Prot. All’operatore economico
Prot. All’operatore economico
Ditta Service Live s.r.l. abilitato su SARDEGNA CAT
Oggetto: LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA.
Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016, su Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, per l’acquisizione di “manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di”, per l’anno 2020).
ZBB2AE565C
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, il Responsabile della Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi della ATS Sardegna.
L’Azienda provvederà a nominare il RUP e/o il DEC (Direttore esecuzione contratto) relativamente alla fase di esecuzione del contratto.
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Art. 1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CASI DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO
1.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n° del ,
intende procedere all’espletamento, sulla Piattaforma del Mercato Elettronico Regionale SARDEGNA CAT, di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per la fornitura di quanto indicato nel successivo art. 2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO.
Numero CIG (codice di identificazione gara) | Vedi successivo punto b) della lettera d’invito |
Tipo procedura | PROCEDURA NEGOZIATA, a norma della presente lettera d’invito – disciplinare di gara |
modalità di gara | con le modalità all’art. 63 co. 2 lett. b) nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016 |
Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta - secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare di gara e nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT, secondo la normativa che trova applicazione nella citata piattaforma, inviandola sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx improrogabilmente entro e non oltre la data e l’ora che verranno stabilite nella richiesta di offerta.
Direzione Generale
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 (Xxxxxx Xxxxx) 00000 Xxxxxxx
xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903
C.F. 92005870909
DIPARTIMENTO ICT
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
X.X. Sistemi Informativi Amministrativi
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
In particolare l’operatore economico concorrente dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnico informatica:
a) Firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e altra normativa di riferimento;
b) abilitarsi al portale SardegnaCat, indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.
Dovranno essere presentati a pena di esclusione e esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma, in formato elettronico e (ove previsto) sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e altra normativa di riferimento, i seguenti documenti nei modi e nel termine perentorio indicato nella Piattaforma Telematica “SardegnaCat”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura:
1. BUSTA A : Documentazione amministrativa e Documentazione tecnica
2. BUSTA B : Offerta economica
All’interno degli appositi campi della presente procedura sul portale “SardegnaCat” dovranno essere inserite, a
pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate,
Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello DGUE per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici per il possesso requisiti di partecipazione alla gara rif. “ ALLEGATO 2 - ALLEGATO DGUE.
Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un suo documento di identità personale in corso di validità;
E ’ richiesta obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi del DGUE: PARTE II, III, VI
Per la PARTE IV – α compilare solo
A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE) COMPILARE SOLO:
N. 1 (iscrizione nel Registro delle imprese - ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
- presso la competente C.C.I.A.A. di ……................……nel Registro delle Imprese dal ...…..........…….............
al ...…..........…….............al N° ......……...………………....... per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara; forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica): …………………………………….
(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative)
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) COMPILARE SOLO: N. 1b)
(art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 “Capacità tecnica e professionale ")
l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 esercizi (indicati nel punto precedente) con la
descrizione dell’esatto oggetto, il rispettivo importo, XXX xxxxxxx, date e destinatari:
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Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
esercizio | IMPORTO principali forniture, iva esclusa | OGGETTO | DESTINATARIO PUBBLICO o PRIVATO |
N. 10 indicazioni relative a eventuale subappalto.
b) ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2 – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA;
c) QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI (esclusivamente se dovuta) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente importo:
N. LOTTO | N° CIG | importo | Importo a base d’asta per la durata di un anno |
1 | ZBB2AE565C
| NON DOVUTO | € 7.000,00 |
Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità:
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxx.xx) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
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Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 (Xxxxxx Xxxxx) 00000 Xxxxxxx
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Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
d) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta
siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.
e) EVENTUALE DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se dovuta,secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto forma di cauzione o fideiussione.;
f) PATTO DI INTEGRITA’:unito alla presente (allegato 4).
Tale documento, ai sensi del comma 17 dell’art. 1 della Legge 190/06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, deve essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale.
g)DICHIARAZIONE CONFORMITA ATTI come da (allegato 7).
