Common use of Obblighi del compratore e del venditore Clause in Contracts

Obblighi del compratore e del venditore. Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati. Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali. L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica. L’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente. Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato. Il compratore non ha diritto a far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario. Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciati. Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche, di comune accordo procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinario.

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Obblighi del compratore e del venditore. Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati. Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali. L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica. L’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente. Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato. Il compratore non ha diritto a far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario. Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto inadatto, e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciati. Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche, di comune accordo accordo, procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinario.

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Obblighi del compratore e del venditore. Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati. Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in . In caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali. L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica. L’animale di mancato accordo ed eventuale contenzioso l’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente. Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato. Il compratore non ha diritto a può far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario. Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciati. Quando il venditore venditore, tenuto a riprendere l’animale, rilevi che l’animale questo è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche, di comune accordo anche procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinariodell’animale.

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Obblighi del compratore e del venditore. Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale nell’ani- male acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciatide- nunciati. Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali. L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore comprato- re anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica. L’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente. Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione con- testazione non è risolta, il compratore verserà presso pres- so un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato. Il compratore non ha diritto a far valere l’azione redibitoria redi- bitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni condi- zioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare pra- ticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario. Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciatidenun- ciati. Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo eccessi- vo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazionedesti- nazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti [6.2] possono anche, di comune accordo procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinario.

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