Codice dei contratti pubblici
ALLEGATO A
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Codice dei contratti pubblici
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. NORMATIVA APPLICATA
Le forniture di beni e i servizi commissionati dalla Camera di Commercio sono disciplinate, oltre che dalle presenti condizioni, dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e da tutte le altre vigenti norme in materia di appalti.
2. REQUISITI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore deve avere i requisiti generali necessari per sottoscrivere un contratto pubblico: requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria, di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del predetto Xxxxxx (requisiti speciali).
3. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di eventuali subappaltatori.
La Camera di Commercio si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Il Fornitore opererà in piena autonomia, assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro e quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste.
Il Fornitore è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e più in generale delle norme che regolano le prestazioni di lavoro.
Il Fornitore, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà esplicitarlo in sede di offerta/preventivo (vedi art. 12). In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti dell’Ente camerale, per l’adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori.
Durante l’esecuzione del contratto il fornitore si impegna:
- ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili trattati;
- a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto;
- a far osservare da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto con l’affidatario, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Treviso-Belluno approvato con delibera di Giunta n.120 del 22.12.2016, e del Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. del 16.04.2013 n. 62, reperiti al link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/xxxx/Xxxxxxxxxx/XxxxXxx/xxxx/Xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_XX.xxx La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Treviso Belluno e dal Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. del 16.04.2013 n. 62 è causa di risoluzione o decadenza del rapporto. L’operatore economico dichiara di impegnandosi a metterli a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore della Camera (sia in loco che non), al fine della responsabilizzazione degli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Sarà cura del Fornitore rendere noto il Codice a tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività a favore della Camera di Commercio, nell'ambito dell'esecuzione del contratto.
4. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE FORNITURE DI BENI
La merce è consegnata “franco destino” fino al luogo di consegna indicato dalla richiesta di preventivo.
Non saranno riconosciute spese di trasporto, sosta, imballaggio, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa che non abbiano la preventiva approvazione della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio si riserva, anche dopo avvenuta consegna della fornitura, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte, qualora non risultino accettati al collaudo/verifica di conformità, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione ovvero di procedere all'acquisto della merce presso altro Fornitore in danno dell'inadempiente. Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità, ma che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
In via eccezionale, la Camera di Commercio può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, le forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni od alle prescrizioni tecniche.
La merce rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese del fornitore e, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la merce si intenderà giacente presso l'ufficio camerale al quale è stata consegnata, a rischio e pericolo del fornitore che non potrà pretendere risarcimento dei danni neppure nel caso di completa distruzione della merce stessa.
La Camera ha facoltà di spedire in assegno i beni rifiutati, comprendendo nell'assegno anche le spese di spedizione e/o di facchinaggio.
5. RISCHI DI INTERFERENZA
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26, co. 3 del D.lgs. n. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
In conformità al comma 3bis del medesimo articolo, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno. Per “uomini/giorno” si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio della prestazione.
6. GARANZIE
Eventuali garanzie per l’esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste nell’ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto.
L’eventuale cauzione richiesta, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale e valida per tutta la durata del contratto.
La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari o da Enti/istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni e dovrà essere conforme alle previsioni dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.
7. PENALITÀ
In caso di consegna della fornitura od esecuzione del servizio/lavoro oltre il termine fissato, la Camera di Commercio applicherà una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale - da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo – per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo complessivo del 10 per cento di detto ammontare, salvo comprovate cause di forza maggiore che il Fornitore dovrà comunicare, prima della scadenza del termine fissato.
In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.
Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente e diversamente stabilito nella richiesta di preventivo.
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e nell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, imputabile all’impresa affidataria, la Camera di Commercio avrà il diritto di procedere all’escussione della cauzione definitiva eventualmente prestata a titolo di penale per l’inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o della sopravvenuta perdita da parte del Fornitore dei suddetti requisiti, posseduti in sede di sottoscrizione del contratto;
- negligenza, dolo e/o inadempimento da parte del Fornitore, che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- dalla sospensione o interruzione dell’attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per le ipotesi di sospensione;
- subappalto non autorizzato;
- avvio a carico del Fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- dall’applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto ovvero, per i contratti pluriennali, quando nel corso di un anno vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62) e del Codice di comportamento della Camera stessa.
Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui:
- le transazioni effettuate in esecuzione del contratto siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la
tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9 – bis della legge n. 136/2010;
- tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dei parametri qualità/prezzo – migliorativi rispetto al contratto in essere - stabilito nelle convenzioni di Consip S.p.A., attivate successivamente alla stipula del contratto stesso (Legge 135/2012, art. 1, comma 13);
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti del Fornitore. Tale risoluzione comporta:
o il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
o l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.
9. RECESSO DAL CONTRATTO
La Camera di Commercio può recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale e, comunque, previa verifica della regolarità contributiva secondo la vigente normativa.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Camera di Commercio ne dà comunicazione al Fornitore, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà attivarsi per regolarizzare l’inadempienza, dandone riscontro all’Ente camerale.
Trascorsi i suddetti 15 giorni senza aver ricevuto riscontro o nel caso di impossibilità del Fornitore a sanare la propria situazione contributiva, la Camera di Commercio trattiene dal pagamento delle spettanze l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Prima di procedere al pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, la Camera di Commercio verifica l’insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del Fornitore ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40.
1.1 Fattura PA e “split payment”
La fattura va emessa dopo l'avvenuta esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro.
Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nei documenti di gara o nella richiesta di preventivo.
Non si può procedere al pagamento delle spettanze, se la fattura perviene in formato diverso da quello elettronico.
Il Codice Univoco Ufficio – fattura PA della Camera di Commercio è il seguente: 3PHAMD.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Camere di Commercio, viene applicato il meccanismo del c.d. “split payment”, che prevede il versamento dell’IVA a carico della Pubblica Amministrazione stessa.
I fornitori emettono regolarmente la fattura con le indicazioni previste nel D.P.R. 633/1972, aggiungendo sulla medesima l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Registrano la stessa, ma
non computano come IVA a debito l’imposta indicata nella fattura, che quindi non parteciperà alla liquidazione periodica.
Tale imposta è versata dalla Camera di Commercio sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Alle fatture emesse dai liberi professionisti non si applica lo “Slit Payment” come introdotto dal
D.L. 87/2018 “Decreto Dignità”.
Rimangono a carico dell’Impresa gli eventuali oneri relativi ai bonifici di pagamento, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.P.R. 254/2005.
1.3 Art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016
Per gli affidamenti per i quali sono previsti pagamenti periodici, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Camera di Commercio del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (es. corrispettivo imponibile € 1.000,00 + IVA 22% pari a € 220,00 = totale fattura € 1.220,00 – ritenuta 0,50% sull’imponibile pari a € 5,00 = netto a pagare € 995,00 (l’IVA è soggetta allo split payment e quindi versata all’erario direttamente dalla CCIAA).
11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ad inserire in questi eventuali contratti (da trasmettere in copia alla scrivente) un’apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Al fine di permettere alla Camera di Commercio di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a comunicare, utilizzando possibilmente il modello fornito, i dati identificativi del conto corrente dedicato - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
12. SUBAPPALTO
Il subappalto, cioè il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dalla Camera di Commercio, purché:
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il Fornitore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
La Camera di Commercio non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo di esclusiva spettanza del Fornitore, a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito alla incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto, tutti i danni subiti dal Fornitore e dal suo personale e quelli causati alla Camera ed ai terzi saranno indennizzati dall’affidatario ed in nessun caso addebitati al’Ente camerale.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici.
Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell’opponibilità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Camera di Commercio, che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.
14. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con sede legale xxxxxx Xxxxx x. 0/x, 00000 Xxxxxxx; sede secondaria xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/00, 00000 Xxxxxxx; sede staccata di Conegliano: xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx; centralino Treviso: 0422 5951; centralino Belluno: 0437
955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: xxxxx@xxx.xx.xxxxxx.xx, mail xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx.
I nominativi dei responsabili della protezione dei dati sono consultabili sul sito istituzionale xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato.
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex xxx.xx 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal X.X.xx. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C..
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali più sopra indicati.
E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito istituzionale al seguente link: xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx.
15. CONTROVERSIE
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, xxx incluse quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di mediazione d Arbitrato di Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio regolamento vigente. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, il foro competente in esclusiva sarà quello di Treviso.
16. SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese inerenti il contratto, quali registrazione in caso d’uso, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Fornitore, che le accetta senza diritto di rivalsa nei confronti della Camera di Commercio.
17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, si fa espresso rinvio alla disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
18. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti condizioni generali prevalgono rispetto ogni altra disposizione contrattuale prevista da eventuali condizioni generali del Fornitore.