Obblighi di prestazione principale Clausole campione

Obblighi di prestazione principale. Premesse le finalità di tutela e salvaguardia dell’igiene del territorio e della salute pubblica, ai sensi di quanto prevede l’art. 10 della L. R. 24/2002 la prestazione principale si può declinare in: - spazzamento ed igiene del suolo e dei manufatti; - raccolta, realizzata in varie forme, dei rifiuti; - gestione in forma integrata dei conferimenti separati della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; - realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata. In apposito allegato al contratto di servizio occorrerà specificare nel dettaglio le prestazioni principali da svolgere, prevedendo, ad esempio: - la frequenza temporale degli interventi ed i limiti delle aree oggetto del servizio di spazzamento del suolo e di igienizzazione dei manufatti; - le concrete iniziative, anche di sensibilizzazione della cittadinanza, per la riduzione della produzione di rifiuti; - gli obiettivi, da raggiungersi anno per anno e distinti per categorie merceologiche, della raccolta differenziata; - l’individuazione delle tipologie di categoria merceologica dei rifiuti da raccogliere, la cadenza temporale degli interventi; - la tipologia dei contenitori adoperati allo scopo, il loro volume e caratteristiche di resistenza, le operazioni periodiche di lavaggio, il loro posizionamento ovvero i criteri per la loro localizzazione; - la concreta modalità organizzativa del servizio di raccolta rifiuti (raccolta porta a porta, stradale, a chiamata, con contenitori stradali, in isole ecologiche, ecc.) in relazione alle diverse aliquote di rifiuto da raccogliersi; - la modalità mediante la quale il servizio di raccolta debba essere comunicato all’utenza, ed i livelli di qualità merceologica ed ambientale che debbono presentare le singole frazioni raccolte in modo separato e destinate al recupero; - la struttura delle isole ecologiche, le operazioni da effettuarsi al loro interno, i criteri di tutela ambientale che debbono essere rispettati per evitare fenomeni di impatto sull’ambiente circostante; - l'elenco delle strutture di destinazione intermedia e finale dei rifiuti raccolti, l'eventuale impegno alla loro realizzazione in siti predeterminati, il livello di autonomia nella scelta delle destinazioni finali di cui può essere dotato il gestore del servizio, le eventuali verifiche che debbono essere effettuate da quest'ultimo sui possibili poli di destinazione, l'individuazione della struttura di controllo che lo stesso gestore deve esercitare ...
Obblighi di prestazione principale. La prestazione principale del servizio idrico integrato consiste nella fornitura di acqua potabile e nell’allontanamento, depurazione e scarico dei reflui inquinati; tali servizi paiono configurarsi come compito di istituto del gestore del servizio e non possono in alcun modo essere delegati ad altri soggetti o formare oggetto di accordi commerciali, dato che si ritiene che il venir meno di una responsabilità diretta interromperebbe un rapporto fiduciario che appare necessario tra affidatario del servizio e singolo cittadino.
Obblighi di prestazione principale. La clausola è la base per individuare il campo di applicazione di altri istituti contrattuali: sub affidamento del servizio, possibilità di appalto da parte del gestore del servizio, tariffe, obblighi assicurativi e di prestazioni di garanzie, sanzioni e clausole penali, vicende modificative del contratto. Per prestazione principale si intende il servizio pubblico dedotto nell’oggetto del contratto, come precisato in particolare nelle clausole 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).