Common use of OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: presso la società banca _/la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _, il _codice fiscale . L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 7610569836 Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.

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Samples: Convenzione, Convenzione

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: _ presso la società banca _ /la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _ , il codice fiscale _. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 75940887A9. Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione Dell’ Impianto Sportivo Comunale Di via Cavalieri 10 A

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/po- stale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: _ presso la società ban- ca /la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _, il _codice fiscale . L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 74929111C4.e il CUP (codice unico di progetto ) è Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione Dello Stadio Comunale Plebiscito

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: presso la società banca _/la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _, il _codice fiscale . L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 7611998377 Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.

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Samples: Convenzione

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario banca Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale . Il Gestore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario Il gestore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territo- riale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subap- paltatore, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle del- le operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Settore Servizi Sportivi via PEC. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è Z3932CB91B

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Samples: www.padovanet.it

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/po- stale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: presso la società banca _/la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A..IBAN n: Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ , nato a _, il _codice fiscale _. Il Gestore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario Il gestore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Terri- toriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/su- bappaltatore, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Settore Servizi Sportivi via PEC. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è Z9D328745D

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Samples: www.padovanet.it

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: presso la società banca _/la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _, il _codice fiscale _ . L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 7594054B99. Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione Dell’impianto Sportivo Comunale

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 3 della legge L. 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare136, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche non in via non esclusiva, accesi presso banche o ) alle commesse pubbliche: _ presso la società banca _ /la Società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario S.p.A.. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ , nato a _ _, il _codice fiscale _. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i136/10. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario L'appaltatore si impegna, infine, impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed e alla Prefettura competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/, subcontraente)) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 00000000XX.Xx Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Gestione

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 agosto 2010 n.136 e .s.m.i. 3 L’aggiudicatario deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’a.3 comma 1 della legge n. 136 del 13.08.2010 136/2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 sette giorni dalla loro accensioneaccensione o, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazioneutilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, unitamente alla nello stesso termine, le generalità e al ed il codice fiscale dei soggetti delegati delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Il Comune non esegue alcun pagamento all’aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postaletermini di pagamento si intendono sospesi. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art.3 del la L.136/2010, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si impegna, infineil contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena pena di nullità, per l’aggiudicatario e i subappaltatori, l’obbligo di tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it