Common use of OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA Clause in Contracts

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA. L’Aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità dell’A.Q.. L’A.Q. è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Accordo Quadro

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA. L’Aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. (...) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (...) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. (...) e CUP n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e136/2010, e,ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità dell’A.Q.. L’A.Q. è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( (CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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Samples: Accordo Quadro

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA. L’AggiudicatarioL’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche L’Aggiudicatario L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità dell’A.Q.. L’A.Q. del contratto. Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

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Samples: Construction Contract