Verbali. Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI. Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte, l’individuazione delle azioni da svolgere. Il verbale di Xxxxxxxx sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sarà stata consegnata copia del verbale ai firmatari.
Verbali. (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Verbali. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
Verbali. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Verbali. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
Verbali. Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
Verbali. (art. 43, dir. 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Verbali. 1. Entro 21 giorni dalla fine della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell’altra parte affinché presenti osservazioni. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni di sottocomitati, il verbale della riunione del sottocomitato è reso disponibile per le successive riunioni del comitato aPE.
2. Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell’ordine del giorno, precisando se del caso:
a) tutti i documenti presentati al comitato aPE;
b) qualsiasi dichiarazione di cui uno dei copresidenti del comitato aPE abbia chiesto l’inserimento nel verbale; e
c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato aPE adottate con procedura scritta, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dopo l’ultima riunione del comitato aPE.
4. Il verbale contiene anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato aPE.
5. Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Una volta approvato, il segretariato redige due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.
Verbali. 1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo n. 82/2005,, se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Verbali. Tutte le operazioni sono verbalizzate. In particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono ri- portate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;