Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per...
Clausole penali. Il Comune, nei casi espressamente previsti di seguito, applica le seguenti penali:
1. Mancata sostituzione di un addetto assente e previsto nell’elenco settimanale del personale in servizio: € 250,00 per ogni giorno (l’importo è da moltiplicare per il numero di addetti eventualmente assenti);
2. Ritardo nell’orario di apertura o mancata protrazione dell’orario di chiusura in presenza di pubblico che deve ultimare il percorso espositivo: € 200,00;
3. Personale senza cartellino di riconoscimento: € 100,00;
4. In generale, qualora si verificassero da parte del concessionario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali e rispetto all’osservanza di direttive tecnico gestionali delle Direzioni, il Comune applica una penale che può variare da € 150,00 a € 250,00 per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, e la risoluzione del contratto;
5. Nel caso venga accertata una situazione di precario stato di pulizia derivante da uno scarso livello delle pulizie effettuate rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di richiedere in forma scritta all’impresa interventi di ripristino tali da ristabilire gli standard previsti di igiene. Tali prestazioni non danno luogo ad alcun addebito a carico del Comune in quanto fornite a compensazione dell’inadempimento. Il Comune applica comunque una penale pari a € 250,00. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non siano eseguiti, oltre all’applicazione della suddetta penale, il Comune procede alla detrazione, dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi agli interventi non effettuati. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del concessionario, le prestazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi di ripristino.
6. Nel caso venga accertata una situazione di malfunzionamento e/o deterioramento dei locali, impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti forniti dal Comune derivante da mancato o negligente adempimento degli obblighi del concessionario in materia di manutenzione ordinaria, il Comune ha la facoltà di richiedere in forma scritta all’impresa interventi di ripristino tali da ristabilire la situazione ottimale. Tali prestazioni non danno luogo ad alcun addebito a carico del Comune in quanto fornite a compensazione dell’inadempimento. Il Comune applica comunque una penale pari a € 250,00. Nel caso in cui gli interventi di ripristino non siano eseguiti, oltre all’applicazione della sudd...
Clausole penali. 1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
Clausole penali. 1. La Banca dovrà rimborsare integralmente, all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge e regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della stessa.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
Clausole penali. 1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
Clausole penali. Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.
Clausole penali. 1. In caso di mancato rispetto, per cause imputabili alla Società, dei previsti livelli di servizio, la Banca si riserva la facoltà di applicare penali, rapportate al valore complessivo del contratto, nelle ipotesi in cui i tempi di ripristino dei guasti bloccanti e non bloccanti eccedano quelli massimi indicati al par. 6.4 del Capitolato (tabella A), secondo le misure di seguito indicate: - per ogni ora di ritardo eccedente i tempi massimi di ripristino e fino ad un numero di 3 ore di ritardo: 0,08 per mille; - per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino compresa tra le 4 e le 6 ore: 0,16 per mille; - per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino compresa tra le 7 e le 9 ore: 0,24 per mille; - per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino ulteriore alle 10 ore: 0,30 per mille.
2. Non si darà luogo all’applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate alla Banca entro 5 giorni dal loro verificarsi.
3. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA, ferma restando la facoltà per la Banca, al raggiungimento di tale limite, di risolvere il presente contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, fatto salvo il diritto di risarcimento di ulteriori danni.
Clausole penali. 1. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni.
2. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
Clausole penali. La violazione degli impegni assunti circa il trasferimento delle azioni è sanzionata a cura del Presidente del Comitato Direttivo con l’applicazione di una penale pari al 10% del valore complessivo delle azioni sindacate dal socio inadempiente, calcolato sulla base del valore del titolo quotato registrato alla data in cui si è verificato l’inadempienza. Nel caso in cui la violazione degli impegni assunti con il Patto Parasociale comporti la perdita della maggioranza azionaria nella Società da parte dei sottoscrittori del medesimo la penale sarà pari al 25% del valore della Società, calcolato sulla base della capitalizzazione della Società in borsa alla data del verificarsi dell’inadempienza, fatto salvo il danno erariale per gli enti pubblici.
Clausole penali. La Banca si riserva la facoltà di applicare penali giornaliere crescenti in funzione dell’ampiezza del ritardo nel completamento delle attività di consegna, messa in esercizio delle attrezzature ed erogazione dell’addestramento, previsto entro la fine dell’anno 2014 (cfr. art. 4 del presente contratto), così determinate: dal 10° al 30° giorno di ritardo, 0,3 per mille rispetto al valore del contratto; dal 31° al 60° giorno di ritardo, 0,7 per mille rispetto al valore del contratto; oltre il 60° giorno di ritardo, 1 per mille rispetto al valore del contratto. La Banca si riserva di applicare una penale pari a euro 60,00 al giorno in caso di ritardo rispetto ai tempi di ripristino dell’efficienza delle apparecchiature. La Società è tenuta a notificare alla Banca l’inizio e la cessazione di qualunque fatto e/o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o impedimento nell’esecuzione del contratto. L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale. Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla Banca con il corrispettivo dovuto alla Società per le prestazioni contrattuali. Xxxxx ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo seguente e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento.