OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. La concessione dovrebbe individuare in maniera dettagliata le obbligazioni (compresi gli oneri di informazione a favore del concessionario) e le responsabilità del concedente in re- lazione alle varie fasi dell’operazione (progettazione, realizzazione e successiva gestione). Appare opportuno che le clausole relative alle obbligazioni del concedente prevedano: • l’obbligo di cooperazione con il concessionario e i finanziatori nella definizione del con- tratto di finanziamento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle clausole relative a garanzie e ad aspetti tecnico-procedurali di esercizio delle facoltà del concedente ai sensi della convenzione); • la consegna al concessionario, entro termini e modalità prestabilite, di tutte le aree og- getto della concessione, qualora le stesse non siano oggetto di esproprio direttamente da parte del concessionario; • in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327 – T.U. Espropriazioni (Delega all’esproprio) dovrà essere previsto quale onere del conce- dente: – la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato al- l’esproprio (art. 11 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’eventuale decreto di accesso per tecnici (art. 15 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (art. 16 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’approvazione del progetto definitivo (art. 17 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327). • il rilascio al concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie in fase di costruzione, tra le quali quelle relative alla disciplina degli espropri, e per l’esercizio delle attività pre- viste nel Disciplinare tecnico di gestione, qualora di competenza del concedente; • l’attuazione degli atti amministrativi necessari alle attività previste nella concessione; • l’attivazione delle procedure di esproprio oppure, in caso di delega al concessionario ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327, l’obbligo di cooperazione con il concessionario in relazione alle procedure di esproprio e alla gestione dell’importo al- locato nel PEF a tal fine, fermo restando la competenza dell’autorità espropriante in ma- teria di fissazione dell’indennità di esproprio; • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione dei contributi pub- blici eventualmente previsti. Al riguardo, è necessario che, qualora la concessione pre- veda che l’amministrazione corrisponda al concessionario un contributo pubblico a titolo di prezzo, il concedente si impegni a erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e/o al raggiungimento di specifiche sca- denze, secondo quanto previsto dalla convenzione, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei contributi pubblici, qualora non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio, sospensione dei lavori) e dalla legge (ivi inclusa la riso- luzione nei casi più gravi); • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione degli eventuali corrispettivi di disponibilità e dei servizi. Al riguardo è necessario che il concedente si impegni ad erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei corrispettivi, non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente, nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio) e dalla legge (ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi). Al fine di ridurre tale rischio sarebbe opportuno prevedere in convenzione degli automa- tismi per il pagamento (a titolo esemplificativo, mandato irrevocabile di pagamento al te- soriere), previa verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute; • l’attuazione, da parte del concedente, di quanto di sua competenza per consentire l’ap- provazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali che si renderanno necessarie per la progettazione e costruzione delle opere, anche mediante la richiesta di attivazione delle procedure di accordo di pianificazione o di programma16; • l’obbligo di informare, in generale, il concessionario in merito ad ogni atto e/o evento de- rivante dall’agire del concedente e in grado di avere conseguenze sull’esecuzione del contratto; • che il concedente assicuri – tra le altre cose – la possibilità di effettuare sopralluoghi, obbligatori per legge, in fase di gara e di sviluppo della progettazione.
