NUOVA 1a GLOBAL LINEA VEICOLI
NUOVA 1a GLOBAL LINEA VEICOLI
Autoveflure
Assicurazione per la Responsabilità Civile
Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:
- DIP DANNI (Documento informativo precontrafluale danni)
- DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi R.C. Auto)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario
- INFORMATIVA PRIVACY
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveflure
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni – DIP Danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Nuova 1a Global Linea Veicoli”
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U.
n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n.046.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni causati a terzi fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).
Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.
In particolare sono assicurati i danni causati: a terzi dalla circolazione del veicolo;
dalla circolazione del veicolo in aree private;
ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
dai trasportati a terzi non trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli/attrezzi; dal rimorchio agganciato al veicolo;
alla sede stradale;
per responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
al bagaglio di terzi trasportati (autoveicoli uso pubblico o dato a noleggio con conducente);
a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.
Garanzie Opzionali
(per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):
Condizioni Aggiuntive R.C.A.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
UnipolSai, in particolare per l’R.C.A., ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
guida dell’allievo se al suo fianco non vi è l’istruttore abilitato (veicoli adibiti a scuola guida);
danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
mancata osservanza delle disposizione per la circolazione del veicolo con targa prova;
danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
dolo del conducente;
danni verificatisi nelle aree aeroportuali;
danni verificatisi quando il veicolo è in sosta nelle aree private;
veicolo dato a noleggio con conducente se noleggio effettuato senza la prescritta licenza.
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione delle autovetture e autotassametri.
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione R.C.A. copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio della Bosnia-Erzegovina, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 3,6%), quadrimestrale (maggiorazione del premio 4,3%) e trimestrale (maggiorazione del premio 5,1%). Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro) e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge ed attivati presso l’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’assicurazione è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
Puoi risolvere il contratto in corso d’anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli Autoveflure ed autotassametri
Documento informativo precontrafluale aggiuntivo per i prodofli assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodoflo: Nuova 1a Global Linea Veicoli Data: 1/12/2021
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l’ultima versione disponibile pubblicata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 00000 Xxxxxxx recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo email: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx, indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 6.450,90 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.605,13 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2020, è pari ad € 2.989,3 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.345,2 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.509,9 milioni e ad € 8.642,6 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, pari a 3,18 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile aWivare? | |
Massimali | Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E’ possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore. |
Garanzie estese | Estensioni sempre comprese: - guida con patente scaduta purché successivamente rinnovata per la guida del veicolo assicurato; - guida in attesa di xxxxxxxx patente con provato superamento esame teorico- pratico e patente successivamente rilasciata. |
Tipo di guida | La garanzia R.C.A. può essere personalizzata in funzione del conducente che abitualmente guida il veicolo: Qualunque conducente: il veicolopuòessereguidatodaqualsiasiconducente; Conducente esperto: guida personalizzata in base all’età (pari o superiore a 26 anni) e del conseguimento della patente (almeno due anni) del conducente. E’ prevista la rivalsa - in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 2.500,00 - verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con requisiti diversi; Conducente esclusivo: il veicolo può essere guidato da un unico conducente. E’ prevista la rivalsa - in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 2.500,00 - verso il contraente e/o assicurato se, al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona diversa. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Conducente esperto | Se è pattuita la Condizione aggiuntiva R.C.A. “Conducente esperto”, UnipolSai riconosce uno sconto del 2,1% sul premio della garanzia R.C.A. |
Conducente esclusivo | Se è pattuita la Condizione aggiuntiva R.C.A. “Conducente esclusivo”, UnipolSai riconosce uno sconto variabile dal 2,1% al 4,1% sul premio della garanzia R.C.A. in funzione dell’età del conducente (superiore o inferiore a 26 anni). |
Risarcimento dei danni in forma specifica | Se è pattuita l’opzione “Risarcimento del danno in forma specifica”, prevista come opzione tariffaria della garanzia R.C.A, per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto, UnipolSai si assume l’onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito UnipolService che l’assicurato si impegna ad utilizzare. Tale scelta prevede: - nessun esborso a carico dell’assicurato per la riparazione del veicolo; - sconto sul premio della garanzia R.C.A. variabile in funzione della provincia di residenza e dell’adesione/non adesione a convenzioni; - sconto sul premio di rinnovo della garanzia R.C.A. dopo ogni riparazione effettuata. Se l’obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato e il veicolo viene fatto riparare presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato da UnipolSai (salvo il caso di centro di autoriparazione UnipolService ubicato ad oltre 20 Km dal luogo del sinistro), il contraente perde il diritto alla riduzione di premio e la liquidazione del danno sarà decurtata del 10%. |
