OBBLIGHI DEL CONTRAENTE. L'Assicurato deve immediatamente: ⚫ informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui; ⚫ fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa; ⚫ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.
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