Art. 1 – Definizioni
Art. 1 – Definizioni
1.1 Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per: a)“Comune”, il Comune di Capaci, titolare e proprietario della farmacia comunale;
b)“Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse; c)“Servizio” o “Farmacia”, la farmacia comunale (gestione ed esercizio della stessa) d)“Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio; e)“Parti”, il Comune ed il Concessionario; f)“Azienda” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l’esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto
2.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.
2.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’esercizio della farmacia; b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il
benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco; c) le ulteriori attività indicate nel documento “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la
predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”; d)le altre attività complementari indicate in sede di gara.
2.3. Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione “Farmacia Comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.
2.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.
Art. 3 – Corrispettivo del Contratto
3.1. Il corrispettivo della concessione è costituito da:
a) un importo una tantum, in aumento rispetto alla somma di € 400.000,00 ( quattrocentomila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA dovuta per legge, da corrispondere al Comune per metà alla stipulazione del contratto di servizio e per la restante parte entro 180 giorni dalla medesima stipula;
b) un canone concessorio annuo per trenta annualità, in aumento rispetto alla somma di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) posta a base di gara, oltre ad IVA dovuta per legge da corrispondere entro il 15 luglio di ciascun anno. Il medesimo canone sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell’anno in corso dall’ISTAT (FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Art. 4 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio
4.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Capaci il magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell’attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario. Il pagamento dell’importo del valore stimato del magazzino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula ed entro 120 giorni il saldo del valore effettivo. In caso di saldo negativo, a favore del concessionario, si effettuerà una compensazione con la prima rata di canone in scadenza.
4.2. Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico l’unità di personale dipendente del Comune di Capaci, attualmente operante presso la farmacia comunale, come da tabella riportata nel bando, senza richiedere alcun periodo di prova. Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
4.3. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili e deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza.
4.4. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo di un Referente del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio farmaceutico e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
4.5. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.
4.6. Il Concessionario si obbliga a svolgere l’attività di farmacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.
4.7. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire, in caso di chiusura di tale struttura, ai residenti un servizio di consegna a domicilio gratuito, in favore della popolazione superiore a 65 anni di età e dei disabili.
4.8. Il Concessionario nella gestione del servizio si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento in conformità all’offerta tecnica presentata.
4.9. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e
miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
4.10. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune.
4.11. Nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” saranno procedimentalizzate le forme di
partecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di risposta del medesimo.
4.12. Il Concessionario, previa esecuzione delle opere necessarie a rendere autonomi gli impianti degli immobili in cui si svolge il servizio farmaceutico, si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, ecc.), esistenti presso la sede farmaceutica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel periodo transitorio intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto e la realizzazione completa dei lavori, il concessionario dovrà versare al Comune per l’utilizzo
delle utenze un importo mensile forfettario pari ad Euro ( /00). Decorso il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, qualora il concessionario non abbia reso completamente autonomo il funzionamento degli impianti dovrà corrispondere al Comune, per il prolungato utilizzo delle utenze, un importo mensile forfettario pari ad Euro ( /00) fino alla data in cui tutti gli impianti saranno totalmente autonomi.
4.13. Prima dell’inizio del servizio, sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature affidati in gestione. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l’ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E’ fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti.
4.14. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione sono a totale carico del concessionario. Eventuali opere di miglioria realizzate dal Concessionario durante il rapporto di concessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che al Concessionario spetti alcun indennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le attività di rinnovazione degli arredi.
Art. 5 – Responsabilità del Concessionario
5.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.
5.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare:
⮚ una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per l’intera durata del contratto;
⮚ una polizza di assicurazione per danni da incendio per l’utilizzo dello stabile comunale adibito a sede della farmacia, per tutta la durata del suo utilizzo.
⮚ una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune.
Art. 6 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune
6.1.Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna:
⮚ ad erogare tutti i servizi richiesti dal bando di gara nonché quelli previsti nell’offerta tecnica presentata;
⮚ a prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
⮚ ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
⮚ a redigere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio;
⮚ a collaborare con l’Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
⮚ ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all’utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione dell’evoluzione dell’attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
⮚ ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
⮚ a rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno
escluso, che dovessero verificarsi all’interno dei locali della farmacia in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in concessione;
⮚ a dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Capaci da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
⮚ a fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l’indicazione degli interventi più significativi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
⮚ a predisporre e trasmettere al Comune di Capaci concedente la “Carta della qualità dei servizi della farmacia” entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al presente bando. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
⮚ ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall’Azienda sanitaria locale, competente per territorio;
⮚ a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni,
suggerimenti formulati dall’utenza;
⮚ a trasmettere al Comune, entro il termine ultimo del 31 maggio, copia del bilancio d’esercizio
relativo all’anno precedente, con indicazione dei ricavi realizzati presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto;
⮚ a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
6.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica.