Auto Intelligente | Se pattuita l’opzione tariffaria “Auto Intelligente” prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna all’installazione sul veicolo del dispositivo satellitare che, in funzione della versione scelta, raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo ed eroga un’ampia gamma di servizi dedicati a canone diversificato. L’installazione del contatore satellitare è gratuita (costi totalmente a carico di UnipolSai), prevede un canone e contempla: - sconto sul premio della garanzia R.C.A. e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie presenti; - sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai chilometri percorsi ed ai dati tecnici del veicolo; - attivazione automatica dell’assistenza stradale in caso di urti di importante entità. In caso di violazione dell’obbligo assunto all’installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza del contatore stesso; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato; UnipolSai, in caso di sinistro Furto/Rapina/Appropriazione Indebita del veicolo, applica uno scoperto del 20% in aggiunta a quello eventualmente già previsto in polizza. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente proprietario/locatario o della società proprietaria/ locataria | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà) causati da dipendenti/collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti) causati dall’assicurato, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà), UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope | In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti), UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno. |
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 30 giorni | UnipolSai consente la proroga della scadenza annuale di polizza o delle rate intermedie per un periodo uguale alla sospensione, a patto che questa sia pari o superiore a 30 giorni. |
Bonus protetto | Al verificarsi del primo sinistro con responsabilità dell’assicurato, la classe di merito interna non verrà penalizzata. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.Xxxx pagando un premio aggiuntivo? |
Non sono previste ulteriori coperture aggiuntive rispetto a quella R.C. Auto.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che cosa non è assicurato?” |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | • Denuncia di sinistro garanzia R.C.A. Deve essere fatta a UnipolSai entro 5 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro. Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.) • Risarcimento DireWo L’assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai. La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che: - si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.; - dall’incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti; - le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card • Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte In tutti i casi in cui la procedura di “Risarcimento Diretto” non può essere attivata (incidente accaduto all’estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l’assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro. • Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall’articolo 148 del Codice. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all’estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all’estero. |
Cosa fare in caso di sinistro? | • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx). |
Assistenza direWa e/o in convenzione UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto delle garanzie sotto indicate afldandosi: - al circuito dei centri di autoriparazione UnipolService in caso di di scelta da parte del contraente dell’opzione tariffaria “Risarcimento del danno in forma specifica” relativa alla garanzia R.C.A.(xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx) | |
Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione e decadenza dei diriWi derivanti dal contraWo I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l’eventuale termine più lungo previsto per il reato). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”: - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro; - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxxx danni; - 30 giorni se il modello di Constatazione amichevole di incidente/ Denuncia di sinistro è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti. • per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di Constatazione amichevole/Denuncia di sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione “Quando e come devo pagare?” Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce | |
Xxxxxx | Il contraWo ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall’ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. ContraWi di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all’anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. |
Sospensione | E’ possibile richiedere la sospensione del contratto che decorre dalla data di restituzione all’Agenzia/Punto Vendita dei documenti assicurativi. Se il contraente ha aderito all’opzione tariffaria “Auto Intelligente”, la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni. Decorsi 18 mesi dalla sospensione il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto. La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi: - contratti di durata inferiore all’anno; - contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto; - contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione. La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro, purché il proprietario (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso o un suo familiare convivente. In caso di riattivazione su di un altro veicolo occorre che il precedente sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto o esportato definitivamente all’estero o sia stato oggetto di furto, rapina, appropriazione indebita. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, distruzione, esportazione definitiva all’estero del veicolo; • furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo o consegna in conto vendita; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato. |
Il prodotto Nuova 1a Global - Assicurazione per la Responsabilità Civile Autovetture è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autovetture ed autotassametri (taxi) che intendono salvaguardare il loro patrimonio dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza “singola”.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall’intermediario è pari al 14,9% del premio netto di polizza.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventualireclamiriguardantiilprodotto, lagestionedelrapportocontrattuale, i sinistri, o il comportamento della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx - (XX) Fax: 00.00000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Xxxxxx Xxxxxxx (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori). |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale . |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiorea 15.000 euro, rivolgendosiadunadelle Associazionideiconsumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai xxx.xxxxxxxxx.xx. • Liti transfrontaliere Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx- economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/ consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_ it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN’AREA INTERNET |
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO |
LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E |
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI GENERALI
NUOVA 1a GLOBAL - RC AUTOVETTURE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE
comprensive di GLOSSARIO
Pagina 13 di 84
Edizione 01/12/2021
INDICE
PAG.
