Common use of Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio Clause in Contracts

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.5. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.6. Il Concessionario si obbliga a svolgere l’attività di farmacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto. 4.7. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili. 4.8. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all’offerta tecnica presentata. 4.9. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.10. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune.

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Samples: Contratto Di Concessione Di Servizio, Contratto Di Concessione Di Servizio

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.5. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio erogare i servizi affidati nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.6. Il concessionario dovrà subentrare nel rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle quattro farmaciste dipendenti del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, addette all’attività della farmacia oggetto di concessione. Il Concessionario dovrà applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, previsto dalla normativa di settore (C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata oppure C.C.N.L. farmacie speciali), per tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro, salvaguardando la posizione economica e giuridica maturata dai dipendenti al momento del trasferimento. Il Concessionario si obbliga a svolgere continuare l’attività di gestione della farmacia Comunale nell’attuale sede situata in Xxx Xxxxxxx 000, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e a proseguirla, una volta terminati i lavori di adeguamento e attrezzatura dei locali, nella nuova sede della Farmacia Comunale sita in Xxx Xxxxxxx x. 00 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione stipula del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto. 4.7contratto. Il trasferimento della farmacia nei nuovi locali deve essere preventivamente concordato con il Comune. Un’eventuale proroga a tale termine potrà essere concessa a insindacabile giudizio di questa Amministrazione su richiesta scritta e motivata da parte del concessionario. Saranno a totale carico del Concessionario è altresì tenuto tutti gli interventi di ristrutturazione, di adeguamento, di progettazione degli spazi interni. La spesa sostenuta dal concessionario per gli interventi di cui al punto precedente verrà portata a garantirescomputo dei canoni di locazione rivalutati secondo gli aggiornamenti ISTAT, in caso fino a un importo massimo imponibile ai fini I.V.A. di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili. 4.8euro 175.000,00. Il Concessionario nella gestione concessionario inizierà a corrispondere il canone mensile di affitto a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà terminato lo scomputo dei lavori eseguiti. Saranno a totale carico del servizio si impegna concessionario e obbliga altresì non oggetto di scomputo sulle quote di affitto, le spese per l’arredamento e la strumentazione. Al termine del periodo di concessione le opere realizzate, gli impianti e gli arredi verranno acquisiti al patrimonio comunale, senza nessun diritto a dotarsi rimborso o compensazione a favore del concessionario. Il concessionario dovrà dotare i locali, a proprie spese, di arredi, di attrezzature e beni strumentali idonei a al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio e provvedere alla progettazione delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio: zona per il pubblico dislocata in conformità all’offerta tecnica presentataarea per la vendita ed informazione ed area espositiva; magazzino; spogliatoio; bagno, zona alloggio per le farmaciste con zona notte ; ecc. 4.9). Il Concessionarioconcessionario dovrà inoltre predisporre le pratiche amministrative necessarie per avviare i lavori ed ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico. Sarà obbligo del concessionario provvedere all’intestazione e al pagamento delle utenze e a tutte le spese scaturenti dall’allacciamento delle nuove utenze; al pagamento delle spese condominiali; al sostenimento di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni. Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria dell’immobile per tutta la durata della concessione . Il concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio servizio oggetto del Contrattocontratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.10. Il concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna ad attuare in tutte le sue parti il progetto gestionale presentato nell’offerta tecnica. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la erogate, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che e a rispettare i contenuti della stessa. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere sottoposta all’approvazione predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. Ai fini dell’emanazione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività: - consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; - verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; - sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori. Il concessionario , conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi edassociazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

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Samples: Concessione Di Servizio, Concessione Di Servizio

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.55.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.65.2. Il Concessionario si obbliga a svolgere in particolare ad avviare l’attività entro il 06.09.2017, con facoltà di scegliere la collocazione della sede della farmacia dalla data che dovrà essere costituita da locali aventi destinazione d’uso urbanistica idonea e dovrà avere ubicazione in Carpi all’interno dell’area di sottoscrizione pertinenza così come individuata nella deliberazione della Giunta Comunale n.95 del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata 10.05.2016, confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del rapporto06.09.2016. 4.75.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell’ambito del perimetro di competenza della Farmacia n. 17, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo 5.4. Il Concessionario è altresì tenuto conferma la nomina a garantireDirettore della Farmacia il dott , in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabilicod. fisc. 4.85.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell’incarico da parte del medesimo nuovo incaricato. 5.6. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata. 4.95.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.199427 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.in 4.105.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoredigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate delle Linee Guida per la redazione della Carta dei Servizi allegate al presente contratto, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comunee a rispettare i contenuti della stessa.

