Common use of Obblighi informativi Clause in Contracts

Obblighi informativi. 1. Il GESTORE è tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASC: a) per la componente costituita da titoli di debito “corporate”, la presenza di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) in misura complessivamente superiore al 5% del valore di mercato del portafoglio; b) per la componente costituita da Oicr armonizzati: • l’elenco degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed il relativo peso, secondo un formato fornito dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale; • ai fini della certificazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) quarto alinea della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE (ex art. 11 della CONVENZIONE) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in caso di delega, dal delegante, e contenere il dettaglio del rispetto di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONE; c) per la componente costituita da opzioni e contratti futures, con cadenza mensile il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante il rispetto del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornaliera; d) per tutti gli strumenti finanziari, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli non quotati nonché la seguente segnalazione quantitativa, tratta da Bloomberg: • per le azioni, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorni, il derivato numero di giorni per liquidare la posizione senza superare una data percentuale del volume giornaliero, lo spread bid- ask; • per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”).

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Samples: Convention for the Management of Resources

Obblighi informativi. 18.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso, il Confidi dovrà inviare a Veneto Sviluppo un rapporto informativo - durante il Periodo di Ramp-Up relativo alle Fideiussioni e, terminato il Periodo di Ramp-Up, relativo al Cash Collateral Junior e al Cash Collateral Mezzanine - che dia conto in particolare: (a) della costituzione del Cash Collateral Mezzanine; (b) delle azioni di escussione iniziate dal Finanziatore sul Cash Collateral Junior nel corso del precedente semestre; (c) di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio e a titolo definitivo sul Cash Collateral Junior ai sensi del Contratto di Pegno; (d) degli estremi di eventuali società terze incaricate del recupero dei crediti; (e) delle eventuali escussioni del Cash Collateral Mezzanine nonché delle movimentazioni e delle giacenze sul Conto Vincolato Confidi. 8.2. Entro 30 giorni dal termine del Periodo di Ramp-Up, il Confidi dovrà, inoltre, inviare a Veneto Sviluppo un rapporto informativo che identifichi i Finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali Finanziamenti in default, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle Fideiussioni. 8.3. Il GESTORE è tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASCConfidi dovrà inoltre comunicare per iscritto a Veneto Sviluppo il dettaglio delle attività promozionali svolte coerentemente a quanto previsto al successivo articolo 10. 8.4. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio il Confidi dovrà: (a) per prontamente dare informazione a Veneto Sviluppo di ogni inadempimento di tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la componente costituita da titoli di debito “corporate”, la presenza di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) in misura complessivamente superiore al 5% del valore di mercato del portafoglionatura dell’inadempimento; (b) per la componente costituita da Oicr armonizzati: • l’elenco degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed il relativo peso, secondo un formato fornito dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale; • ai fini della certificazione di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) quarto alinea della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE (ex art. 11 della CONVENZIONE) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in caso di delega, dal delegante, e contenere il dettaglio del rispetto informare Veneto Sviluppo di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONE; c) per la componente costituita da opzioni e contratti futuresproposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, con cadenza mensile al fine di richiedere il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante il rispetto del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornaliera; d) per tutti gli strumenti finanziari, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli non quotati nonché la seguente segnalazione quantitativa, tratta da Bloomberg: • per le azioni, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorni, il derivato numero di giorni per liquidare la posizione senza superare una data percentuale del volume giornaliero, lo spread bid- ask; • per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”)preventivo consenso a concludere tale modifica.