Glossario 1 di 84
Condizioni Generali di Assicurazione 6 di 84
Vincoli 21 di 84
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi 24 di 84
non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione
(divisione La Fondiaria e divisione SAI) 28 di 84
E) Franchigia Fissa ed Assoluta 29 di 84
F) Bonus/Malus per Autovetture 30 di 84
(divisione La Previdente e divisione Nuova MAA) E) Franchigia Fissa ed Assoluta F) Bonus/Malus per Autovetture | 41 di 84 42 di 84 43 di 84 |
Condizioni Auto Intelligente | 54 di 84 |
Formula - Supereasy in comodato | 55 di 84 |
Formula - Full in comodato | 62 di 84 |
Formula - Full in proprietà | 70 di 84 |
Formula - Top in comodato | 77 di 84 |
Fonti Normative | 1 di 9 |
Condizioni Speciali di Assicurazione
GLOSSARIO
GLOSSARIO
APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO)
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AVENTE DIRITTO
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest’ ultimo devono essere state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
BANCA DATI
La banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
GLOSSARIO
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - xxx.xxxxxx.xx).
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DOCUMENTO UNICO
Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall’articolo 1 del decreto legislativo
n. 98/2017, e che contiene:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all’estero.
Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.
GLOSSARIO
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione o, ove previsto, nel Documento Unico di circolazione e di proprietà.
MASSIMALE
Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Civile.
MORA
Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei
Premi o delle rate di Premio - successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto
- entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il
Premio scaduto.
E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.
NORME TARIFFARIE
Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che indicano le modalità di applicazione della
Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell’articolo 1888 del Codice civile.
GLOSSARIO
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PREMIO NETTO
Somma dovuta dal Contraente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al netto dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
PROVIDER TELEMATICO
La società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel “Contratto di Abbonamento ai Servizi” stipulato dal Contraente.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
GLOSSARIO
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Tabella da utilizzare al momento dell’assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della Società;
TARIFFA
L’insieme dei fattori di Xxxxxxx che concorrono a definire il Premio RC Auto determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
UNIPOLSERVICE
È il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i Clienti del Gruppo Unipol gestito dal Circuito di Carrozzerie UnipolService.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre sono considerati Xxxxx l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
7. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
8. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra
CONDIZIONI GENERALI
sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Xxxxxxxxx), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
CONDIZIONI GENERALI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. É in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Bosnia-Erzegovina, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Inoltre:
- per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio interessate;
- per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifichino fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto, mette a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.
ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ ultima Attestazione conseguita in corso di validità. In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al Terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina
sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
CONDIZIONI GENERALI
periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimentodiproprietàdelveicolo,fornendoneidoneadocumentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non elaborerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa
CONDIZIONI GENERALI
al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Xxxxxxx ai quali è assegnato il contratto. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice. Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato. Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione
CONDIZIONI GENERALI
di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione definitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive alla risoluzione del contratto.
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni] Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole
CONDIZIONI GENERALI
evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:
• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.
ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata
-con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. É esclusa la presentazione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
CONDIZIONI GENERALI
assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda.
ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIOREAD UNANNO (DURATATEMPORANEA)
I contratti di durata inferiore all’aanno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
É altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 -
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
CONDIZIONI GENERALI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo.
ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo
CONDIZIONI GENERALI
distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato di assicurazione/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del veicolo.
ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un’Attestazione contenente:
- la denominazione dell’Impresa di Assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto
all’Attestazione;
CONDIZIONI GENERALI
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall’abbinamento tra il Proprietario del Veicolo, o altro Avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, nel corso dei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i Sinistri con Responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte.
Vengono, inoltre, indicate la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento Ivass n° 72/2018, a prescindere dalla formula di Tariffa con la quale sia stato sottoscritto il contratto.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una clausola Bonus/Malus, che preveda ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione, viene inoltre indicata la classe di merito interna/aziendale UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente al Contraente e, se persona diversa, all’Avente diritto l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI consegna telematicamente l’Attestazione su richiesta del Contraente e:
- non elabora l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene elaborata al termine della successiva annualità
CONDIZIONI GENERALI
assicurativa della Polizza;
- elebora l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione viene consegnata telematicamente dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non elabora l’Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.
Validità dell’Attestazione
L’Attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’Attestazione può essere usata a condizione che il Contraente o il Proprietario del Veicolo dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo, anche nel caso in cui il contratto abbia durata inferiore ad un anno, ovvero temporanea (purchè tale contratto sia documentato). In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l’Attestazione non è più valida. In assenza di Attestazione valida o in presenza di un’osservazione della sinistrosità discontinua, l’Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.
ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato di assicurazione si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certificato di assicurazione è dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla
CONDIZIONI GENERALI
competente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un duplicato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza è dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente
deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
ARTICOLO 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA
Qualora il Contraente/Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
Il Contraente/Assicurato dovrà avvalersi del centro di autoriparazione indicato dall’Impresa tra quelli facenti parte del circuito UnipolService (per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sostituzione di alcune di esse.
Dopo ogni riparazione effettuata presso un centro di autoriparazione del circuito UnipolService, al Contraente sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio sanitario Nazionale e dell’imposta sulle assicurazioni.
Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della polizza, purché il sinistro sia
CONDIZIONI GENERALI
stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza della polizza.
Per i sinistri pagati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza della polizza, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell’eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale. In nessun caso il premio netto della garanzia Rca, a seguito dell’applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.
Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contraente/ Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.
L’indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Obblighi a carico del Contraente/Assicurato
Qualora il centro di autoriparazione indicato dall’Impresa tra quelli facenti parte del circuito UnipolService sia ubicato ad oltre 20 chilometri dal luogo del sinistro, il Contraente/ Assicurato potrà riparare il veicolo presso una struttura di sua fiducia e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconoscerà lo sconto di € 40,00.
Salvo il caso sopra indicato, se il Contraente/Assicurato viola l’obbligo assunto facendo riparare il veicolo presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:
- perde il diritto allo sconto di Premio;
- avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di risarcimento del danno subito dall’Impresa in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall’utilizzo di centri diversi da quello indicato dall’Impresa.
ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
VINCOLI
VINCOLI CLAUSOLE
I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING
CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
In caso di Xxxxxxxx che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella
VINCOLI
disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ ENTE FINANZIATORE
CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.
CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’ Ente
VINCOLI
vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:
a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale.
d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI
NELL’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
di Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
X) Conducente esclusivo
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in
Polizza come conducente esclusivo.
Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal conducente esclusivo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di 2.500. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Y) Conducente esperto
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età pari o superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da almeno due anni. Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva Y con il massimo di 2.500.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].
V) Bonus protetto
Fermo restando quanto pattuito nell’ambito della Condizione Speciale richiamata in Polizza, ai fini dell’evoluzione della classe di merito di Compagnia, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non terrà conto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento.
In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus.
La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
rivolte a Contraenti/Assicurati divisione La Fondiaria e divisione SAI
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI
S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. -Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza - prevista per tutte le formule Tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della Sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus -che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione- che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
S6 | 0,37 |
S5 | 0,39 |
S4 | 0,41 |
S3 | 0,43 |
S2 | 0,45 |
S1 | 0,47 |
1 | 0,49 |
2 | 0,52 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,45 |
16 | 1,82 |
17 | 2,20 |
18 | 2,70 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 134, COMMA 4-BIS DEL CODICE
La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 14.
