Common use of OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI Clause in Contracts

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI. 1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell’Azienda e si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato. 2. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell’obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell’appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni. 3. Gli appalti, di norma, sono altresì regolati da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali disciplinano gli aspetti peculiari della fornitura o del servizio cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto, nel formulare la proposta di Delibera/Determinazione a contrarre, se necessario, può specificare le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA. 4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale. 5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, lettera invito, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili. 6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, o di spedizione (momento di riferimento: pec protocollata) degli avvisi o degli inviti per gli appalti sotto soglia europea; in relazione alla disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto o escluso dalla legge e/o dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal presente capitolato generale si applicano, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove dev’essere eseguito il contratto (in ipotesi di contratti applicabili in tutte le Aree, si fa riferimento a Sassari, sede dell'Azienda). 7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente, ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d’appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo. 8. L’Azienda consente all’Appaltatore l’accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell’indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 9. Nei casi previsti dal comma precedente, l’Azienda designa l’Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui individuato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy. 10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina "incaricato del trattamento", il personale che, nell’ambito dell’appalto, deve, per l’esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati (art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03). 11. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto. 12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all’Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.

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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Capitolato Generale d'Appalto, Letter of Invitation/Disciplinary of Tender

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI. 1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell’Azienda dell’Asl di Olbia e si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato. 2. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell’obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell’appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni. 3. Gli appalti, di norma, sono appalti possono essere regolati altresì regolati da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali disciplinano gli possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura o del servizio cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto, nel formulare la proposta di Delibera/Determinazione a contrarre, se necessario, necessario può specificare le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA. 4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale. 5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, lettera invito, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili. 6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, o di spedizione (momento di riferimento: pec protocollata) degli avvisi o degli inviti per gli appalti sotto soglia europea; in relazione alla disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto o escluso dalla legge e/o dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal presente capitolato generale si applicano, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove dev’essere eseguito il contratto (in ipotesi di contratti applicabili in tutte le Aree, si fa riferimento a Sassari, sede dell'Azienda)contratto. 7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente, immediatamente ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d’appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo. 8. L’Azienda consente all’Appaltatore l’accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell’indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 9. Nei casi previsti dal comma precedente, l’Azienda designa l’Appaltatore, nella persona persone del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui individuatodesignato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy. 10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina "incaricato del trattamento", il personale che, nell’ambito dell’appalto, deve, per l’esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati (artai sensi dell’art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03), “incaricato del trattamento” dal D.Lgs 196/2003. 11. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto. 12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all’Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.

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