Common use of Obbligazioni della Società Clause in Contracts

Obbligazioni della Società. La Società si impegna, con la diligenza del buon spedizioniere, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto. La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale. In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivare.

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Samples: Mandato Di Spedizione, Mandato Di Spedizione

Obbligazioni della Società. 1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, la Società si obbliga a: a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nei Capitolati tecnici e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi allegati; b) comunicare prontamente in forma scritta all’Autorità le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità; c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Autorità tramite il direttore dell’esecuzione del contratto; d) dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’Autorità entro 10 giorni dall'intervenuta modifica; e) manlevare e tenere indenne l’Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti; f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Autorità, assumendosene ogni relativa alea. 3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. La Società si impegna, con la diligenza del buon spedizionierepertanto, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Autorità e/o di altra naturaterzi autorizzati, dalle società senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 4. L’Autorità prende atto ed enti portuali o dalle società di deposito, accetta che i cui servizi siano richiesti dalla Società oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in forza del mandato ricevuto. La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale. In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia sedi e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivareuffici dell’Autorità.

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Samples: Contract for Insurance Services, Appalto Di Servizi Assicurativi

Obbligazioni della Società. La Società si impegna: a) a sviluppare la progettazione definitiva, con la diligenza del buon spedizioniere, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto. La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto corredata da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale. In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportuneperizie relative e degli eventuali permessi e contratti preliminari con i proprietari dei terreni per la presentazione della richiesta dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, incluse quelle volte ivi compresa la richiesta per il permesso di allacciamento alla sua custodia e restituzioneRete Elettrica Nazionale di Trasmissione rilasciata da TERNA o ENEL, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, secondo le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle mercirispettive competenze; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, ----------- b) a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 richiedere (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - a far sì che la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMRSocietà richieda) alle autorità competenti, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione del parco eolico, di garanziatutte le sue componenti, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla sua costruzione ed esercizio; c) a conservare il buono stato di manutenzione della viabilità comunale d’accesso al sito ed a ripristinare eventuali danni arrecati al sistema infrastrutturale stesso. Nel caso di rilascioIn ogni caso, la Società ha diritto e gli eventuali futuri titolari della posizione contrattuale, si impegnano a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di esigere dal Mandante accesso all’impianto. ------------------------------------------------ d) a sua volta una garanzia idonea erispettare, in attesa ogni caso, tutte le prescrizioni e direttive impartite da parte degli Enti Pubblici coinvolti in fase di riceverlaprogetto definitivo.;----------------------------------------- e) a corrispondere un corrispettivo al Comune secondo le modalità stabilite dal successivo art. 8; ----------------------- f) a curare il verde dell’area dell’impianto; a migliorare le strade utilizzate per la realizzazione del parco eolico, a rimboschire zone disalberate nel rispetto delle esigenze di trattenere sicurezza e di operatività del parco stesso; g) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, la Società, nel rispetto della normativa vigente, si impegna ad attuare iniziative che possano consentire prioritariamente il coinvolgimento di imprenditoria locale per i lavori, le merci o i documenti relativicui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, nonché sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualificativi e a condizioni economiche di essere rimborsata mercato;-------------------------------- h) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, ai fini dello sviluppo di potenzialità imprenditoriali e lavorative locali, la Società, per l’approvvigionamento di materiale per la edificazione, si avvarrà preferibilmente di imprese del settore che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel Comune di Serrastretta, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualificativi e a condizioni economiche di mercato;--- i) tenuto conto anche di quanto richiamato in premessa in ordine alla Direttiva 2001/77/CE, ai fini dello sviluppo di tutte le spese eccezionali potenzialità professionali locali, la Società, nel caso di fabbisogno di personale, per attività inerenti la gestione del parco eolico, favorirà l’assunzione di personale locale in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base, orientando prioritariamente la scelta fra i cittadini residenti nel Comune di Serrastretta; j) la convenzione sarà integrata con le acquisizioni di disponibilità da parte di privati di guisa da prevedere la realizzazione di un parco unitario;------------------ k) la Società entro trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, depositerà copia di tutti i contratti intervenuti con i privati dai quali risulti conseguito il diritto di realizzazione di tutti gli interventi previsti e finalizzati alla costruzione del parco eolico;------------------------------------- l) la Società corrisponderà un equo indennizzo ai proprietari dei terreni sui quali verranno installate le “torri” aerogeneratrici, e le relative opere accessorie, la stazione di trasmissione, le condotte di attraversamento ed ogni opera edilizia qualificata, da realizzarsi attraverso la locazione del terreno, con la concessione, da parte dei proprietari, del diritto di superficie; m) durante la progettazione definitiva, la Società presenterà un elaborato virtuale, composto da fotografie scattate da tre/quattro angolazioni a scelta del Comune, che ne potessero derivareconsente la proiezione visiva su schermo, della centrale a pieno regime, al fine di permettere, così, al Comune un’attenta ed adeguata comprensione dell’eventuale impatto visivo. n) la Società manleva il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all’esercizio, alla gestione ed alla manutenzione dell’impianto eolico di cui in premessa.

