Obblighi del Contraente. Il Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi la Società la facoltà di recedere dall’accordo ove ne ricorressero i presupposti.
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