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OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. La concessione dovrebbe individuare in maniera dettagliata le obbligazioni (compresi gli oneri di informazione a favore del concessionario) e le responsabilità del concedente in re- lazione alle varie fasi dell’operazione (progettazione, realizzazione e successiva gestione). Appare opportuno che le clausole relative alle obbligazioni del concedente prevedano: • l’obbligo di cooperazione con il concessionario e i finanziatori nella definizione del con- tratto di finanziamento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle clausole relative a garanzie e ad aspetti tecnico-procedurali di esercizio delle facoltà del concedente ai sensi della convenzione); • la consegna al concessionario, entro termini e modalità prestabilite, di tutte le aree og- getto della concessione, qualora le stesse non siano oggetto di esproprio direttamente da parte del concessionario; • in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327 – T.U. Espropriazioni (Delega all’esproprio) dovrà essere previsto quale onere del conce- dente: – la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato al- l’esproprio (art. 11 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’eventuale decreto di accesso per tecnici (art. 15 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (art. 16 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’approvazione del progetto definitivo (art. 17 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327). • il rilascio al concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie in fase di costruzione, tra le quali quelle relative alla disciplina degli espropri, e per l’esercizio delle attività pre- viste nel Disciplinare tecnico di gestione, qualora di competenza del concedente; • l’attuazione degli atti amministrativi necessari alle attività previste nella concessione; • l’attivazione delle procedure di esproprio oppure, in caso di delega al concessionario ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327, l’obbligo di cooperazione con il concessionario in relazione alle procedure di esproprio e alla gestione dell’importo al- locato nel PEF a tal fine, fermo restando la competenza dell’autorità espropriante in ma- teria di fissazione dell’indennità di esproprio; • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione dei contributi pub- blici eventualmente previsti. Al riguardo, è necessario che, qualora la concessione pre- veda che l’amministrazione corrisponda al concessionario un contributo pubblico a titolo di prezzo, il concedente si impegni a erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e/o al raggiungimento di specifiche sca- denze, secondo quanto previsto dalla convenzione, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei contributi pubblici, qualora non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio, sospensione dei lavori) e dalla legge (ivi inclusa la riso- luzione nei casi più gravi); • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione degli eventuali corrispettivi di disponibilità e dei servizi. Al riguardo è necessario che il concedente si impegni ad erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei corrispettivi, non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente, nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio) e dalla legge (ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi). Al fine di ridurre tale rischio sarebbe opportuno prevedere in convenzione degli automa- tismi per il pagamento (a titolo esemplificativo, mandato irrevocabile di pagamento al te- soriere), previa verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute; • l’attuazione, da parte del concedente, di quanto di sua competenza per consentire l’ap- provazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali che si renderanno necessarie per la progettazione e costruzione delle opere, anche mediante la richiesta di attivazione delle procedure di accordo di pianificazione o di programma16programma12; • l’obbligo di informare, in generale, il concessionario in merito ad ogni atto e/o evento de- rivante dall’agire del concedente e in grado di avere conseguenze sull’esecuzione del contratto; • che il concedente assicuri – tra le altre cose – la possibilità di effettuare sopralluoghi, obbligatori per legge, in fase di gara e di sviluppo della progettazione.;
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OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. La concessione dovrebbe individuare in maniera dettagliata a. Principali obbligazioni del Concedente Il Concedente si impegna a:
(a) adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Contratto;
(b) effettuare le obbligazioni operazioni di Consegna degli Edifici e di Consegna dei Lavori ai sensi dei successivi articoli 7 (compresi gli oneri di informazione a favore del concessionarioa) e le responsabilità 7 (c) del concedente in re- lazione alle varie fasi dell’operazione (progettazione, realizzazione Contratto e successiva gestione). Appare opportuno che le clausole relative alle obbligazioni del concedente prevedano: • l’obbligo di cooperazione con il concessionario e i finanziatori nella definizione del con- tratto di finanziamento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle clausole relative a garanzie e ad aspetti tecnico-procedurali di esercizio delle facoltà del concedente ai sensi della convenzione); • la consegna al concessionario, entro termini e modalità prestabilite, di tutte le aree og- getto della concessione, qualora le stesse non siano oggetto di esproprio direttamente da parte del concessionario; • in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327 – T.U. Espropriazioni (Delega all’esproprio) dovrà essere previsto quale onere del conce- dente: – la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato al- l’esproprio (art. 11 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’eventuale decreto di accesso per tecnici (art. 15 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (art. 16 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’approvazione del progetto definitivo (art. 17 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327). • il rilascio al concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie in fase di costruzione, tra le quali quelle relative alla disciplina degli espropri, e per l’esercizio delle attività pre- viste nel Disciplinare tecnico di gestione, qualora