Common use of Oggetto dell’Accordo di Programma Clause in Contracts

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinario). 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico (i.e. “grande logistica”) in Comune di Valsamoggia e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta in fregio all’autostrada A1 e il suo ampliamento, per realizzare un insediamento logistico di circa 91.500 mq. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi, e 8,6 di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa di ST costituita dalla nuova viabilità). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione di un intervento privato di rilevante interesse pubblico in virtù degli interventi di rigenerazione ivi contemplati, che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area da tempo dismessa, versante in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura per la logistica di vaste dimensioni, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosfera, acustica e traffico sulle reti urbane. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessato, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellano, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente Accordo. 9. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.

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Samples: Accordo Di Programma

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinario). 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo è il programma di Programmariqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile del Comune di Palmanova denominato “Quartiere Santa Giustina” ricadente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia oggetto di finanziamento statale e regionale riportato nella seguente tabella: COMUNE Finanziamento statale Finanziamento regionale Importo complessivo finanziamento Stato - Regione PALMANOVA € 5.901.636,21 € 1.770.490,86 € 7.672.127,07 1. Al fine di consentire l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” ricadente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato: a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, che produce effetti con euro 5.901.636,21 attribuite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2008; b) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con euro 1.770.490,86, come quota di variante agli strumenti finanziamento richiesta ai fini dell’accesso alle risorse statali, sulla base dell’impegno assunto con delibere di pianificazione indicati Giunta regionale n. 1367 del 10 luglio 2008 e n. 2021 del 9 ottobre 2008 adottate ai sensi dell’articolo 4 del richiamato decreto ministeriale 26 marzo 2008. 2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria del cofinanziamento richiesto ai fini dell’accesso alle risorse statali di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2008 con indicazione dei relativi capitoli di bilancio. 3. In mancanza del provvedimento di cui al precedente punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative non procederà agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui al comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7lett. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico (i.e. “grande logistica”) in Comune di Valsamoggia e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta in fregio all’autostrada A1 e il suo ampliamento, per realizzare un insediamento logistico di circa 91.500 mq. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi, e 8,6 di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa di ST costituita dalla nuova viabilitàa). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione di un intervento privato di rilevante interesse pubblico in virtù degli interventi di rigenerazione ivi contemplati, che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area da tempo dismessa, versante in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura per la logistica di vaste dimensioni, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosfera, acustica e traffico sulle reti urbane. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessato, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellano, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente AccordoRegione autonoma Friuli Venezia Giulia. 9. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.

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Samples: Accordo Di Programma

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il Obiettivo del presente accordo di programma è la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) del comparto Ghigi, al fine di rafforzare sotto il profilo commerciale e dei servizi il polo urbano di Morciano nell’ambito della Valconca, in coerenza con gli indirizzi del PTCP, riqualificando nello stesso tempo una zona compromessa dalla presenza dell’insediamento industriale. 2. L’area interessata dal PRU ha una superficie complessiva di 41.263 mq di cui: - 14.096 mq di proprietà di Rinnovamento Ghigi Srl, comprendente il complesso del Pastificio Ghigi, il Mulino ed il Mangimificio, oggetto di rilocalizzazione, individuato nelle tavole zonizzazione del PRG “D.3.2m” e “D3.m” con la sigla “D4 – Aree produttive esistenti soggette a riqualificazione urbana” la cui disciplina è riposta all’art. 21 delle relative NTA; - 27.167 mq di proprietà del Comune di Morciano di Romagna (aree stradali, ex scuola elementare di via Pascoli, ex scuola media di via Roma e piazza Risorgimento). 3. La perimetrazione ed i contenuti urbanistici del presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con sono recepiti sotto forma di elaborati coordinati – i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica quali rappresentano le risultanze del processo attuativo del PRU intercorso dalle origini ad oggi – nell’allegato parte integrante e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione sostanziale del presente Accordo comporta la dichiarazione documento, che riporta l’estratto cartografico di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste PRG e comporta ai sensi del comma 10 dell’artl’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 21 delle relative NTA (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinarioAllegato “A”). 4. L’attuazione dell’Accordo del PRU comporta l’individuazione di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. aree private al di fuori del perimetro del comparto D4 di PRG da destinare al soddisfacimento delle dotazioni pertinenziali e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio pubbliche delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001insediate. 5. Le Parti Gli interventi privati si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo attuano mediante un PUA di Programma iniziativa privata, le cui linee essenziali sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto contenute nell’allegato parte integrante del presente Accordo di Programmadocumento, che produce effetti assume la denominazione “Masterplan Programma di variante agli strumenti riqualificazione urbana comparto ex Ghigi modificato” (di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico (i.e. seguito Allegato grande logisticaB) in Comune di Valsamoggia e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta in fregio all’autostrada A1 e il suo ampliamento, per realizzare un insediamento logistico di circa 91.500 mq. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi), e 8,6 riguardano i seguenti azzonamenti di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa PRG: - D4, G5, porzioni di ST costituita dalla nuova viabilità). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione sedimi stradali esistenti o da dismettere perimetrati all’interno del PUA vero e proprio; - G1, F4, ulteriori porzioni di un intervento privato sedimi stradali esistenti e B4, al di rilevante interesse pubblico in virtù degli interventi fuori del perimetro di rigenerazione ivi contemplati, che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area PUA ma comunque disciplinati da tempo dismessa, versante in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura per la logistica di vaste dimensioni, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosfera, acustica e traffico sulle reti urbane. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessato, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellano, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente Accordo. 9. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.detto strumento;