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Samples: Convenzione

Obblighi informativi. 1. Il GESTORE è tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASC9.3.1 Xxxxxx dovrà consegnare tempestivamente alle Banche, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Banche, copia della seguente documentazione: a) per la componente costituita da titoli qualsiasi provvedimento emesso dal Tribunale di debito “corporate”, la presenza Milano successivamente alla Data di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) Sottoscrizione in misura complessivamente superiore al 5% del valore relazione alla Procedura di mercato del portafoglioPre-Concordato e alla Procedura di Concordato; b) per la componente costituita da Oicr armonizzati: • l’elenco degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed informativa scritta circa il relativo peso, secondo un formato fornito compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione autorizzato dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale; • ai fini della certificazione Tribunale di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) quarto alinea della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE (ex art. 11 della CONVENZIONE) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in caso Milano e compiuto successivamente alla Data di delega, dal delegante, e contenere il dettaglio del rispetto di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONESottoscrizione; c) per la componente costituita da opzioni qualsiasi atto o memoria depositati successivamente alla Data di Sottoscrizione nell’ambito della Procedura di Pre-Concordato e contratti futuresdella Procedura di Concordato, con cadenza mensile il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante il rispetto anche attinenti a modifiche e/o rettifiche del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornalieraPiano e/o della Proposta; d) qualsiasi relazione e/o parere resi dal Commissario Giudiziale nel corso della Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato di cui Xxxxxx sia stata messa a conoscenza successivamente alla Data di Sottoscrizione; e) qualsiasi relazione integrativa dell’Attestazione. 9.3.2 Xxxxxxxxxx dovrà consegnare tempestivamente alle Banche, copia in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Banche, dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria di Xxxxxxxxxx chiamata ad adottare la Delibera dell’Assemblea Straordinaria, copia della Delibera dell’Assemblea Straordinaria e un’informativa costante e tempestiva in merito ad ogni atto e documento relativo o comunque connesso all’iscrizione presso il registro delle imprese, della Delibera Straordinaria, alla Quotazione e all’Aumento di Capitale, nonché all’Esecuzione dell’Aumento di Capitale. 9.3.3 Le Società si impegnano a fornire/trasmettere alle Banche, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Banche, le seguenti informazioni/i seguenti documenti nei termini di seguito rispettivamente indicati: a) entro il 2° (secondo) giorno precedente la data per la quale è stata convocata una qualsiasi riunione dell’assemblea dei soci di una o più delle Società, l’ordine del giorno di tale riunione, nonché il relativo verbale entro il 10° (decimo) giorno successivo all’approvazione dello stesso, entrambi tali documenti corredati di una traduzione di cortesia in inglese; b) la copia del Bilancio e della Semestrale di ciascuna delle Società e, ove redatto, del Bilancio Consolidato e della Semestrale entro 5 giorni dalla data della relativa approvazione da parte dell’organo societario competente e in ogni caso non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura del relativo esercizio per quanto riguarda i Bilanci e il Bilancio Consolidato e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura del relativo semestre solare per quanto riguarda la Semestrale e la Semestrale consolidata; c) a partire dalla Data di Efficacia, entro il 31 marzo di ogni anno, un report in merito all’attuazione del Piano nell’anno solare precedente, che precisi – inter alia – che tutte le transazioni commerciali e finanziarie infragruppo effettuate nel corso del predetto periodo siano avvenute a condizioni di mercato; d) entro il ventesimo giorno di ciascun mese solare, fino al 24° mese successivo alla Data di Efficacia, un report, aggiornato all’ultimo giorno del mese precedente, con indicazione dettagliata in merito (i) al regolare pagamento di quanto dovuto nei confronti di dipendenti, dell’erario e degli istituti previdenziali e (ii) a i pagamenti commerciali e gli altri movimenti finanziari effettuati in esecuzione dei contratti intercompany, con aggiornamento ed evidenza in particolare delle modifiche delle posizioni di debito/credito tra le Società; e) senza indugio (i) la copia di tutti gli strumenti finanziarii documenti inviati da una o più delle Società ai propri soci o alla generalità dei creditori aventi ad oggetto richieste di moratoria o di waiver e (ii) qualsivoglia informazione, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli non quotati in ragionevole dettaglio, relativa a: (i) qualsiasi contenzioso, arbitrato, procedimento amministrativo o indagine anche tributaria che siano avviati o minacciati per iscritto nel Periodo di Efficacia purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00; (ii) l’avvio di accertamenti fiscali/tributari da parte delle competenti autorità, nonché la seguente segnalazione quantitativanotifica di avvisi bonari, tratta da Bloomberg: • cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00; e (iii) il verificarsi di qualsiasi Effetto Pregiudizievole, Evento Rilevante Potenziale o Evento Rilevante; (iv) ogni mancato pagamento per le azioniil quale sia stato emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorninon opposto in buona fede e che ecceda l’importo di Euro 500.000,00 ovvero per il quale siano levati protesti; e f) ogni altra dettagliata informazione, il derivato numero di documento o dato rilevante, ragionevolmente richiesti dalle Banche entro 5 (cinque) giorni per liquidare la posizione senza superare una lavorativi dalla data percentuale del volume giornaliero, lo spread bid- ask; • per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”)della relativa richiesta.