di competenza del concedente; • l’attuazione degli atti amministrativi necessari alle attività previste nella concessione; • l’attivazione delle procedure di esproprio oppure, in caso di delega al concessionario ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327, l’obbligo di cooperazione con il concessionario in relazione alle procedure di esproprio e alla gestione dell’importo al- locato nel PEF a tal fine, fermo restando la competenza dell’autorità espropriante in ma- teria di fissazione dell’indennità di esproprio; • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione dei contributi pub- blici eventualmente previsti. Al riguardo, è necessario che, qualora la concessione pre- veda che l’amministrazione corrisponda al concessionario un contributo pubblico a titolo di prezzo, il concedente si impegni a erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissatiprevisti dal Cronoprogramma, in relazione allo stato mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di avanzamento Progettazione e necessari alla realizzazione dell'Opera;
(c) istituire, entro la data di Consegna degli Edifici, l’Ufficio di Direzione Lavori, individuando il Direttore dei lavori e/o al raggiungimento di specifiche sca- denzeLavori ed i suoi eventuali assistenti. I compensi, secondo quanto previsto dalla convenzione, al fine di evitare squilibri finanziari a carico del progetto. La mancata corresponsione dei contributi pubblici, qualora non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento saranno determinati con l’applicazione del concedente nei confronti tariffario professionale minimo;
(d) liquidare al Concessionario con puntualità, i canoni di cui ai seguenti articoli 11 e 12 del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratoriContratto, diritto al riequilibrio, sospensione dei lavori) e dalla legge (ivi inclusa la riso- luzione nei casi più gravi); • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni oltre I.V.A. di corresponsione degli eventuali corrispettivi di disponibilità e dei servizi. Al riguardo è necessario che il concedente si impegni ad erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei corrispettivi, non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedentelegge, nei confronti del quale verranno attivate termini indicati nell’articolo medesimo;
(e) compiere le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio) e dalla legge (ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi). Al fine di ridurre tale rischio sarebbe opportuno prevedere in convenzione degli automa- tismi per il pagamento (a titolo esemplificativo, mandato irrevocabile di pagamento al te- soriere), previa verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute; • l’attuazione, da parte del concedente, di quanto attività amministrative di sua competenza per consentire l’ap- provazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali che si renderanno necessarie per la progettazione e costruzione alla realizzazione delle opere, anche mediante la richiesta dei lavori e degli interventi di attivazione delle procedure riqualificazione energetica e all'Erogazione dei Servizi;
(f) cooperare con il Concessionario, affinché questi possa provvedere alla voltura in capo a sé dei Contratti di accordo Fornitura del Vettore nei termini previsti dal presente Contratto;
(g) elaborare e trasmettere il DUVRI al Concessionario, ai fini della condivisione di pianificazione tale documento, nelle modalità e nei termini di cui al successivo art. 8, lett. c).
(h) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di programma16; • l’obbligo competenza di informare, in generale, il concessionario in merito ad ogni atto e/enti o evento de- rivante dall’agire amministrazioni diverse dal Concedente;
b. Responsabilità del concedente e in grado di avere conseguenze sull’esecuzione del contratto; • che il concedente assicuri – tra le altre cose – la possibilità di effettuare sopralluoghi, obbligatori per legge, in fase di gara e di sviluppo della progettazione.Concedente
c. Delega al terzo responsabile
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Samples: Energy Performance Contract
OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE. La concessione dovrebbe individuare 1. Compete al Concedente l’adempimento delle seguenti obbligazioni:
a) l’individuazione e la nomina dei soggetti di cui all’articolo 8;
b) l’assunzione delle garanzie sullo stato dell’Area nei limiti di cui all’articolo 9;
c) le operazioni di consegna dell’Area di cui all’articolo 10;
d) l’assunzione dei provvedimenti amministrativi e il rilascio degli Atti di assenso di propria competenza e la prestazione al Concessionario di ogni ragionevole assistenza e leale collaborazione in maniera dettagliata le obbligazioni (compresi gli oneri relazione agli Atti di informazione a favore del concessionarioassenso di competenza di altre Autorità o enti, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3;
e) l’adozione di ogni provvedimento e le responsabilità del concedente in re- lazione alle varie fasi dell’operazione (progettazioneaccordo opportuno o necessario, realizzazione e successiva gestione). Appare opportuno che le clausole relative alle obbligazioni del concedente prevedano: • l’obbligo di cooperazione anche con il concessionario conferimento di deleghe al Concessionario o la sottoscrizione di istanze di competenza del Concedente, ai fini della rimozione di e i finanziatori nella definizione del con- tratto di finanziamento (si pensi, a titolo esemplificativo, alle clausole relative a garanzie interferenze che possano ostacolare o pregiudicare l’avvio e ad aspetti tecnico-procedurali di esercizio delle facoltà del concedente ai sensi della convenzione); • la consegna al concessionarioil regolare avanzamento dei Lavori, entro termini utili ai fini del rispetto del Cronoprogramma;
f) l’adozione di ogni provvedimento, anche con il conferimento di deleghe al Concessionario, ai fini dell’avvio e modalità prestabilitedella conclusione delle procedure espropriative di cui all’articolo 22.
2. Il Concedente assume altresì le seguenti obbligazioni:
a) concedere in uso e consentire al Concessionario lo sfruttamento dell’Opera, ai fini di tutte le aree og- getto cui alla lettera b);
b) consentire al Concessionario lo svolgimento e la gestione di cui al Titolo III, con lo sfruttamento economico secondo quanto previsto dal Contratto e il riconoscimento dei rapporti economici secondo quanto previsto dal Titolo IV.
