OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione. 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti. 3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri. 4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni. 6. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva, inoltre, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Brokeraggio E Consulenza Assicurativa
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. Il Fornitore si obbliga fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arted’arte, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione stabiliti dagli atti di gara. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore commerciali, nonché alle specifiche indicate nell’offerta tecnica. Il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse prescrizioni legislative e della disciplina dei propri dipendenti.
3. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le normeregolamentari applicabili, le prescrizioni tecniche siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono e in particolare quelle di sicurezza in vigorecarattere tecnico di sicurezza, nonché di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente emanatealla conclusione del contratto. In particolare, assumendosene il fornitore contraente si impegna a: − rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali e N-ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della propria qualità e delle proprie prestazioni; − predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Asl Pescara di verificare la conformità dei prodotti offerti agli atti di gara; − predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi oneri.
4alla sicurezza e alla riservatezza. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell’ASL di Pescara. Il fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la ASL di Pescara da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente gara, incluse, tra l’altro, quelle derivanti da danni arrecati alla ASL o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, d’igiene e sanitarie. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso e si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione della sopravvenuta perdita dei requisiti di legge. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi aziendali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la ASL di Pescara. Il fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della ASL nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore contraente acquisire e verificare preventivamente le relative procedure. Il fornitore contraente è sottoposto obbligato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia consentire alla ASL di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativiprocedere, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento qualsiasi momento e senza preavviso, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose verifiche della piena e corretta esecuzione delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzionedel contratto, condizioni normative e retributive non inferiori nonché a quelle risultanti dai contratti collettivi prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento dannitali verifiche.
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva, inoltre, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
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Samples: Fornitura Di Attrezzature Mediche
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2. 8.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte garantisce che le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arteche devono essere eseguite dallo stesso o, con la migliore diligenza e attenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo per suo conto, da terzi, soddisferanno le condizioni, le modalitàspecifiche e i disegni riportati nel Contratto o indicati più dettagliatamente da Van Leeuwen, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendentiche tali prestazioni saranno eseguite in conformità al termine o al calendario concordato, esenti da difetti.
38.2 La prestazione deve essere eseguita entro il termine o secondo il calendario concordati, salvo il caso in cui si verifichino le circostanze specificate nell'Articolo 16. Salvo quanto diversamente convenuto esplicitamente dalle Parti, il termine/calendario concordati costituirà un termine ultimo ed essenziale, tanto che, qualora venga superato, il Fornitore sarà automaticamente costituito in mora senza necessità di un preavviso scritto.
8.3 Il Fornitore garantisce che agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle norme e alle disposizioni, alle linee guida e ai codici nazionali e internazionali, applicabili in relazione all'esecuzione del Contratto, incluse le leggi e i regolamenti vigenti, tra le quali, per quanto concerne il commercio internazionale, eventuali embarghi, restrizioni all'importazione e all'esportazione ed elenchi di sanzioni, nonché le leggi e i regolamenti in materia di lotta e prevenzione del lavoro minorile, della corruzione, della schiavitù, delle cattive condizioni di lavoro e del terrorismo.
8.4 Il Fornitore garantisce di essere titolare di tutti i diritti sulle merci, sui servizi o su parti degli stessi che sono necessari per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dichiara di essere debitamente autorizzato a detenere e alienare le merci, di essere in possesso di tutte le normelicenze, le prescrizioni tecniche dei permessi, delle dichiarazioni e dell'ulteriore documentazione che sono necessari nei paesi di sicurezza in vigoreorigine, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.
4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni transito o di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti destinazione per l'adempimento dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative obblighi e retributive non inferiori comunicherà immediatamente a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danniVan Leeuwen eventuali restrizioni previste dalla legge.
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, manleva, inoltre, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato al precedente articolo 11, tutti gli oneri e rischi, compresi quelli inerenti ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, relativi: - allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e del Capitolato; - ad ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.
2del contratto. È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di eventuali subappaltatori. La Camera di Commercio si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arteopererà in piena autonomia, con la migliore diligenza assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro e attenzione quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi e delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Capitolato ed è responsabile verso Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.
3modalità previste. Il Fornitore è obbligato ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali inoltre tenuto all’osservanza di tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendosene i relativi oneri.
4. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e concernenti le assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008. Lo stesso si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose delle Amministrazioni contraenti, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai i contratti collettivi di lavoro della categoria lavoro, nazionali e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi locali vigenti e più in generale delle norme che regolano le prestazioni di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.
6lavoro. Il Fornitore, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà esplicitarlo in sede di offerta/preventivo (vedi art. 12). In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Ente camerale, per l’adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori. Durante l’esecuzione del contratto il fornitore si impegna: - ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili trattati; - a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; - a far osservare da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto con la sottoscrizione della presente Convenzionel’affidatario, manleva, inoltre, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e ciascuna Amministrazione contraente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo fermo restando il risarcimento di risarcimento danni, eventuali terzi tutti i danni che dovessero avanzare nei loro confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione, tenendole indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivantiderivare all’Ente.
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Samples: Regolamento Per l'Acquisizione Di Lavori, Servizi E Forniture