Il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l’autovettura era assicurata con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o con FONDIARIA-SAI divisione Sai con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ªGlobal nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1;
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2A - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI
Numero di anni di permanenza in classe di merito 1 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI | Classe di merito di assegnazione |
5 e più | S5 |
4 | S4 |
3 | S3 |
2 | S2 |
1 | S1 |
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l’autovettura era assicurata con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione La Fondiaria o con FONDIARIA-SAI divisione La Fondiaria con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global-nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione da B1 a B5;
TABELLA 2B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA
Classe di assegnazione indicata sull’Attestazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA | Classe di merito di assegnazione |
B5 | S6 |
B4 | S5 |
B3 | S4 |
B2 | S3 |
B1 | S2 |
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità se l’autovettura era assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global purché non rientranti nei casi precedentemente riportati;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità
CONDIZIONI SPECIALI
se l’autovettura non era già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI.
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un’autovettura, in luogo della quale venga assicurata un’altra autovettura di nuova proprietà, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per l’autovettura precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAIASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la
CONDIZIONI SPECIALI
classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’Attestazione.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Altri casi di autovettura già assicurata
Il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità consegnata per la precedente autovettura, e sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di xxxxx/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia del precedente contratto assicurativo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
3. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato:
CONDIZIONI SPECIALI
• alla classe di assegnazione CU indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità;
• alla classe di merito 13 se sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità non è indicata la classe di assegnazione CU.
In assenza dell’Attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque xxxx.Xx caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria Bonus/ Malus, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate -ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS
4.1. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE INTERNA 1 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ª GLOBAL
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizione Speciale F) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.
4.2. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA- SAI DIVISIONE LA FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ª GLOBAL Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B.
4.3. CON ALTRE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’ultima Attestazione
conseguita in xxxxx xx xxxxxxxx.
0.0. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità se non è stata rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI.
CONDIZIONI SPECIALI
4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria la Società assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni.
5. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO Nel caso in cui l’autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
5.1. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA o FONDIARIA-SAI
Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente.
Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
5.2. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. La nuova Polizza è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 14.
5.3 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora non fosse già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
CONDIZIONI SPECIALI
Qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 3, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre:
- dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 3.
7.1. Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell’evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente all’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE
CONDIZIONI SPECIALI
Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
S6 | S6 | S4 | S1 | 3 | 6 |
S5 | S6 | S3 | 1 | 4 | 7 |
S4 | S5 | S2 | 2 | 5 | 8 |
S3 | S4 | S1 | 3 | 6 | 9 |
S2 | S3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
S1 | S2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | S1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a
CONDIZIONI SPECIALI
CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
10. SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempre che il Proprietario del veicolo sostituente sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
• Trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto
All’acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito.
Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione.
• Acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap purchè le generalità del conduttore di tale Veicolo siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992).
Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
• Noleggio a lungo termine o leasing operativo o finanziario
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata da parte dell’utilizzatore del Veicolo
CONDIZIONI SPECIALI
in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un’autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente.
11. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto benefici delle informazioni contenute nell’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un’altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente. Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
12. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova Attestazione.
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
rivolte a Contraenti/Assicurati
divisione La Previdente e divisione Nuova MAA
CONDIZIONI SPECIALI
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza. Si precisa che i riferimenti a MILANOASSICURAZIONI, MILANOASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente o divisione Nuova MAA devono intendersi relativi alla Società MILANOASSICURAZIONI S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria- Sai S.p.A. (oltre che di Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)
Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell’emissione della stipulazione della Polizza - prevista per tutte le formule Tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell’Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l’Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).
Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)
Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della Sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fissa ed assoluta per ogni
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
CONDIZIONI SPECIALI
F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE
1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus -che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione- che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:
TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO
Classi di merito | Coefficienti di determinazione del Premio |
S6 | 0,37 |
S5 | 0,39 |
S4 | 0,41 |
S3 | 0,43 |
S2 | 0,45 |
S1 | 0,47 |
1 | 0,49 |
2 | 0,52 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,00 |
14 | 1,15 |
15 | 1,45 |
16 | 1,82 |
17 | 2,20 |
18 | 2,70 |
La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
CONDIZIONI SPECIALI
In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 134, COMMA 4-BIS DEL CODICE
La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo Attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA
2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA
Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:
a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;
è assegnato alla classe di merito 14.