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Samples: Not Specified in the Provided Text

Obblighi informativi. 1. Il GESTORE L’emittente è comunque tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASCa: a) per la componente costituita da titoli comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l’ammissione alla quotazione di debito “corporate”azioni, la presenza di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) in misura complessivamente superiore al 5% ogni variazione dell’ammontare e della composizione del valore di mercato del portafoglioproprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle apposite Istruzioni; b) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per: - la riunione dell’organo competente di approvazione del quarto resoconto intermedio di gestione e/o del progetto di bilancio dell’esercizio precedente; - la riunione dell’organo competente di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente o del rendiconto annuale di gestione; - la riunione dell’organo competente di approvazione della semestrale dell’esercizio in corso o della relazione semestrale della gestione; - la riunione dell’organo competente di approvazione del primo e terzo resoconto intermedio di gestione dell’esercizio in corso; - le eventuali riunioni dell’organo competente per l’approvazione dei dati preconsuntivi; - le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari. L’emittente deve comunicare a Borsa Italiana ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario e, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, non appena decise, le date stabilite per gli eventi; c) inserire, nel comunicato relativo alla proposta di distribuzione del dividendo da parte dell’organo competente, nonché nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio, la componente costituita da Oicr armonizzati: • l’elenco data proposta per lo stacco del dividendo (ex date), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell’articolo 83-terdecies del Testo Unico della Finanza (record date), quella proposta per il pagamento del dividendo (payment date) nonché l’eventuale natura straordinaria del dividendo così come definita nelle Istruzioni; d) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1. 3. Fermi restando gli obblighi informativi di cui ai commi precedenti in quanto compatibili, i FIA e gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunicano tempestivamente a Borsa Italiana le seguenti informazioni: a) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione alla quotazione secondo quanto indicato nelle Istruzioni; b) l’adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed finanziari; c) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascuno strumento finanziario sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l’adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile; d) la fissazione di date per il pagamento dei proventi di gestione (indicando la data stacco del provento, la record date, nonché la data di pagamento) e il relativo peso, ammontare; per i soli FIA non ETF le date dovranno essere stabilite secondo un formato fornito dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale; • ai fini della certificazione di cui all’art. 2quanto previsto dall’articolo 2.6.6, comma 3, lettera del Regolamento; e) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.6, comma 1, del Regolamento; f) per i soli FIA non ETF che prevedano la possibilità di emissioni successive e rimborsi anticipati con le modalità di cui all’articolo 2.7.1: per la durata del periodo di riapertura, il numero delle nuove sottoscrizioni e il numero di quote per le quali è stato chiesto il rimborso, su base quindicinale nonché, al termine del periodo di riapertura, il numero complessivo delle quote in circolazione non appena disponibile. 