Offerte anomale o anormalmente basse. 6.6.1.Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse: a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio; b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia; c) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettere a) o alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante applica l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, sia al calcolo della prima media che al calcolo degli scarti e della media di questi ultimi; allo stesso fine considera come unica offerta le offerte marginali uguali collocate all’interno o all’estremo della percentuale da accantonare, discostandosi sul punto dal comunicato del Presidente di ANAC in data 5 ottobre 2016 e dal paragrafo 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4 della stessa ANAC, conformandosi invece alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’abrogato articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, a nulla rilevando l’abrogazione della norma regolamentare che recepiva una giurisprudenza e una prassi consolidate dalle quali non c’è ragione di discostarsi (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 settembre 2017, n. 5; Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 e Sezione V, 6 agosto 2018, n. 4821; in precedenza delibera ANAC del 2 marzo 2016, n. 217); d) il medesimo criterio si applica nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, per l’accantonamento del 10% (dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, il calcolo delle medie e il trattamento delle offerte uguali; nello stesso caso si procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa norma; e) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, dopo l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, illustrato in precedenza, la Stazione appaltante applica l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle offerte residue senza considerare quelle accantonate; (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2018, n. 435, e 17 maggio 2018, n. 2959); f) in applicazione degli irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l’assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, nel caso in applicazione del metodo sorteggiato, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche: --- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di minor ribasso in quanto la meno anomala; --- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di maggior ribasso. a) ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1; b) ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; c) ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice: --- si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a); --- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all’esclusione automatica trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplina Di Gara
Offerte anomale o anormalmente basse. 6.6.1.Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio;
b) se viene sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) della norma citata, procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 previsto dalla stessa lettera e);
c) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
c) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettere a) o alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante applica l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, sia al calcolo della prima media che al calcolo degli scarti e della media di questi ultimi; allo stesso fine considera come unica offerta le offerte marginali uguali collocate all’interno o all’estremo della percentuale da accantonare, discostandosi sul punto dal comunicato del Presidente di ANAC in data 5 ottobre 2016 e dal paragrafo 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4 della stessa ANAC, conformandosi invece alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’abrogato articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, a nulla rilevando l’abrogazione della norma regolamentare che recepiva una giurisprudenza e una prassi consolidate dalle quali non c’è ragione di discostarsi (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 settembre 2017, n. 5; Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 e Sezione V, 6 agosto 2018, n. 4821; in precedenza delibera ANAC del 2 marzo 2016, n. 217);
d) il medesimo criterio si applica nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, per l’accantonamento del 10% (dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, il calcolo delle medie e il trattamento delle offerte uguali; nello stesso caso si procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa norma;
e) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, dopo l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, illustrato in precedenza, la Stazione appaltante applica l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle offerte residue senza considerare quelle accantonate; (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2018, n. 435, e 17 maggio 2018, n. 2959);
f) in applicazione degli di irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l’assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, nel caso in applicazione del metodo sorteggiato, qualora per evidenti e inevitabili ragioni aritmetichearitmetiche l'applicazione del metodo sorteggiato ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Codice: --- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale ([ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera d) o alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta migliore (di minor ribasso in quanto la meno anomala); --- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala ([ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia calcolata)anomalia, fattispecie possibile in caso di sorteggio dei metodi di cui alla lettera c) e alla lettera e) della norma citata], la Stazione appaltante appaltante, propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta migliore (di maggior ribassoribasso in quanto economicamente più conveniente).
a) ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
c) ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice: --- si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a); --- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all’esclusione automatica trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.:
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Samples: Letter of Invitation
Offerte anomale o anormalmente basse. 6.6.1.Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio;
b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
c) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettere a) o alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante applica l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, sia al calcolo della prima media che al calcolo degli scarti e della media di questi ultimi; allo stesso fine considera come unica offerta le offerte marginali uguali collocate all’interno o all’estremo della percentuale da accantonare, discostandosi sul punto da quanto previsto dal comunicato del Presidente di ANAC in data 5 ottobre 2016 e dal paragrafo 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4 dalla delibera della stessa ANACANAC n. 1018 dell’11 ottobre 2017, conformandosi invece alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’abrogato articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, a nulla rilevando l’abrogazione della norma regolamentare che recepiva una giurisprudenza e una prassi consolidate dalle quali non c’è ragione di discostarsi (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 settembre 2017, n. 5; Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 e Sezione V, 6 agosto 2018, n. 48214803; in precedenza delibera ANAC del 2 marzo 2016, n. 217);
d) il medesimo criterio si applica nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, per l’accantonamento del 10% (dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, il calcolo delle medie e il trattamento delle offerte uguali; nello stesso caso si procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa norma;
e) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, dopo l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, illustrato in precedenza, la Stazione appaltante applica l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle offerte residue senza considerare quelle accantonate; (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2018, n. 435, e 17 maggio 2018, n. 2959);
f) in applicazione degli irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l’assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, nel caso in applicazione del metodo sorteggiato, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche: --- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di minor ribasso in quanto la meno anomala; --- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di maggior ribasso.
a) ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
c) ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice: --- si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a); --- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all’esclusione automatica trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender