Clausole penali Clausole campione

Clausole penali. 1. E’ prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
Clausole penali. In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per...
Clausole penali. Il Comune, nei casi espressamente previsti di seguito, applica le seguenti penali:
Clausole penali. 1. La Banca dovrà rimborsare integralmente, all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge e regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della stessa.
Clausole penali. La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante. In caso di inadempienze contrattuali di minore importanza, come valutate dall’Amministrazione Comunale, l’Ente ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 1.550,00, da determinarsi, comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell’inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, e non restrittivo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono comportare l’applicazione di penali ovvero, in relazione alla loro gravità, la risoluzione del contratto possono essere: - gravi ritardi nello svolgimento del servizio; - mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti ; - minore utilizzo del numero di mezzi; - mezzi non idonei; - personale non adeguato Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti. Il pagamento della penale non esonera l’impresa dall’obbligazione di risarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
Clausole penali. Non sono previste penali per la violazione degli impegni del Patto. Bologna, 25 maggio 2005
Clausole penali. 1. In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato tecnico, il Dipartimento si riserva di applicare le penali di seguito indicate:
Clausole penali. Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto. Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l’intera durata dello stesso.
Clausole penali. Il Patto stabilisce che nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di voto, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al 50% delle azioni dalla stessa possedute. Nel caso in cui una delle Parti violi uno degli obblighi di cui al sindacato di blocco e al diritto di prelazione, sarà tenuta a corrispondere all’altra Parte una penale pari al controvalore offerto o corrisposto da terzi in violazione di quanto sopra, fatto comunque salvo il maggior danno. Il Patto Parasociale, in versione integrale, è stato comunicato alla Consob ed è stato depositato in data 9 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Ravenna. Il presente estratto del Patto, contenente le informazioni essenziali previste dall’art. 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx/X-xxxxxx- IGD/Codici-indici-e-azionisti,ed è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (xxx.0xxxx.xx)
Clausole penali. 1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull’attività svolta dall’Appaltatore. In presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione scritta di contestazione alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell’anomalia riscontrata. L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato o inesatto adempimento, eliminando le cause e ripristinando il livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.