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Samples: Convention for the Establishment of a Wind Farm

Obbligazioni della Società. La Società si impegna1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con la diligenza del buon spedizioniereil corrispettivo contrattuale, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C. La Società assume tutti gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di depositooneri, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza rischi e le spese relativi alla prestazione del mandato ricevutoservizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. La SocietàNell’esecuzione della fornitura, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportatefornitura, la Società si dichiara disponibile obbliga a: a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a cedere perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i diritti termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato tecnico e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati; b) comunicare prontamente in forma scritta all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione; c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione tramite il direttore dell’esecuzione del contratto; d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica; e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’esecuzione dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti; f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del mandato al Cliente Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dei soggetti responsabilidell’Amministrazione, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della assumendosene ogni relativa alea. 3. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dalla Società per responsabilità vettoriale. In caso l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo alla Società stessa di irreperibilità comunicare alla Amministrazione il nome del destinatario o di rifiuto di ricevere la mercesub-contraente, la Società può adottare tutte le misure opportunel’importo del contratto, incluse quelle volte alla sua custodia l’oggetto delle attività, delle forniture e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivareservizi affidati.

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Samples: Fornitura in Acquisto

Obbligazioni della Società. La Società 1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si impegnarendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. Nell’esecuzione della fornitura, salvo quanto già previsto dal Capitolato Speciale e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione della fornitura, L’Appaltatore si obbliga a: a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con la diligenza il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Speciale e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati; b) comunicare prontamente in forma scritta all’IGEA le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento della fornitura e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’IGEA; c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’IGEA tramite il direttore dell’esecuzione del buon spedizionierecontratto; d) dare immediata comunicazione all’IGEA di ogni circostanza, ad eseguire il mandatoavvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del mandatocontratto; tale comunicazione dovrà pervenire all’IGEA entro 10 giorni dall'intervenuta modifica; e) manlevare e tenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, ai sensi dell’artdi sicurezza e sanitarie vigenti; f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 1717 C.C. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di navigazione marittimaosservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, aerea e/o dai vettori terrestrianche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, dalle società ed enti portuali o dalle società di deposito, i cui servizi siano richiesti dalla Società in forza del mandato ricevuto. La resteranno ad esclusivo carico della Società, salvo ordine scritto contrariointendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati, ha facoltà di effettuare e la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini potrà, pertanto, avanzare pretesa di consegnacompensi a tale titolo, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabilidell’Amministrazione, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale. In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivareassumendosene ogni relativa alea.

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Samples: Contratto Di Fornitura E Installazione

Obbligazioni della Società. 1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. Nell’esecuzione del servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del servizio, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire le prestazioni oggetto del contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato tecnico e nel presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel contratto e nei relativi Allegati; b) comunicare prontamente in forma scritta all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione; c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione tramite il direttore dell’esecuzione del contratto; d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica; e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti; f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati, e la Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. La Società si impegna, con la diligenza del buon spedizionierepertanto, ad eseguire il mandato, consistente nella stipulazione di contratto di trasporto per conto del Cliente. La Società ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1717 C.C. La Società assume gli incarichi alle condizioni applicate dalle Compagnie di navigazione marittima, aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di altra naturaterzi autorizzati, dalle società senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 4. L’Impresa prende atto ed enti portuali o dalle società di deposito, accetta che i cui servizi siano richiesti dalla Società oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in forza del mandato ricevuto. La Società, salvo ordine scritto contrario, ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra e di ispezionare la merce in qualsiasi momento. La Società non garantisce il rispetto dei termini di consegna, anche nel caso di richieste del Cliente di rispetto di particolari termini di resa. La Società ha facoltà di modificare i termini di resa indicati dal Cliente, se incompatibili con il rispetto da parte del vettore eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. In caso di evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate, la Società si dichiara disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente nei confronti dei soggetti responsabili, salvo il caso in cui il Cliente agisca nei confronti della Società per responsabilità vettoriale. In caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la merce, la Società può adottare tutte le misure opportune, incluse quelle volte alla sua custodia sedi e restituzione, agendo in nome e per conto del Cliente, sul quale comunque grava il rischio di perdite o avarie. Esulano dal contenuto del mandato, salvo non vengano espressamente richieste per iscritto dal Cliente, le seguenti prestazioni: - la verifica dell’adeguatezza degli imballi e il peso delle merci; - la verifica dell’esistenza di copertura assicurativa dei vettori, dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, le cui prestazioni la Società abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato; - il controllo sull’esistenza di impedimenti di legge o di altri impedimenti riguardanti la spedizione quali, a titolo esemplificativo, limitazione di importazioni ed esportazioni o transito; - la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM); - la dichiarazione del valore della merce al vettore (ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 Conv. Bruxelles del 1924, 423 Cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale); - il rilascio di lettere di garanzia. Nel caso di rilascio, la Società ha diritto di esigere dal Mandante a sua volta una garanzia idonea e, in attesa di riceverla, di trattenere le merci o i documenti relativi, nonché di essere rimborsata di tutte le spese eccezionali che ne potessero derivareuffici dell’Amministrazione.

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Samples: Contract for the Execution of Services Regarding the 'All Risks Electronic' Policy