4. L’emittente ETF e strumenti finanziari derivati cartolarizzati ammessi alle negoziazioni nel mercato ETFplus comunica secondo le modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni: a) quarto alinea il valore della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE quota o azione (ex art. 11 della CONVENZIONENAV) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in nel caso di delega, dal delegante, e contenere ETF o il dettaglio del rispetto valore ufficiale nel caso di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONEstrumenti finanziari derivati cartolarizzati; b) il numero di quote o azioni o strumenti finanziari in circolazione; c) per la componente costituita da opzioni e contratti futures, con cadenza mensile il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante valore dell’indice di riferimento dell’ETF se previsto o il rispetto valore del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornalierasottostante nel caso di strumenti finanziari derivati cartolarizzati; d) per tutti gli ETF che li prevedano: il livello di protezione, il livello della garanzia, il valore del multiplo e il valore del cushion; e) per gli ETF: il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV). 5. L’emittente OICR aperti diversi dagli ETF ammessi alle negoziazione nel mercato ETFplus comunica secondo le modalità, la tempistica e con i dettagli stabiliti nelle Istruzioni: a) il valore della quota o azione (NAV); b) il numero di quote o azioni in circolazione. 6. Gli emittenti per i quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al fine di una loro diffusione. 7. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l’informativa che l’emittente è tenuto a predisporre anche in lingua inglese. 8. Le società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea forniscono al mercato, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell’organo amministrativo circa l’esistenza o meno delle condizioni di cui all’articolo 36 del regolamento Consob n. 16191/2007, lettere a), b) e c), punto i). L’organo di controllo comunica tempestivamente a Borsa Italiana quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dell’articolo 36, comma 1, lettera c), punto ii) del Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e integrazioni. 9. Le società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società forniscono al mercato, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell’organo amministrativo circa l’esistenza o meno delle condizioni di cui all’articolo 37 del regolamento Consob n. 16191/2007. 10. Le società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni forniscono al mercato, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell’organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 del regolamento Consob n. 16191/2007. 11. Le società tenute ad adeguarsi alle condizioni di cui all'articolo 36 e ss del regolamento Consob n. 16191/2007, in base alle disposizioni transitorie ivi previste, trasmettono a Borsa Italiana le attestazioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo entro il termine previsto per l'adeguamento. 12. Fermo restando quanto disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 5, e 2.2.20, comma 2, l’emittente le azioni rappresentate dai certificati e il garante dell’emissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati e obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione. 13. Nel caso in cui l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating. 14. Per gli strumenti finanziarifinanziari emessi da Borsa Italiana, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli i riferimenti all’emittente sono riferiti a Borsa Italiana. A tali fini, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti nei confronti di Consob secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento. 15. Nel caso di emittente di diritto estero, Borsa Italiana può stabilire che non quotati nonché la seguente segnalazione quantitativa, tratta da Bloomberg: • per sono dovute le azioni, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorni, il derivato numero comunicazioni di giorni per liquidare la posizione senza superare una data percentuale cui ai commi precedenti e quelle richieste ai sensi delle Istruzioni se informazioni equivalenti sono messe a disposizione del volume giornaliero, lo spread bid- ask; • per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”)pubblico ai sensi della disciplina applicabile nel paese d’origine.