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Samples: Accordo Di Programma

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo Oggetto dell’Accordo di Programma è stipulato l’approvazione e l’adozione del Piano di Zona (di seguito anche denominato PdZ) per la realizzazione degli interventi e dei Servizi Sociali nel territorio dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia est nell’arco del triennio 2021 – 2023, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. A). La disciplina degli aspetti organizzativi inerenti la gestione dei relativi servizi e interventi è rinviata alla sottoscrizione di appositi accordi/protocolli/regolamenti o convenzioni, anche ai sensi dell’art. 60 della L.R. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n. 24/2017267. Il Piano di Zona, che costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio, condiviso dagli enti sottoscrittori del presente Accordo, pur rilevando e tenendo conto delle peculiarità e delle differenze presenti nell'Ambito Distrettuale n. 3 Brescia est, si pone l’obiettivo di costruire un sistema locale dei servizi coerente con la normativa vigente e con gli indirizzi espressi dalle amministrazioni comunali. Il suddetto Piano prevede la sperimentazione di strategie per migliorare l'organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale e rispondere ai bisogni dei cittadini, tenendo conto delle relazioni, dello spazio e dei tempi di vita delle persone e delle famiglie. Lo stesso, in coerenza linea con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli quanto previsto dalla DGR 4111/2020 e dalla DGR 4563/2021, sopra richiamate, rappresenta anche lo strumento per coordinare la programmazione sociale con gli strumenti di pianificazione urbanistica programmazione esistenti e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune con le altre iniziative di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione promozione degli interventi pubblici della rete sociale, per ottimizzare le politiche sociali del territorio (piani locali integrati di promozione della salute, piani di governo del territorio, piani territoriali degli orari e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione dei servizi, piani territoriali per l’occupazione, reti territoriali di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinarioconciliazione). 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto Piano di polo logistico (i.e. “grande logistica”) Zona, infine, rappresenta efficace azione di governance, intesa come sistema di governo allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in Comune di Valsamoggia contesti dinamici e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta in fregio all’autostrada A1 e il suo ampliamento, per realizzare un insediamento logistico di circa 91.500 mq. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi, e 8,6 di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa di ST costituita dalla nuova viabilità). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione di un intervento privato di rilevante interesse pubblico in virtù degli interventi di rigenerazione ivi contemplati, che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area da tempo dismessa, versante in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura per la logistica di vaste dimensioni, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosfera, acustica e traffico sulle reti urbanesoggettivamente complessi. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessato, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellano, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente Accordo. 9. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.

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Samples: Accordo Di Programma

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma ha, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinario). 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal Comune di Valsamoggia, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi di celerità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico Parco agroalimentare “X.X.Xx. (i.e. “grande logistica”) in Comune di Valsamoggia Fabbrica Italiana Contadina)” e gli altri interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”nel comparto Area CAAB soggetto a PIP vigente. Il progetto prevede si inquadra nel più complessivo insieme di trasformazioni urbanistiche finalizzate alla riqualificazione delle aree a nord del quartiere San Donato (Aree annesse a sud, area Pioppe, area ex Asam, oltre ad altri interventi in essere e programmati (rigenerazione del Pilastro; miglioramento dei collegamenti attraverso il trasporto pubblico locale; politiche dei servizi)). L'Accordo individua i caratteri ed i parametri urbanistici del Progetto con variazione dei seguenti strumenti urbanistici: per la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta in fregio all’autostrada A1 e il suo ampliamentoCittà Metropolitana PTCP-POIC, per realizzare un insediamento logistico il Comune PSC, POC e PIP, RUE parte grafica e PIP vigente dell'area CAM (con esclusione della porzione di circa 91.500 mqcomparto ove ha sede il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna che non è interessato dalle varianti urbanistiche) e conseguente implementazione della tipologia degli insediamenti commerciali insediabili. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi, e 8,6 di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa di ST costituita dalla nuova viabilità). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione di un intervento privato di rilevante interesse pubblico in virtù degli interventi di rigenerazione ivi contemplati, che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area da tempo dismessa, versante in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura per la logistica di vaste dimensioni, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosfera, acustica e traffico sulle reti urbane. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove In particolare vengono determinate: le dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessatole opere di mitigazione da realizzare e le loro tempistiche, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellanole superfici utili massime ammissibili, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente Accordo. 9le destinazioni d'uso ammissibili. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.Comparto Area CAAB viene suddiviso in 6 sub-comparti:

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Samples: Accordo Di Programma