3. Il Concedente assume altresì i seguenti obblighi di comunicazione e informazione, anche mediante la trasmissione dei pertinenti atti, ove necessario, entro 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi o dalla loro adozione:
a) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca parziale o totale della concessione, qualora le stesse non siano oggetto di esproprio direttamente da parte del concessionario; • in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327 – T.U. Espropriazioni (Delega all’esproprio;
b) dovrà essere previsto quale onere del conce- dente: – la comunicazione di avvio del procedimento per apposizione di cui agli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del vincolo preordinato al- l’esproprio (art. 11 1990, ogni qualvolta intenda adottare un provvedimento che sia lesivo o potenzialmente lesivo degli interessi o dei diritti del d.P.R. n. 8 giugno 2001Concessionario;
c) ogni altro evento, 327); – l’apposizione circostanza o provvedimento di vincolo preordinato all’esproprio (art. 9 del d.P.R. n. 8 giugno 2001cui il Concedente venga a conoscenza, 327); – l’eventuale decreto di accesso per tecnici (art. 15 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (art. 16 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – l’approvazione del progetto definitivo (art. 17 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327); – la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327). • il rilascio al concessionario di tutte le autorizzazioni necessarie in fase di costruzione, tra le quali quelle relative alla disciplina degli espropri, che possa avere un effetto pregiudizievole sul regolare andamento e per l’esercizio svolgimento delle attività pre- viste nel Disciplinare tecnico previste dal Contratto, compresi sopravvenuti ostacoli, difficoltà o ritardi nell’adempimento alle obbligazioni di gestione, qualora di competenza del concedente; • l’attuazione degli atti amministrativi necessari alle attività previste nella concessione; • l’attivazione delle procedure di esproprio oppure, in caso di delega cui al concessionario ai sensi dell’artcomma 2.
4. 6, comma 8, del d.P.R. n. 8 giugno 2001, 327, l’obbligo di cooperazione con il concessionario in relazione alle procedure di esproprio Il Concedente si impegna inoltre a prendere atto e alla gestione dell’importo al- locato nel PEF a tal fine, fermo restando accettare incondizionatamente e irrevocabilmente la competenza dell’autorità espropriante in ma- teria di fissazione dell’indennità di esproprio; • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione dei contributi pub- blici eventualmente previsti. Al riguardo, è necessario che, qualora la concessione pre- veda che l’amministrazione corrisponda al concessionario un contributo pubblico a titolo di prezzo, il concedente si impegni a erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e/o al raggiungimento di specifiche sca- denze, secondo quanto previsto dalla convenzione, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei contributi pubblici, qualora non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio, sospensione dei lavori) e dalla legge (ivi inclusa la riso- luzione nei casi più gravi); • la puntuale definizione dei termini e delle condizioni di corresponsione degli eventuali corrispettivi di disponibilità e dei servizi. Al riguardo è necessario che il concedente si impegni ad erogare tali somme nel rispetto dei tempi prefissati, al fine di evitare squilibri finanziari del progetto. La mancata corresponsione dei corrispettivi, non giustificata da inadempimenti in capo al concessionario, costituisce inadempimento del concedente, nei confronti del quale verranno attivate le tutele previste dalla convenzione (e.g. interessi moratori, diritto al riequilibrio) e dalla legge (ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi). Al fine di ridurre tale rischio sarebbe opportuno prevedere in convenzione degli automa- tismi per il pagamento (a titolo esemplificativo, mandato irrevocabile di pagamento al te- soriere), previa verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute; • l’attuazione, cessione da parte del concedenteConcessionario a favore degli Istituti finanziatori, dei crediti che devono o che possono venire a maturazione in virtù del rapporto di quanto Concessione, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge n. 52 del 1991, ove applicabile.
5. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di sua competenza per consentire l’ap- provazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali che si renderanno necessarie per la progettazione e costruzione delle operequalsiasi natura causato dalle sue attività, anche mediante per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Salvo quanto pattuito in tema di revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente, ove la richiesta di attivazione delle procedure di accordo di pianificazione o di programma16; • l’obbligo di informare, in generaleviolazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo 7 comporti una lesione dell’equilibrio economico-finanziario, il concessionario in merito ad ogni atto e/o evento de- rivante dall’agire Concessionario avrà diritto al riequilibrio ai sensi del concedente e in grado di avere conseguenze sull’esecuzione del contratto; • che il concedente assicuri – tra le altre cose – la possibilità di effettuare sopralluoghi, obbligatori per legge, in fase di gara e di sviluppo della progettazione.Titolo V.
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Samples: Concessione