il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasxxx, xx Locatario) - persona fisica - del veicolo o un suo Famigliare convivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l’autovettura era assicurata con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Nuova MAA o con MILANO ASSICURAZIONI divisione Nuova MAA - con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global - nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F) e qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione interna da 1 a 5;
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 2A - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA
Classe di assegnazione indicata sull’Attestazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA o con MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA | Classe di merito di assegnazione |
1 | S4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
- della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l’autovettura era assicurata con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente o con MILANO ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global-nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione da B1 a B5
TABELLA 2B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE O MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE
Classe di assegnazione indicata sull’Attestazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE o con MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE | Classe di merito di assegnazione |
B5 | S6 |
B4 | S5 |
B3 | S4 |
B2 | S3 |
B1 | S2 |
- della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità se l’autovettura era assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o con MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ª Global, purché non rientranti nei casi precedentemente riportati;
- della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di
CONDIZIONI SPECIALI
validità se l’autovettura non era assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o con MILANO ASSICURAZIONI.
Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà oppure dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
2.2. IN LUOGO DI UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un’autovettura, in luogo della quale venga assicurata un’altra autovettura di nuova proprietà, si procede come di seguito indicato purché l’ultima Attestazione conseguita sia in corso di validità:
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o con MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1ª Global.
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità rilasciata per l’autovettura precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di furtx/xxxina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o con MILANO ASSICURAZIONI con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1ªGlobal.
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Condizione
CONDIZIONI SPECIALI
Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione NUOVA MAA da 1 a 5 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’Attestazione.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di furtx/xxxina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
Altri casi di autovettura già assicurata
Il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità consegnata per la precedente autovettura, e sempre che il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:
• copia della denuncia di furtx/xxxina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
• copia del precedente contratto assicurativo;
• copia della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà dell’autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.
3. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato:
CONDIZIONI SPECIALI
• alla classe di assegnazione CU indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità;
• alla classe di merito 13 se sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità non è indicata la classe di assegnazione CU.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fissa ed assoluta” alla formula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate -ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.
4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS
4.1. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA O MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE NUOVA MAA CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE INTERNA 1 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ªGLOBAL
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizione Speciale F) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.
4.2. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE O MILANO ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1ª GLOBAL
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/ Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B.
4.3. CON ALTRE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI MILANO, DIVISIONE DIVISIONE LA PREVIDENTE O DIVISIONE NUOVA MAA
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’ultima Attestazione conseguita in xxxxx xx xxxxxxxx.
0.0. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità se non è stata rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o MILANO ASSICURAZIONI.
CONDIZIONI SPECIALI
4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 5 ANNI
Qualora all’atto della stipulazione della Polizza l’Attestazione non risulti presente nella Banca Dati si applicano le indicazioni riportate nell’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
In assenza di documentazione probatoria la Società assegna il contratto alla classe di merito 18. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, emesso il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’Articolo n. 9 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto alla classe di merito 18 qualora il contratto precedente sia scaduto da più di 5 anni.
5. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO Nel caso in cui l’autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all’anno (di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.
5.1. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE MILANO, DIVISIONE LA PREVIDENTE, DIVISIONE NUOVA MAA o MILANO ASSICURAZIONI
Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente.
Qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.
5.2. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. La nuova Polizza è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU la nuova
Polixxx x assegnata alla classe di merito 14.
5.3 AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora non fosse già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Milano, divisione La Previdente, divisione Nuova MAA o Milano Assicurazioni.
In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal Bonus/ Malus la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 13.
CONDIZIONI SPECIALI
6. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.
7. RINNOVO DEL CONTRATTO
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 3, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.
Si terrà conto inoltre - dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti
- riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinixxxx x xi richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta Tabella 3.
7.1. Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in presenza di un Assicurato che ha cambiato Compagnia, per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, ed ai fini dell’evoluzione della classe di merito di pertinenza, tiene conto:
- dei Sinistri non ancora indicati nell’Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente all’annualità appena conclusa, oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).
CONDIZIONI SPECIALI
TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE
Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%. | |||||
Classe di merito di provenienza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
S6 | S6 | S4 | S1 | 3 | 6 |
S5 | S6 | S3 | 1 | 4 | 7 |
S4 | S5 | S2 | 2 | 5 | 8 |
S3 | S4 | S1 | 3 | 6 | 9 |
S2 | S3 | 1 | 4 | 7 | 10 |
S1 | S2 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | S1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
É data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 3 offrendo a
CONDIZIONI SPECIALI
CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.
9. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
10. SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempre che il Proprietario del veicolo sostituente sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
• Trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto
All’acquirente è attribuita la classe di C.U. maturata sul Veicolo trasferito.
Il cedente la proprietà può conservare la classe di C.U. maturata sul Veicolo ceduto su altro Veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
La disposizione si applica anche nel caso in cui l’acquirente ceda il Veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione.
• Acquisto di un Veicolo da parte del conduttore di un Veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata sul Veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap purchè le generalità del conduttore di tale Veicolo siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992).
Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un Veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro Veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione.
• Noleggio a lungo termine o leasing operativo o finanziario
E’ previsto il mantenimento della classe C.U. maturata da parte dell’utilizzatore del Veicolo
CONDIZIONI SPECIALI
in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell’articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all’utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un’autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione della Polizza precedente.
11. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazione del contratto benefici delle informazioni contenute nell’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un’altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convivente.
Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.
12. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fini dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI elabora una nuova Attestazione.
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Le seguenti Condizioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
- Formula Supereasy in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con il Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare concesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico. Si rinvia al predetto Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato
- definizioni
- oggetto del contratto
- natura del contratto e sua durata
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione
- estensione territoriale
- canone e sue modalità di calcolo
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 installare ed attivare direttamente il Contatore satellitare entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; in alternativa a farlo installare a proprie spese da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato
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“installatore convenzionato”);
2.1.2 qualora si scelga l’installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di reinstallazione/ attivazione) entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 disinstallare il Contatore satellitare, o farlo disinstallare a proprie spese da un installatore convenzionato (in questo caso fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo consegnando il dispositivo in agenzia;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l’appuntamento per le operazioni di disinstallazione) e darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto
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funzionamento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente, in caso di Sinistro RCA avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a Terzi del veicolo stesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.4, il Contraente dovrà rimborsare
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a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3, non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo.
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera percentuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda
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battuta - e fino al raggiungimento della stessa soglia - la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del
Contraente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal contatore satellitare.
Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:
km su base annua = [(km rilevati totali) + (km notturni X 2) - (km autostradali/2)]/giorni di attivazione X 365, dove
- la percorrenza kilometrica autostradale viene dimezzata
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata
- la percorrenza kilometrica autostradale nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
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• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di 5.000,00.
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5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e si verifichino le condizioni necessarie per l’inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all’interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.
La Struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l’Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l’effettivo utilizzatore del Veicolo. Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.
Se l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura Organizzativa:
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l’avviso di registrazione del crash e l’indicazione del Numero Verde da utilizzare per l’eventuale richiesta delle Prestazioni di assistenza;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6g, provvederà ad attivare comunque la Prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chiamando il Numero Verde 800-279.279 o tramite l’APP UnipolSai.
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- Formula Full in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare concesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico. Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data
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stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con col Provider Telematico; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato;
2.1.8 contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamento ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato
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le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazione del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto//rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la Franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
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2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti di del Provider Telematico tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente
L’ inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del
Contraente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4:
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e delle tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico ;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
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3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente; oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera percentuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta - e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del
Contraente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:
km su base annua = [(km rilevati totali) + (km notturni X 2) - (km autostradali/2)]/giorni di attivazione X 365, dove
- la percorrenza kilometrica autostradale viene dimezzata
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata
- la percorrenza kilometrica autostradale nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo
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- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente , comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
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4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e si verifichino le condizioni necessarie per l’inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all’interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.
La Struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l’Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l’effettivo utilizzatore del Veicolo. Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.
Se l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura Organizzativa:
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l’avviso di registrazione del crash e l’indicazione del Numero Verde da utilizzare per l’eventuale richiesta delle Prestazioni di assistenza;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6g,
provvederà ad attivare comunque la Prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse
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raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chiamando il Numero Verde 800-279.279 o tramite l’APP UnipolSai.
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- Formula Full in proprietà -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare di proprietà del Contraente o del Proprietario del veicolo stesso;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico;
• la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con Octo Telematics Italia s.r.l., xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.
