OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.1. Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio, per tutta la durata del Contratto, salvo si verifichino: (i) l’estinzione anticipata del Contratto per qualsivoglia causa, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioni, sospen- sioni, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili al Fornitore. 7.2. Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente, fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. 7.3. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria ed economica. 7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio. 7.5. Il Fornitore svolgerà tutti i controlli e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.
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Samples: Fornitura Di Rete Internet
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.15.1. Ai fini di cui agli articoli 1490, 1497, 1667 cod.civ, Il FORNITORE garantisce che i prodotti sono idonei e hanno le qualità essenziali all’uso cui sono destinati e che le opere e i servizi sono privi di difformità e vizi. I prodotti le opere e i servizi dovranno essere conformi alle specifiche contenute nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati.
5.2. Il Fornitore FORNITORE non potrà invocare la mancanza di conoscenza della descrizione dei prodotti, delle opere (compresi gli impianti) e dei servizi da fornire, dei livelli di prestazioni attesi, dello scopo a cui gli stessi sono destinati, delle modalità/termini di consegna o dei siti di installazione o implementazione, delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle autorità agli stessi applicabili, dei vincoli imposti dalle attività di altre aziende che operano sul sito, degli impianti operativi o non operativi, anche se tali aspetti non siano stati specificamente comunicati da AL, se il FORNITORE li abbia conosciuti prima che l’ordine fosse emesso o, avuto riguardo alla professionalità del FORNITORE, tali requisiti siano conoscibili al FORNITORE, con l’ordinaria diligenza.
5.3. Il FORNITORE si farà inoltre carico di tutti gli adempimenti necessari affinché i prodotti, le opere e i servizi siano conformi alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti delle autorità locali applicabili nel luogo di consegna/installazione o messa in esercizio, fornendo i documenti ed eventuali certificazioni, se richieste, salvo diverso accordo scritto.
5.4. L’esecuzione dell’ordine comporta l’integrale accettazione da parte del FORNITORE dei suoi contenuti e delle condizioni previste per l’esatto adempimento dello stesso.
5.5. Prima dell’emissione dell’ordine; in qualità di esperto nel suo campo, anche ai sensi dell’art. 1176 comma II cod. civ., il FORNITORE dovrà comunicare ad AL per iscritto le eventuali riserve nella sua offerta o le variazioni che ritenga necessarie ai sensi dell’art. 1660 cod.civ. per l’esecuzione dell’opera alla regola dell’arte.
5.6. Fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che AL subisca per l’inesatto o mancato adempimento da parte del FORNITORE delle proprie obbligazioni.
5.7. Nessuna modifica potrà essere fatta alle specifiche o ai piani forniti o approvati da AL e, in generale, a qualsiasi documento richiamato nell'ordine, senza il preventivo consenso scritto di AL.
5.8. In deroga all’art. 1665 comma 4 cod.civ., l’eventuale presentazione ad AL dei piani o la loro approvazione da parte di AL non costituirà accettazione dei prodotti, delle opere e dei servizi e non esenterà in alcun modo il FORNITORE dagli obblighi assunti, anche in caso di errore, in particolare negli studi o calcoli.
5.9. Il personale di AL e del suo cliente, o i suoi rappresentanti autorizzati, devono avere libero accesso a fabbriche e sedi del FORNITORE o dei suoi sub-fornitori, in ogni momento. Il FORNITORE deve fornire a sue spese tutte le risorse e il personale necessari per l'esecuzione delle ispezioni e delle prove indicate nell'ordine. L’esito positivo delle verifiche effettuate da AL non esonererà in alcun modo il FORNITORE dall’esatto adempimento dei suoi obblighi .
