativo informatico, denominato “Gestione Contratti”. L’opzione contrattuale prevista ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016 non è impegnativa per l’Agenzia del Demanio, la quale si riserva la facoltà di incrementare l’importo dell’Accordo Quadro ed attivare le relative prestazioni nel limite temporale massimo di tre anni di vigenza dell’Accordo Quadro. Ciascun operatore economico, al momento della stipula dell’Accordo Quadro, si impegna, pertanto, ad accettare incondizionatamente la modifica contrattuale, senza che l’eventuale attivazione o mancata attivazione delle prestazioni opzionali possa costituire motivo per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’operatore economico si impegna, quindi, all’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla modifica contrattuale alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, ferma restando l’insussistenza di alcun vincolo in capo alla Stazione Appaltante a stipulare contratti fino a concorrenza del nuovo importo presunto incrementato ai sensi di quanto sopra.
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NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV). Il lotto sarà individuato prendendo a riferimento la categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti)operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamente, in relazione al: 1 - lotto 1: € 607.000,00 1 750.000,00; - lotto 2: € 862.000,00 2 1.450.000,00; - lotto 3: € 947.000,00 2 € 610.000.00 3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00 2.660.000,00. Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territorialeindicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lavori NO SOA; Lavori SOA I e II classifica; Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV).
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NUMERO MINIMO DEGLI INTERVENTI. Le Stazioni Appaltanti procederanno all’affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari di ciascun lotto suddivisi per ambito territoriale a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lotto 1 Lavori NO SOA; Lavori Lotto 2 SOA I e II classifica; Lotto 3 Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV). Il lotto sarà individuato prendendo a riferimento la categoria prevalente tra quelle oggetto dell’intervento. Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti dell’Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore (raggiungibile mediante un unico contratto/appalto o mediante la somma di contratti/appalti)operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall’importo massimo affidabile previsto per il lotto interessato, si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta. Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all’importo massimo previsto si procederà comunque con l’affidamento salvo poi non considerare l’impresa assegnataria per i successivi interventi. L’impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento purchè non superi il 10% il valore residuo affidabile. Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l’impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell’esecuzione di interventi già affidati in virtù dell’Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente salvo poi riconsiderare l’operatore che ha rifiutato di assumere l’intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare tali soglie di importo sono, rispettivamenterispettivamente in relazione al: 1 - lotto 1: € 607.000,00 1 780.000,00; - lotto 2: € 862.000,00 2 1.450.000,00; - lotto 3: € 947.000,00 2 € 610.000.00 3 € 2.582.000,00 3 € 2.582.000,00 2.900.000,00. Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell’Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alle soglie massime sopra indicate distinte per ciascun ambito territorialeindicate, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento (Lotto 1 Lavori NO SOA; Lotto 2 Lavori SOA I e II classifica; Lotto 3 Lavori SOA dalla III classifica alla IV classificaIV).
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