NUOVO INQUADRAMENTO Clausole campione

NUOVO INQUADRAMENTO. AREA ESECUTIVA AREA SPECIALISTICA AE 1 = ex 1^ categoria: solo operai AS 1 = ex 3^ categoria = solo operai AE 2 = ex 2^ categoria: impiegati e operai AS 2 = ex 4^ categoria = operai e impiegati AE 3 = nuova categoria impiegati operai AS 3 = nuova categoria 4 + operai AE 4 = ex 3^ categoria: solo impiegati AS 4 = ex 5^ categoria = solo impiegati AREA COORDINAMENTO/ GESTIONE AREA DIREZIONALE AC 1 = ex 4^ categoria: intermedi AD 1 = nuova categoria 6 + impiegati AC 2 = ex 5^ categoria: intermedi AD 2 = ex 7^ categoria: solo impiegati AC 3 = ex 5^ categoria: impiegati AD 3 = ex 7^ categoria: quadri AC 4 = nuova categoria 5 + impiegati AC 5 = ex 6^ categoria: solo impiegati Tabella 2: NUOVA SCALA PARAMETRALE Parametri fino al 31.12.2006 Parametri dal 1.1.2007 Parametri fino al 31.12.2006 Parametri dal 1.1.2007 AD 3 = ex 7^ quadri 205 210 AS 4 = ex 5^ 154,3 155 AD 2 = ex 7^ impiegati 205 205 AS 3 = nuova // 147,5 AD 1 = nuova // 195 AS 2 = ex 4^ 139,4 140 AC 5 = ex 6^ 183,6 185 AS 1 = ex 3^ 132,5 134 AC 4 = nuova // 170 AE 4 = ex 3^ 132,5 134 AC 3 = ex 5^ 154,3 155 AE 3 = nuova // 126,5 AC 2 = ex 5^ 154,3 155 AE 2 = ex 2^ 117,5 119 AC 1 = ex 4^ 139,4 140 AE 1 = ex 1^ 100 100 Il giorno 25 ottobre 2006 presso la sede di Federlegno Arredo a Milano si sono incontrate Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil e Federlegno Arredo e hanno, valutato il lavoro prodotto dalla Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 16 del vigente CCNL, sottoscritto l’accordo relativo ai criteri per la riforma del sistema di inquadramento sempre ai sensi del medesimo articolo. Le parti convengono che in una fase successiva definiranno le modifiche derivanti dall’applicazione del nuovo inquadramento sugli altri istituti contrat- tuali (apprendistato, scatti di anzianità, preavviso etc. etc.). AREA ESECUTIVA (ex 1a categoria e livello retributivo: solo operai) Parametro 100 Categoria e livello retributivo AE1
NUOVO INQUADRAMENTO. Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione professionale prevista all’articolo 4.7 ultimata.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).