Si rinvia al predetto Contratto di Abbonamento a Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAIASSICURAZIONI,
si impegna a:
2.1.1 consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del contratto stipulato con Octo Telematics Italia s.r.l. per il servizio di ricerca del veicolo e/o di assistenza in caso di crash;
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2.1.2 fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.6 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI;
2.1.7 contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamento ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di Abbonamento di cui al punto 1 Premessa. Qualora il servizio di ricerca del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia s.r.l., si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto;
2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’ installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare
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o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazione del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto//rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider Telematico tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.
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2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente
L’ inadempimento degli obblighi di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del
Contraente comporta quanto segue:
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.4 :
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria e delle tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente già previsto in Polizza;
> rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente erogati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento col Provider Telematico;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6 - oltre che nel caso di rinuncia del Contraente ai servizi del Provider Telematico o rinuncia del Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza, dovrà corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;
> rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.7 e 2.1.8 in caso di furto o rapina del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo restando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio).
La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi del Provider Telematico come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5 del precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
3. Agevolazioni per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione di Premio derivante:
- dalla percentuale fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente;
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oppure
- dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indicate in Polizza.
Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente prevista nei casi di applicazione sul contratto di una convenzione: in ogni caso la percentuale complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Tariffarie in vigore al momento della stipulazione o dell’eventuale rinnovo del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera percentuale di riduzione del Premio derivante dalla convenzione e in seconda battuta - e fino al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione prevista da Auto Intelligente.
3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
- abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati al punto 2.1Obblighi del
Contraente.
Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, consente di beneficiare:
1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fissa indicata sul contratto;
2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base alla percorrenza (kilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.
Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:
km su base annua = [(km rilevati totali) + (km notturni X 2) - (km autostradali/2)]/giorni di attivazione X 365, dove
- la percorrenza kilometrica autostradale viene dimezzata
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata
- la percorrenza kilometrica autostradale nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.
La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del Premio nella misura fissa prevista in quel momento dalla condizione Auto Intelligente.
Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:
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• il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:
• qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
• se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
• la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a veicoli diversi.
Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:
a) la perdita dello sconto fisso;
b) il venir meno del beneficio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva annualità assicurativa.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati col Provider Telematico, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio assicurativo.
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi del Provider Telematico.
4. Rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria nei seguenti casi:
- assenza del dispositivo;
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di 5.000,00.
5. Informazione per il Contraente
Il Contraente prende atto che nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e si verifichino le condizioni necessarie per l’inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all’interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico sottoscritto dal Contraente contestualmente al perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.
La Struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l’Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l’effettivo utilizzatore del Veicolo. Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la Struttura organizzativa provvederà per il traino del Veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.
Se l’Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la Struttura Organizzativa:
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l’avviso di registrazione del crash e l’indicazione del Numero Verde da utilizzare per l’eventuale richiesta delle Prestazioni di assistenza;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6g,
provvederà ad attivare comunque la Prestazione di soccorso stradale del veicolo.
Ogni prestazione sarà confermata dall’invio di apposito sms (qualora l’Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l’sms riporterà l’indicazione di contattare la Struttura organizzativa in caso di necessità).
L’Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite chiamando il Numero Verde 800-279.279 o tramite l’APP UnipolSai.
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
- Formula Top in comodato -
1. Premessa
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo col Provider Telematico, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:
• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare concesso in comodato dal Provider Telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;
• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico.
Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi del Provider Telematico sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell’interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
- cessione del contratto.
2. Condizioni valide per il Contatore satellitare
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue:
2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato col Provider Telematico (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider Telematico o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
2.1.3 comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi;
2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto, se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider Telematico;
2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo;
2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento col Provider Telematico; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato;
2.1.8 qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme furto, contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider Telematico (Numero Verde indicato nel Contratto di Abbonamento ai Servizi) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca;
2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare:
CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che implicano un’installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider Telematico mediante lettera o altri mezzi telematici;
2.1.10 non lasciare i “trasponder” (dispositivi utilizzati dal Contatore satellitare per la rilevazione automatica di un eventuale furto) sul veicolo, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina.
2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:
- non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verificatosi dopo l’attivazione del Contatore satellitare;
- in caso di Sinistro (RCA o furto//rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia RC Obbligatoria in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di RC Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo
• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successivo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraente; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
2.3 Sospensione della Polizza
A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sospensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la