5.10. Il FORNITORE si impegna a fornire al Cliente il Servizio, rispettare e a mantenere per tutta la durata del Contrattorapporto di fornitura, salvo i requisiti previsti per legge e richiesti da AL in fase di selezione del FORNITORE, oltre all’idoneità tecnico professionale per l’esecuzione delle opere e dei servizi. AL potrà richiedere che tali requisiti siano attestati mediante l’adozione di sistemi di certificazione, anche con riferimento a norme ISO o equivalenti. AL si verifichino: (i) l’estinzione anticipata riserva il diritto di effettuare, anche mediante un ente esterno, i controlli che ritenga necessari per valutare l’adeguatezza dei sistemi di certificazione di qualità del Contratto per qualsivoglia causaFORNITORE e dei suoi sub-fornitori. In caso di mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sopra citati, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioniil FORNITORE sarà tenuto a darne immediata comunicazione ad AL, sospen- sioni, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili al Fornitorea cessare le attività eventualmente avviate e a tenere AL indenne da tutte le conseguenze anche economiche da ciò derivanti.
7.25.11. Il Fornitore FORNITORE si obbliga impegna a trattare con riservatezza rispettare in tutti i dati suoi punti il “Codice di condotta per fornitori di prodotti e le informazioni trasmesse dal Cliente, fatta salva la facoltà servizi” in allegato 2. AL si riserva il diritto di verificare il rispetto del Fornitore codice di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti condotta da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto parte del presente Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso.
7.3FORNITORE. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti mancato rispetto del codice di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessicondotta da parte del FORNITORE comporterà la sospensione ed eventualmente l’annullamento dell’ordine prima che abbia inizio l’esecuzione e, con particolare riferimento a quelli in seguito alla esecuzione, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art 1456 cod.civ., che avrà effetti al ricevimento da parte del FORNITORE della contestazione sollevata da AL in relazione alla violazione del codice di natura finanziaria ed economicacondotta.
7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio.
7.5. Il Fornitore svolgerà tutti i controlli e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.15.1. Ai fini di cui agli articoli 1490, 1497, 1667 cod.civ, Il FORNITORE garantisce che i prodotti sono idonei e hanno le qualità essenziali all’uso cui sono destinati e che le opere e i servizi sono privi di difformità e vizi. I prodotti le opere e i servizi dovra nno essere conformi alle specifiche contenute nell’ordine e nei documenti dallo stesso richiamati.
5.2. Il Fornitore FORNITORE non potrà invocare la mancanza di conoscenza della descrizione dei prodotti, delle opere (compresi gli impianti) e dei servizi da fornire, dei livelli di prestazioni attesi, dello scopo a cui gli stessi sono destinati, delle modalità/termini di consegna o dei siti di installazione o implementazione, delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle autorità agli stessi applicabili, dei vincoli imposti dalle attività di altre aziende che operano sul sito, degli impianti operativi o non operati vi, anche se tali aspetti non siano stati specificamente comunicati da AL, se il FORNITORE li abbia conosciuti prima che l’ordine fosse emesso o, avuto riguardo alla professionalità del FORNITORE, tali requisiti siano conoscibili al FORNITORE, con l’ordinaria diligenza.
5.3. Il FORNITORE si farà inoltre carico di tutti gli adempimenti necessari affinché i prodotti, le opere e i servizi siano conformi alle leggi, ai regolamenti e ai provvedimenti delle autorità locali applicabili nel luogo di consegna/installazione o messa in esercizio, fornendo i documenti ed eventuali certificazioni, se richieste, salvo diverso accordo scritto.
5.4. L’esecuzione dell’ordine comporta l’integrale accettazione da parte del FORNITORE dei suoi contenuti e delle condizioni previste per l’esatto adempimento dello stesso.
5.5. Prima dell’emissione dell’ordine; in qualità di esperto nel suo campo, anche ai sensi dell’art. 1176 comma II cod. civ., il FORNITORE dovrà comunicare ad AL per iscritto le eventuali riserve nella sua offerta o le variazioni che ritenga necessarie ai sensi dell’art. 1660 cod.civ. per l’esecuzione dell’opera alla regola dell’arte.
5.6. Fatti salvi gli altri rimedi previsti nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, nelle presenti condizioni generali di acquisto o per legge, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che AL subisca per l’inesatto o mancato adempimento da parte del FORNITORE delle proprie obbligazioni.