Oggetto dell’Accordo di Programma. 1. Il presente Accordo di Programma è stipulato ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24/2017, in coerenza con i principi di cui all’art. 11 Legge n. 241/1990. Esso produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (PSC, POC, RUE) del Comune di Valsamoggia e della Città Metropolitana di Bologna (PTM e PUMS) nei termini meglio indicati negli elaborati tecnici annessi all’Accordo medesimo. 2. L’Accordo di Programma haha come oggetto la definizione delle procedure, altresì, valenza di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’attuazione dei costi e delle modalità per la realizzazione e gestione degli interventi pubblici e privati ivi previsti e approva altresì i progetti definitivi delle opere previste a relativo corredo. 3. L’approvazione “INTERVENTI NECESSARI ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI GEROSA” elencati nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza relativamente alle opere previste accordo e comporta ai sensi del comma 10 dell’art. 60 della LR 24/2017 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (i.e. opere di urbanizzazione primaria, dotazioni territoriali e opere pubbliche come di seguito meglio descrittodi prevista realizzazione a titolo di contributo di sostenibilità e straordinario).riepilogati in funzione dei possibili finanziamenti: 4. L’attuazione dell’Accordo di Programma è definita dalle tempistiche indicate all’art…. e nello specifico Cronoprogramma ivi annesso. L’eventuale esproprio delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi A) Interventi di cui sopra sarà curato direttamente dal ai fondi FEAR PSR 2014-2020_SM 7.5: a.1) Realizzazione di un'area attrezzata denominata "Pump Track" per la pratica della mountain bike per adulti e bambini dotata di ufficio Info Point, servizi igienici e parcheggi nel Comune di ValsamoggiaMontemonaco; a.2) Realizzazione di aree attrezzate picnic con giochi ludici, ovvero dagli altri Enti competenti che uniformeranno la propria attività a principi postazioni barbecue, servizi igienici e chiosco con punto vendita nei Comuni di celeritàMontemonaco e Comunanza; a.3) Realizzazione di un “Parco avventura Easy” per bambini nel Comune di Comunanza; a.4) Realizzazione di due pontili per l'attracco di idrovolanti, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei disposti del DPR 327/2001.canoe e kayak con relativo ufficio dotato di postazione radio e servizi igienici nei Comuni di Comunanza e Montemonaco; 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione e l’approvazione dell’Accordo B) Interventi di Programma sono intervenute secondo l’iter procedimentale previsto dall’art. 60 della Legge Regionale Xxxxxxcui ai fondi FEAR PSR 2014-Romagna n.24/2017, ed hanno formato oggetto delle forme di partecipazione, di pubblicità, di controllo e di valutazione previste nella citata legge regionale. 6. Oggetto del presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante agli strumenti di pianificazione indicati al precedente comma 1, è la tempestiva, organica e coordinata attuazione delle previsioni ivi contenute. 7. Il presente Accordo disciplina la realizzazione del progetto di polo logistico (i.e. “grande logistica”) 2020_SM 7.5 in Comune di Valsamoggia Montegallo e gli interventi infrastrutturali da attuare per l’inserimento del complesso nell’ambito territoriale collegato al casello autostradale “Valsamoggia”. Il progetto prevede la rigenerazione dell’area dismessa dell’ex stabilimento “Beghelli” posta Montemonaco ma in fregio all’autostrada A1 parte fuori dall’area demaniale gestita dal Consorzio: b.1) Realizzazione di una struttura osservatorio astronomico e il suo ampliamento, per realizzare un insediamento logistico di circa 91.500 mq. di SU a valere su una ST complessiva di circa 19 ha, di cui 10,4 insediati e dismessi, e 8,6 di nuovo insediamento (oltre a 16.500 mq. circa di ST costituita dalla nuova viabilità). La finalità dell’Accordo si sostanzia nell’attuazione ripristino di un intervento privato sentiero esistente di rilevante interesse pubblico collegamento tra il Lago di Gerosa e la Fraz. Propezzano di Montegallo; C) Intervento in virtù degli interventi Comune di rigenerazione ivi contemplati, Montemonaco: c.1) Struttura polivalente; D) Interventi in Comune di Montefortino: d.1) Molo per canoe; d.2) Spazio attrezzato/mercatino prodotti tipici; E) Interventi futuri: e.1) Future opere da realizzare in prossimità del lago da parte dei soggetti firmatari della presente convenzione sia in forma singola che prevedono, tra l’altro, il recupero di un’area associata; e.2) Servizi ed infrastrutture da tempo dismessa, versante realizzare in condizioni di progressivo degrado e di obsolescenza funzionale. Le caratteristiche prossimità del progetto sono puntualmente descritte negli elaborati dell’Accordo e lo stesso garantirà la possibilità di dotare il territorio dell’area metropolitana bolognese di una infrastruttura lago per la logistica di vaste dimensionisua piena fruibilità, direttamente collegata al vicino casello autostradale di Valsamoggia e alla grande viabilità metropolitana attraverso la Nuova Bazzanese. La localizzazione particolarmente favorevole fa ritenere che gli effetti di ridistribuzione del traffico delle merci comporteranno benefici significativi di riduzione del traffico pesante nell’area urbana e di conseguente rilevante riduzione dei percorsi dei mezzi e degli impatti sulle componenti atmosferaquali parcheggi, acustica e traffico sulle reti urbanestrade, ecc. 8. L’intervento previsto nell’Accordo di Programma concorre inoltre, attraverso nuove dotazioni territoriali, alla qualificazione del contesto territoriale interessato, con riferimento tra l’altro al collegamento diretto con un tratto di nuova viabilità alla SP 88 (bretella di collegamento Nuova Bazzanese – casello autostradale di Valsamoggia) ed al percorso ciclabile che collegherà la Via Cassola dalla nuova rotatoria alla stazione ferroviaria di Crespellano, con un tracciato che dalla via Cassoletta si sviluppa lungo via Don Minzoni e si raccorda a sud, presso l’incrocio con via Calamandrei, con la pista ciclabile già realizzata in via della Stazione; dette opere saranno realizzate a totale carico del soggetto proponente (con scomputo del contributo straordinario, come meglio specificato all’art.5, lett. B), secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla normativa vigente all’atto dell’effettuazione degli interventi. Di notevole interesse è infine l’impatto occupazionale incrementale diretto degli investimenti attivati che viene stimato in 150 unità come si evince dagli elaborati di progetto allegati al presente Accordo. 9. Il presente Accordo comporta ai sensi dell’art. xxx della LR 24/2017 un consumo di suolo pari a 10,32 ha, comprensivi di 1,65 ha interessati dalla nuova viabilità pubblica.

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