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Samples: Service Contract, Service Contract

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.55.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.65.2. Il Concessionario si obbliga a svolgere in particolare ad avviare l’attività nella sede sita in Comune di farmacia San Dona’ di Piave, via ………. n…. entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapportoContratto. 4.75.3. Sono a cura e spese del Concessionario le utenze necessarie per il buon funzionamento del Servizio, quali luce, acqua, gas, telefono, e quant’altro risulti necessario allo svolgimento dell’attività. 5.4. Spettano al concessionario gli oneri per la realizzazione di migliorie ed attrezzature per rendere il Servizio perfettamente funzionante, quali eventuali impianti segnaletici e pubblicitari, impianti di videosorveglianza ed allarme, senza nulla a pretendere dal Comune. 5.5. Sono, in particolare, a carico del concessionario gli oneri per realizzare eventuali opere di adeguamento dell’unità immobiliare destinata allo svolgimento dell’attività commerciale quali, a titolo esemplificativo, l’installazione di impianti e strutture necessarie per l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia igienico-sanitaria ed amministrativa. 5.6. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili. 4.8. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentatapresentata ed in particolare: ………… (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio) 5.7. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all’art. 1 della legge 02.04.1968 n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale. 4.95.8. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, e di uguaglianzaquanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all’art. 2 comma 461, di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutelaaccoglienza, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.105.9. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a ………………………………………… 5.10. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoemanare, nel rispetto della normativa vigente e degli standard ed in conformità allo schema di qualità e cui alla deliberazione di quantità relativi alle prestazioni erogate la giunta Comunale n. 213/2017 citata in premessa, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Comunepresente.

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Samples: Contratto Di Servizio

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.55.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.65.2. Il Concessionario si obbliga a svolgere in particolare ad avviare l’attività entro il 06.09.2017, con facoltà di scegliere la collocazione della sede della farmacia dalla data che dovrà essere costituita da locali aventi destinazione d’uso urbanistica idonea e dovrà avere ubicazione in Carpi all’interno dell’area di sottoscrizione pertinenza così come individuata nella deliberazione della Giunta Comunale n.95 del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata 10.05.2016, confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del rapporto06.09.2016. 4.75.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell’ambito del perimetro di competenza della Farmacia n. 21, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo 5.4. Il Concessionario è altresì tenuto conferma la nomina a garantireDirettore della Farmacia il dott , in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabilicod. fisc. 4.85.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell’incarico da parte del medesimo nuovo incaricato. 5.6. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata. 4.95.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.199427 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.in 4.105.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoredigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate delle Linee Guida per la redazione della Carta dei Servizi allegate al presente contratto, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comunee a rispettare i contenuti della stessa.

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Samples: Service Contract

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.55.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.65.2. Il Concessionario si obbliga a svolgere in particolare ad avviare l’attività nella sede sita in Comune di farmacia San Stino di Livenza (VE), via ……......................…. n. …....... entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto Contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto, salvo che il trasferimento non dipenda dalla sua volontà. 4.75.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all’art. 1 della legge 2.4.1968, n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale. 5.4. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili. 4.8. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all’offerta tecnica presentatadel Servizio. 4.95.5. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.105.6. Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a ………………………………………………………………………………………. (sarà inserito quanto dichiarato nella domanda di partecipazione) 5.7. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoredigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la erogate, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comunee a rispettare i contenuti della stessa.

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Samples: Concessione Di Gestione

Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.55.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.65.2. Il Concessionario si obbliga a svolgere in particolare ad avviare l’attività di farmacia entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione firma del presente contratto contratto, con facoltà di scegliere la collocazione della sede della farmacia che dovrà essere costituita da locali aventi destinazione d’uso urbanistica di commercio al dettaglio di vicinato e dovrà avere ubicazione in Rubiera all’interno dell’area di pertinenza così come individuata nella deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 21 aprile 2012 confermata con deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 25 febbraio 2014. I locali dovranno essere dotati di impianti a mantenerla nella medesima ubicazione norma di legge, essere a norma dal punto di vista urbanistico – edilizio e dovranno essere dotati di servizi igienici e idonei a garantire l’accessibilità alle persone diversamente abili. I locali dovranno avere un accesso dalla pubblica via anche nelle ore notturne, al fine di permettere lo svolgimento delle normali attività della Farmacia. Il gestore dovrà provvedere ai lavori necessari per tutta la durata del rapportol’adeguamento dei locali alle necessità della nuova Farmacia e si dovrà impegnare altresì ad arredarli con idonee attrezzature. 4.75.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell’ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l’autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo le procedure di cui all’art. 1 della Legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della farmacia in altro locale. 5.4. Il Concessionario è altresì tenuto conferma la nomina a garantireDirettore Tecnico della Farmacia il dott , in caso cod. fisc. ………………… iscritto all’Albo dei Farmacisti di chiusura …………. al n. …. In possesso dei requisiti professionali di tale strutturalegge, ai residenti un servizio giusta dichiarazione di consegna accettazione del medesimo allegata al presente contratto unitamente a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni copia fotostatica del documento di età e dei disabiliidentità dello stesso. 4.85.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore Tecnico della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell’incarico da parte del medesimo nuovo incaricato. 5.6. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all’offerta tecnica presentata. 4.95.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.199427 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.105.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contrattoredigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la vigente, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comunee a rispettare i contenuti della stessa.