5.7. Nessuna modifica potrà essere fatta alle specifiche o ai piani forniti o approvati da AL e, in generale, a qualsiasi documento richiamato nell'ordine, senza il preventivo consenso scritto di AL.
5.8. In deroga all’art. 1665 comma 4 cod.civ., l’eventuale presentazione ad AL dei piani o la loro approvazione da parte di AL non costituirà accettazione dei prodotti, delle opere e dei servizi e non esenterà in alcun modo il FORNITORE dagli obblighi assunti, anche in caso di errore, in particolare negli studi o calcoli.
5.9. Il personale di AL e del suo cliente, o i suoi rappresentanti autorizzati, devono avere libero accesso a fabbriche e sedi del FORNITORE o dei suoi sub-fornitori, in ogni momento. Il FORNITORE deve fornire a sue spese tutte le risorse e il personale necessari per l'esecuzione delle ispezioni e delle prove indicate nell'ordine. L’esito positivo delle verifiche effettuate da AL non esonererà in alcun modo il FORNITORE dall’esatto adempimento dei suoi obblighi .
5.10. Il FORNITORE si impegna a fornire al Cliente il Servizio, rispettare e a mantenere per tutta la durata del Contrattorapporto di fornitura, salvo i requisiti previsti per legge e richiesti da AL in fase di selezione del FORNITORE, oltre all’idoneità tecnico professionale per l’esecuzione delle o pere e dei servizi. AL potrà richiedere che tali requisiti siano attestati mediante l’adozione di sistemi di certificazione, anche con riferimento a norme ISO o equivalenti. AL si verifichino: (i) l’estinzione anticipata riserva il diritto di effettuare, anche mediante un ente esterno, i controlli che ritenga necessari per valutare l’adeguatezza dei sistemi di certificazione di qualità del Contratto per qualsivoglia causaFORNITORE e dei suoi sub-fornitori. In caso di mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti sopra citati, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioniil FORNITORE sarà tenuto a darne immediata comunicazione ad AL, sospen- sioni, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili al Fornitorea cessare le attività eventualmente avviate e a tenere AL indenne da tutte le conseguenze anche economiche da ciò derivanti.
7.25.11. Il Fornitore FORNITORE si obbliga impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente, fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso.
7.3. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria ed economica.
7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio.
7.5. Il Fornitore svolgerà rispettare in tutti i controlli suoi punti il “Codice di condotta per fornitori di prodotti e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.servizi” in allegato
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Samples: Vendor and Supplier Contracts
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.1Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente il Servizio, per tutta ad astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la durata sottoscrizione del Contratto. L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., salvo si verifichino: (i) l’estinzione anticipata fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento. Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto per dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato (di seguito i “Lavoratori”) con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. I Lavoratori dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore con esclusione di qualsivoglia causapotere direttivo, compresa la risoluzione; (iidisciplinare e di controllo da parte di Deloitte. Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto. Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:
a) sospensioni ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
b) adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro, con particolare riferimento alle norme del Servizio; (iiiD. Lgs. 81/2008, e far applicare tali misure ai Lavoratori;
c) interruzioniapplicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento;
d) corrispondere ai Lavoratori tutti i trattamenti retributivi, sospen- sionifiscali, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al Fornitorerapporto di lavoro.
7.2a) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
b) autocertificazione relativamente al regolare pagamento delle retribuzioni e di ogni altro trattamento economico ai propri dipendenti. Il Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nell’ambito di contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, del valore complessivo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Le Parti concordano che, ricorrendo i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, in concomitanza con l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore dovrà altresì consegnare a Deloitte il Documento Unico di Regolarità Fiscale (cd. D.U.R.F.) in corso di validità. Nel caso in cui il D.U.R.F. non fosse disponibile, il Fornitore si obbliga a trattare trasmettere a Deloitte, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997, i seguenti documenti:
a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 50, comma 4, del d. lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 360 del 1998, dal Fornitore trattenute ai Lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del Contratto;
b) un elenco nominativo di tutti i Lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati da Deloitte, con riservatezza i il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al Lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale Lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da Deloitte. Deloitte si riserva il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo, sino all’ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore non abbia provveduto a consegnare il D.U.R.F. né abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento di cui al punto a) e le informazioni trasmesse dal Clienterelative ai Lavoratori impiegati di cui al punto b) che precedono, fatta salva la facoltà ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga a mantenere Deloitte indenne e manlevata da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con il Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei Lavoratori e/o eventuali subappaltatori. In caso di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti inadempimento da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio resodi diritto ex articolo 1456 c.c.