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Samples: Regolamento Dei Mercati

Obblighi informativi. 1. Il GESTORE è tenuto ai seguenti obblighi informativi nei riguardi del FASC10.3.1 Aimeri dovrà consegnare tempestivamente alle Società di Leasing, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Società di Leasing, copia della seguente documentazione: a) per la componente costituita da titoli qualsiasi provvedimento emesso dal Tribunale di debito “corporate”, la presenza Milano successivamente alla Data di titoli il cui rating sia pari o inferiore a BBB+ (S&P) o Baa1 (M) Sottoscrizione in misura complessivamente superiore al 5% del valore relazione alla Procedura di mercato del portafoglioPre-Concordato e alla Procedura di Concordato; b) per la componente costituita da Oicr armonizzati: • l’elenco degli strumenti finanziari che compongono l’Oicr ed informativa scritta circa il relativo peso, secondo un formato fornito compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione autorizzato dal FASC; tale informativa deve essere trasmessa con cadenza settimanale; • ai fini della certificazione Tribunale di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) quarto alinea della CONVENZIONE, la stessa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante del GESTORE (ex art. 11 della CONVENZIONE) firmatario autorizzato del GESTORE, o, in caso Milano e compiuto successivamente alla Data di delega, dal delegante, e contenere il dettaglio del rispetto di ogni singolo vincolo stabilito dal DM TESORO e dalla CONVENZIONESottoscrizione; c) per la componente costituita da opzioni qualsiasi atto o memoria depositati successivamente alla Data di Sottoscrizione nell’ambito della Procedura di Pre-Concordato e contratti futuresdella Procedura di Concordato, con cadenza mensile il GESTORE fornisce al FASC un rapporto attestante il rispetto anche attinenti a modifiche e/o rettifiche del vincolo inerente la leva finanziaria contenente un dettaglio del calcolo su base giornalieraPiano e/o della Proposta; d) qualsiasi relazione e/o parere resi dal Commissario Giudiziale nel corso della Procedura di Pre-Concordato e della Procedura di Concordato di cui Aimeri sia stata messa a conoscenza successivamente alla Data di Sottoscrizione; e) qualsiasi relazione integrativa dell’Attestazione. 10.3.2 Le Società si impegnano a fornire/trasmettere alle Società di Leasing, in formato elettronico e, ove in formato cartaceo, in numero sufficiente per tutte le Società di Leasing, le seguenti informazioni/i seguenti documenti nei termini di seguito rispettivamente indicati: a) entro il 2° (secondo) giorno precedente la data per la quale è stata convocata una qualsiasi riunione dell’assemblea dei soci di una o più delle Società, l’ordine del giorno di tale riunione, nonché il relativo verbale entro il 10° (decimo) giorno successivo all’approvazione dello stesso, entrambi tali documenti corredati di una traduzione di cortesia in inglese; b) la copia del Bilancio di ciascuna delle Società 5 giorni dalla data della relativa approvazione da parte dell’organo societario competente e in ogni caso non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura del relativo esercizio; c) a partire dalla Data di Efficacia, entro il 31 marzo di ogni anno, un report in merito all’attuazione del Piano nell’anno solare precedente, che precisi – inter alia – che tutte le transazioni commerciali e finanziarie infragruppo effettuate nel corso del predetto periodo siano avvenute a condizioni di mercato; d) entro il ventesimo giorno di ciascun mese solare, fino al 24° mese successivo alla Data di Efficacia, un report, aggiornato all’ultimo giorno del mese precedente, con indicazione dettagliata in merito (i) al regolare pagamento di quanto dovuto nei confronti di dipendenti, dell’erario e degli istituti previdenziali e (ii) a i pagamenti commerciali e gli altri movimenti finanziari effettuati in esecuzione dei contratti intercompany, con aggiornamento ed evidenza in particolare delle modifiche delle posizioni di debito/credito tra le Società; e) senza indugio (i) la copia di tutti gli strumenti finanziarii documenti inviati da una o più delle Società ai propri soci o alla generalità dei creditori aventi ad oggetto richieste di moratoria o di waiver e (ii) qualsivoglia informazione, una segnalazione mensile attestante l’elenco dei titoli non quotati in ragionevole dettaglio, relativa a: (i) qualsiasi contenzioso, arbitrato, procedimento amministrativo o indagine anche tributaria che siano avviati o minacciati per iscritto nel Periodo di Efficacia purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00; (ii) l’avvio di accertamenti fiscali/tributari da parte delle competenti autorità, nonché la seguente segnalazione quantitativanotifica di avvisi bonari, tratta da Bloomberg: • cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione purché di importo superiore a Euro 1.000.000,00; e (iii) il verificarsi di qualsiasi Effetto Pregiudizievole, Evento Rilevante Potenziale o Evento Rilevante; (iv) ogni mancato pagamento per le azioniil quale sia stato emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le statistiche sui volumi medi degli ultimi giorninon opposto in buona fede e che ecceda l’importo di Euro 500.000,00 ovvero per il quale siano levati protesti; e f) ogni altra dettagliata informazione, il derivato numero documento o dato rilevante, ragionevolmente richiesti dalle Società di Leasing entro 5 (cinque) giorni per liquidare la posizione senza superare una lavorativi dalla data percentuale del volume giornaliero, lo spread bid- ask; • per le obbligazioni lo spread bid-ask per la data puntuale di fine mese (considerando le contribuzioni Bloomberg in ordine di preferenza sequenziale BGN€CBBT€BVAL; se almeno una delle tre c’è si usa lo spread bid-ask disponibile, altrimenti si segnala il titolo come “NA” o “NON LIQUIDO”)della relativa richiesta.

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Samples: Leasing Agreement