6.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio
farmaceutico e, più in generale, all’attività della farmacia nei confronti del pubblico.
Art. 7 – Interruzione del Servizio
7.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
7.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASP competente per territorio.
7.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
7.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.
Art. 8 – Esecuzione d’Ufficio
8.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, fatta salva la facoltà prevista dal successivo art. 13.
Art. 9 – Obblighi del Comune
9.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.
9.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
a) favorirne l’attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
b) cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
c) effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio.
9.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
9.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe
10.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
Art. 11 – Durata del Contratto
11.1. La durata del Contratto è fissata in anni trenta (30), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
11.2 Si prevede l’esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario, alla scadenza naturale della concessione laddove l’Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel momento in cui dovrà essere deliberata la cessione.
11.3 L’esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario varrà pure nel caso in cui l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale prima della scadenza naturale della concessione.
11.4. Allo scadere del contratto, laddove l’Amministrazione opti per la indizione di una nuova procedura al fine di procedere ad un nuovo affidamento, per evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti
concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
11.5. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell’Azienda per lo svolgimento del servizio Farmacia mentre dovrà essere riconosciuto al Concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato.
Art. 12 – Risoluzione del rapporto per altre cause
12.1. Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche “Nuovo Concessionario”).
12.2. In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l’art. 12, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).
12.3 L'importo pagato a titolo di versamento iniziale una tantum verrà considerato ammortizzato in 30 quote annuali in conto capitale. Il Comune restituirà, quindi, al Concessionario le quote non ancora ammortizzate.
Art. 13 – Risoluzione per inadempimento
13.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad
eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.
13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna
infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Art. 14 – Clausola risolutiva espressa
14.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell’erogazione del Servizio quali:
a) sottoposizione del Concessionario a procedure fallimentari;
b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
d) inosservanza del divieto di cui all’articolo 11 del Contratto;
e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
f) ricorso all'abusivismo professionale;
g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.
14.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
14.3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.
Art. 15 -. Penali
15.1. Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:
a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall’articolo 5 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila);
c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: euro 60,00 (sessanta) al giorno;
d) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50.00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro.
e) ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;
f) il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio d’esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l’anno precedente: da un minimo di 500,00 (cinquecento) a un massimo di 5000,00 (cinquemila) euro.
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila).
15.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettrica certificate (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
15.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Le contestazioni e l’applicazione delle penali saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
Art. 16 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 12, 13 e 14
16.1 I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al nuovo concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell’effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
16.2 All’atto della riconsegna, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al nuovo concessionario:
⮚ che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
⮚ di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
⮚ che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro unico del Lavoro riferito al concessionario;
⮚ che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che,
relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esatti/esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
⮚ che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
⮚ che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
⮚ che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall’applicazione del contratto collettivo.
Art. 17 – Cauzione definitiva
17.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell’importo di euro pari al 10% dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata da La predetta fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, II comma, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro gg. 15 a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria non potrà avere durata inferiore a quella della concessione e prevedere, comunque, l’obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore
principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell’ente concedente. In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'articolo 14).
Art. 18 – Controversie. Foro competente
18.1. I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l’obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell’Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all’atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.
18.2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa
all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.
Art. 19 – Norme finali
19.1.Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.
Art. 20 - Trattamento dati personali
20.1. L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.
Art. 21 - Sicurezza sul lavoro
21.1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e sarà considerate l’unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.
Art. 22 - Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
22.1 Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 23 - Osservanza norme del codice di comportamento
23.1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capaci”, e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
23.2. Il concessionario, dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
Art. 24 - Elezione di domicilio
24.1. Le parti eleggono domicilio presso il Comune di Capaci, Piazza .
25 - Spese
25.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, xxx comprese quelle di xxxxx, di redazione stipula, registrazione nonché diritti di rogito sono a carico del Concessionario.
26. Valore del Contratto
26.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro…….,00 (sarà quantificato esattamente all’atto dell’aggiudicazione).
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