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Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio. 4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza. 4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza. 4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. 4.5. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio erogare i servizi affidati nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta. 4.6. Il concessionario dovrà subentrare nel rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato delle quattro farmaciste dipendenti del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese, addette all’attività della farmacia oggetto di concessione. Il Concessionario dovrà applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, previsto dalla normativa di settore (C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata oppure C.C.N.L. farmacie speciali), per tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro, salvaguardando la posizione economica e giuridica maturata dai dipendenti al momento del trasferimento. Il Concessionario si obbliga a svolgere continuare l’attività di gestione della farmacia Comunale nell’attuale sede situata in Xxx Xxxxxxx 000, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Per l’occupazione dei predetti locali, di proprietà dell’Azienda U.S.L. n° 3 di Pistoia, il concessionario dovrà rimborsare al Comune la somma di € Euro 1.305,00 mensili per la durata massima di mesi 18. L’attività dovrà essere proseguita, una volta terminati i lavori di adeguamento e attrezzatura dei locali, nella nuova sede della Farmacia Comunale sita in Xxx Xxxxxxx x. 00 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione stipula del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto. 4.7contratto. Il Concessionario è altresì tenuto trasferimento della farmacia nei nuovi locali deve essere preventivamente concordato con il Comune. Un’eventuale proroga a garantire, in tale termine potrà essere concessa a insindacabile giudizio di questa Amministrazione su richiesta scritta e motivata da parte del concessionario. In caso di chiusura ritardo ingiustificato nel trasferimento dell’attività nei nuovi locali, il concessionario dovrà riconoscere al Comune una penale di tale struttura€ 20,00 per ogni giorno di ritardo. Saranno a totale carico del Concessionario tutti gli interventi di ristrutturazione, di adeguamento, di progettazione degli spazi interni. La spesa sostenuta dal concessionario per gli interventi di cui al punto precedente verrà portata a scomputo dei canoni di locazione rivalutati secondo gli aggiornamenti ISTAT, fino a un importo massimo imponibile ai residenti un servizio fini I.V.A. di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili. 4.8euro 175.000,00. Il Concessionario concessionario inizierà a corrispondere il canone mensile di affitto nella gestione sua interezza a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà terminato lo scomputo dei lavori eseguiti. Limitatamente all’importo annuo di euro 5.000,00 (mensili euro 416,66) il suddetto canone di locazione dovrà essere pagato al Comune, fin dal mese successivo a quello di trasferimento e apertura al pubblico dell’attività nella nuova sede. Saranno a totale carico del servizio si impegna concessionario e obbliga altresì non oggetto di scomputo sulle quote di affitto, le spese per l’arredamento e la strumentazione. Al termine del periodo di concessione le opere realizzate, gli impianti e gli arredi verranno acquisiti al patrimonio comunale, senza nessun diritto a dotarsi rimborso o compensazione a favore del concessionario. Il concessionario dovrà dotare i locali, a proprie spese, di arredi, di attrezzature e beni strumentali idonei a al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio e provvedere alla progettazione delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio: zona per il pubblico dislocata in conformità all’offerta tecnica presentataarea per la vendita ed informazione ed area espositiva; magazzino; spogliatoio; bagno, zona alloggio per le farmaciste con zona notte ; ecc. 4.9). Il Concessionarioconcessionario dovrà inoltre predisporre le pratiche amministrative necessarie per avviare i lavori ed ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico. Sarà obbligo del concessionario provvedere all’intestazione e al pagamento delle utenze e a tutte le spese scaturenti dall’allacciamento delle nuove utenze; al pagamento delle spese condominiali; al sostenimento di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni. Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria dell’immobile per tutta la durata della concessione. Il concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio servizio oggetto del Contrattocontratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico. 4.10. Il concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna ad attuare in tutte le sue parti il progetto gestionale presentato nell’offerta tecnica. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la erogate, una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che e a rispettare i contenuti della stessa. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere sottoposta all’approvazione predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune. La “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. Ai fini dell’emanazione della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” il concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività: - consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; - verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; - sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori. Il concessionario , conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi edassociazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Il Concessionario è tenuto al rispetto della “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

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