Alienazione del veicolo. La vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l’esportazione definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo.
Alienazione del veicolo. Qualora in corso di Contratto, il Veicolo assicurato venisse alienato, la Società restituirà all’Assicurato la parte di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali gravanti sul Contratto, relativo al periodo di Assicurazione non goduto, a condizione che, nei 12 mesi antecedenti l’alienazione, l’Assicurato non abbia presentato alcuna denuncia di Sinistro. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti l’Alienazione, l’Assicurato avesse presentato denuncia di Xxxxxxxx, nessuna restituzione di Premio sarà dovuta da parte della Società. Con l’accettazione del rimborso del Premio da parte del Contraente, il Contratto non avrà più alcun effetto anche in relazione ad eventi avvenuti prima dell’alienazione del Veicolo anche se non ancora noti all’atto dell’accettazione del rimborso del Premio.
Alienazione del veicolo. È obbligo del Contraente comunicare immediatamente all’Impresa il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: a)
Alienazione del veicolo. L’Assicurato deve informare l’Assicuratore dell’alienazione del Veicolo; in tal caso, il Programma Assicurativo cesserà di essere efficace a partire dal- le ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell’alienazione.
Alienazione del veicolo. (Operante per la Forma A - Infortuni conducente di veicolo identificato e per la Forma B - Infortuni trasportati su veicolo identificato) In caso di alienazione del veicolo descritto in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione ad AXA o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza mediante lettera raccomandata o telegramma. Se l'alienazione è seguita da sostituzione, il Contraente deve dare immediata comunicazione delle caratteristiche del nuovo veicolo all'Agenzia a cui è assegnata la polizza affinché la stessa possa provvedere all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in corso. L'assicurazione diviene valida per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo, e ciò anche quando la sostituzione implichi diminuzione o aggravamento di rischio, salvo in tal caso l'applicazione dell'art. 40 - “Aggravamento del rischio”. Se l'alienazione non è seguita da sostituzione il Contraente può:
a) chiedere ad AXA la sospensione dell'assicurazione. Il Contraente, entro 365 giorni dalla richiesta, ha la facoltà di far proseguire l'assicurazione su un altro veicolo a motore; in tal caso l'assicurazione diviene valida per il nuovo veicolo dal momento della sottoscrizione della nuova polizza emessa in sostituzione. L'assicurazione cessa, se entro il termine di sospensione, il Contraente non si avvale della suddetta facoltà;
b) cedere il contratto di assicurazione al nuovo proprietario, che mediante sottoscrizione con AXA di apposito atto di variazione, subentra nell'assicurazione come nuovo Contraente.
Alienazione del veicolo. In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Dispositivo, il Cliente si impegna a informare della sua presenza il nuovo possessore. Qualora l’acquirente voglia mantenere il Dispositivo e stipuli una polizza con la Compagnia Assicurativa, l’acquirente dovrà tempestivamente informare il Servizio Clienti, secondo le modalità previste nel presente Contratto di Servizio, e la Compagnia Assicurativa, al fine di concordare la modalità di gestione del Dispositivo.
Alienazione del veicolo. Nei casi di alienazione del veicolo diversi da quelli previsti agli artt 6 e 7 e di sostituzione con altro, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. Nel caso che alla suddetta alienazione non faccia seguito alcuna sostituzione con altro veicolo, il contraente deve darne ugualmente immediata comunicazione alla Società e il nuovo proprietario del veicolo può esercitare la facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.
Alienazione del veicolo. In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Sistema, il Cliente si impegna ad informare della sua presenza il nuovo possessore. Qualora il nuovo proprietario decida di mantenere il Sistema installato a bordo del Veicolo, dovrà provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio diventando titolare delle obbligazioni ivi previste. Contrariamente, il Cliente deve provvedere a dare disdetta del Servizio mediante raccomandata AR. In entrambi i casi il Cliente deve tempestivamente informare il Servizio Clienti chiamando al Numero Verde . 000.00.00.00.
Alienazione del veicolo. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto. L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa. La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.
Alienazione del veicolo. In caso di alienazione del Veicolo oggetto del Contratto di SGG lo stesso non decade, ma avrà validità fino alla naturale scadenza. Tuttavia, sarà onere del Contraente informare TORA S.r.l. dell’avvenuto trasferimento di proprietà del Veicolo oggetto di contratto, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente detto termine, senza che TORA S.r.l. abbia ricevuto apposita comunicazione, il Contratto di SGG si intenderà automaticamente risolto. In ogni caso, il Contraente venditore non avrà diritto a rimborsi o altro per il periodo non goduto a causa della vendita dell’auto.