7.3. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria ed economica.
7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio.
7.5. Il Fornitore svolgerà tutti i controlli e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.
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Samples: Purchase Order
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. 7.1Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. Il Fornitore si impegna ad astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto. L’eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento. Il Fornitore nell’esecuzione del Contratto dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato (di seguito i “Lavoratori”) con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione nel rispetto della normativa vigente e dei principi etici sanciti dallo Standard XX 0000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori. I Lavoratori dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Deloitte. Il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detti Lavoratori o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto. Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:
a) ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
b) adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008, e far applicare tali misure ai Lavoratori;
c) applicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento;
d) corrispondere ai Lavoratori tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al rapporto di lavoro. Il Fornitore, su richiesta di Deloitte e nel termine dalla stessa indicato, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, nonché la documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti dei Lavoratori impiegati ed il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi. In ogni caso, congiuntamente a ciascuna fattura, il Fornitore si impegna a fornire copia dei seguenti documenti:
a) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
b) autocertificazione relativamente al Cliente regolare pagamento delle retribuzioni e di ogni altro trattamento economico ai propri dipendenti. Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nell’ambito di contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, del valore complessivo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Le Parti concordano che, ricorrendo i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, in concomitanza con l’accettazione dell’Ordine, il ServizioFornitore dovrà altresì consegnare a Deloitte il Documento Unico di Regolarità Fiscale (cd. D.U.R.F.) in corso di validità. Nel caso in cui il D.U.R.F. non fosse disponibile, per tutta la durata del Contratto, salvo si verifichino: (i) l’estinzione anticipata del Contratto per qualsivoglia causa, compresa la risoluzione; (ii) sospensioni del Servizio; (iii) interruzioni, sospen- sioni, ritardi o malfunzionamenti per cause non imputabili al Fornitore.
7.2. Il il Fornitore si obbliga a trattare trasmettere a Deloitte, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997, i seguenti documenti:
a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 50, comma 4, del d. lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 360 del 1998, dal Fornitore trattenute ai Lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del Contratto;
b) un elenco nominativo di tutti i Lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati da Deloitte, con riservatezza i il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al Lavoratore collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale Lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da Deloitte. Deloitte si riserva il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo sino all’ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore non abbia provveduto a consegnare il D.U.R.F. né abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento di cui al punto a) e le informazioni trasmesse dal Clienterelative ai Lavoratori impiegati di cui al punto b) che precedono, fatta salva la facoltà ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Fermo quanto precede, il Fornitore si obbliga a mantenere Deloitte indenne e manlevata da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con il Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei Lavoratori e/o eventuali subappaltatori. In caso di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti inadempimento da questa delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto e diffusi esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio resodi diritto ex articolo 1456 c.c.
7.3. Il Fornitore è responsabile dei soli Contenuti di cui è editore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’inesattezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento a quelli di natura finanziaria ed economica.
7.4. Il Fornitore potrà eseguire operazioni di c.d. traffic shaping e adattamenti preventivi della banda con finalità puramente tecniche di controllo della congestione, di ottimizzazione dell’uso della rete e di stabilità della linea, all’unico scopo di garantire un servizio uniforme, omogeneo ed una maggiore qualità del Servizio.
7.5. Il Fornitore svolgerà tutti i controlli e le verifiche necessarie per garantire la sicurezza della rete e per fornire il supporto necessario all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta secondo i modi e le forme previste dalla legge.
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