Obbligo di contenimento del danno. La persona assicurata deve fare tutto il possibile per favorire la riduzione del danneggiamento, in particolare ciò che promuove la guarigione, e deve omettere tutto che la protrae. Nell’ambito dei provvedimenti accompagnatori dell’assicuratore, la persona assicurata sosterrà l’operato del consulente sanitario, fornendogli tutte le indispensabili informazioni di cui questi necessita.
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Obbligo di contenimento del danno. La persona assicurata deve fare tutto il possibile per favorire la riduzione del danneggiamento, in particolare ciò che promuove la guarigione, e deve omettere tutto che la protrae. Disposizioni comuni 13 ) Nell’ambito dei provvedimenti accompagnatori dell’assicuratore, la persona assicurata sosterrà l’operato del consulente sanitario, fornendogli tutte le indispensabili informazioni di cui questi necessita.necessita.
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