La tipologia di svolgimento dell’appalto o dello specifico lotto è riconducibile alla fattispecie di servizio comprendente la fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione di durata inferiore ai cinque uomini giorno (fino a 40 ore lavorative da calcolare nell’arco di un anno), si tratta pertanto di attività non soggette a Valutazione Ricognitiva dei Rischi Standard per le quali i costi dei rischi da interferenze sono pari a zero
Il Patto d’integrità è parte integrante del contratto di fornitura.
BUSTA A: dovrà inoltre contenere la DOCUMENTAZIONE TECNICA con una precisa e completa descrizione dei servizi offerti, corredata da tutti gli elementi ritenuti essenziali, precisamente: schede tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, contenenti la definizione delle caratteristiche, e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. La denominazione e la codifica dei beni presenti nelle schede tecniche deve corrispondere rigorosamente a quella indicata all’offerta economica.
SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza art. 53 nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016. In base a quanto disposto dall’art. 53 co. 5 lett. a) nuovo codice degli appalti D.lgs 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti interessate dell’offerta.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma
essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
BUSTA B: dovrà contenere obbligatoriamente l’OFFERTA ECONOMICA inserita al portale telematico, nonché il modulo offerta economica allegato 5) compilato datato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta.
1.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Ferme restando le previsioni dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, e le cause di esclusione espressamente previste dal
presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla presente gara i Concorrenti che presentino un’offerta:
a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara;
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b) superiore all’importo posto a base di gara;
c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;
d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel, Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;
e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni specificate nel, Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;
f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, documentazione di gara e relativi allegati, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nei predetti documenti della procedura;
g) incompleta e/o parziale. Nel caso di offerta per lotto formato da più prodotti, la partecipazione alla gara è consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutti i relativi prodotti richiesti nell’all. 1- descrizione fornitura del presente Disciplinare.
Saranno, ulteriormente, esclusi dalla gara i Concorrenti:
1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto;
3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella documentazione di gara, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
1.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere
sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.
Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
L’oggetto della presente procedura è costituito dall’acquisizione della fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di in uso presso la ASSL di Oristano.
***
La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una corretta esecuzione ed il buon funzionamento del sistema fornito.
La fornitura avrà la durata di UN ANNO stabilendo l’effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in apposita contratto.
Si applica l’eventuale opzione di proroga per mesi 4 (quattro) ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.lgs. 50/2016.
Direzione Generale
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La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
In particolare:
Sicurezza: il sistema deve possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che possano compromettere l’analisi e il corretto riconoscimento degli eventi
Le specifiche generali per i materiali di consumo sono le seguenti:
Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono:
essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto nell’allegato elenco: “Descrizione della Fornitura”. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la
clausola “o equivalente” .
Art. 4 - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, avrà validità di 180 giorni dalla data di
presentazione, e dovrà essere presentata compilando l’allegato 5) MODULO OFFERTA ECONOMICA.
Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base d’asta della presente procedura. Nel caso il
concorrente avanzasse offerta economica superiore l’intera offerta dovrà essere ritenuta non valida.
La ditta, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente le clausole del presente Disciplinare
Nell’offerta, che deve comprendere l’espressa dichiarazione di impegno alla consegna della fornitura non devono essere quantificati oneri ulteriori a quanto richiesto. Il prezzo complessivo si intende comprensivo della consegna in locazione, manutenzione, e tutte le spese necessarie alla posa in opera e al collaudo, nonché di qualsivoglia servizio e fornitura necessario e/o utile per il regolare funzionamento. E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Le condizioni economiche sono quelle offerte dall’Operatore Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l’Operatore Economico per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA
L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato nella precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base d’asta della presente procedura negoziata.
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La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel caso in cui sussistano i presupposti di legge. I n tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata .
La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà essere
prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
essere irrevocabile,
prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al
disposto di cui all’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016).
La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della stipula del contratto.
Art. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena
l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta
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certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.
Art. 7 MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile, secondo il criterio del minor prezzo.
L’ATS Sardegna si riserva il diritto:
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata.
Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura negoziata sul portale CAT SARDEGNA.
La gara si svolge nelle seguenti fasi:
Accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei modi e termini di cui al portale CAT Sardegna, apertura e verifica dell’esistenza e della regolarità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica;
apertura busta A – QUALIFICA contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità del contenuto;
Apertura della busta B – TECNICA ED ECONOMICA contenente le specifiche documentazioni e verifica della regolarità del contenuto; l’autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura per l’accertamento della conformità e si valuterà la congruità dell’offerta economica..
Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale.
Art. 8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’ATS Sardegna, in esito alle operazioni di gara, procederà:
alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura in capo
all’aggiudicatario provvisorio, come previsto nel Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016;
a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizione, nei confronti
dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia.
L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, subordinata alle valutazioni dell’ATS Sardegna connesse al favorevole esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.
Art. 9 CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ
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X.X. Sistemi Informativi Amministrativi
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
L’avvio del servizio di manutenzione deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal
r icevimento dei Buoni d’ordine.
Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.
L’Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d’ordine, a dare immediata comunicazione scritta all’Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente impossibilitato alla fornitura del servizio richiesto, precisando la causa di indisponibilità.
Art. 10 VICENDE SOGGETTIVE
Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all’aggiudicazione, intervengano modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 e delle eventuali altre norme applicabili dello stesso codice, l’operatore Economico aggiudicatario e il soggetto risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Azienda.
L’Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, e in presenza dei presupposti di legge, alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall’avvenuta modificazione.
Art. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente bancario/postale intestato all’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese
coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.
Art. 12 CONTROVERSIE
Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro competente è esclusivamente quello di Sassari.
16- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
2. il titolare dei dati è l’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna.
Direzione Generale
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 (Xxxxxx Xxxxx) 00000 Xxxxxxx
xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903
C.F. 92005870909
DIPARTIMENTO ICT
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
X.X. Sistemi Informativi Amministrativi
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Art. 13 CODICE ETICO
Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codicedi comportamento dei dipendenti pubblici approvato Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 501 del 29.06.2017.A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario del lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il regolamento è visionabile e scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti generali del sito aziendale.
Art. 14 NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia, in ordine di priorità: se esistente, alla normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; alla normativa civilistica.
Art. 15 RICHIESTE DI CHIARIMENTI
L’operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti, secondo le modalità ed i termini perentori pubblicati nella piattaforma elettronica regionale “SardegnaCat”.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le comunicazioni fornite verranno pubblicate prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed andranno ad integrare la lexspecialis, con effetto dalla data della loro pubblicazione sulla piattaforma telematica, ai fini della partecipazione alla procedura.
Art. 16 PATTO DI INTEGRITA’
Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d’Integrità è allegato al presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione.
Art. 17 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO
Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale, come meglio specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre.
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.
Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sul forum di gara;
Direzione Generale
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 (Xxxxxx Xxxxx) 00000 Xxxxxxx
xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903
C.F. 92005870909
DIPARTIMENTO ICT
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
X.X. Sistemi Informativi Amministrativi
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
d) offerta tecnico – economica accettata;
e) eventuali personalizzazioni richieste dalla singola Azienda in conformità a quanto previsto dal presente CSA. La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo acquisto.
S.C. Sistemi Informativi Amministrativi – Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna | |
Referente per la procedura | Xxxxxxx Xxxx |
Telefono | 000 0000000 |
Il Responsabile della Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi – Dipartimento ICT
Allegati:
Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara:
ALL. 1 DGUE;
ALL. 2 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE;
ALL. 3 TER ISTRUZIONI DGUE;
ALL. 4 PATTO D’INTEGRITA’;
ALL. 5 MODULO OFFERTA ECONOMICA;
ALL. 6 CGA;
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXX Data: 2020.01.07 11:08:56 +01'00'
ALL. 7 DICHIARAZIONE CONFORMITA ATTI;
ALL. 8 ISTRUZIONI OPERATIVE SARDEGNACAT.
Direzione Generale
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 (Xxxxxx Xxxxx) 00000 Xxxxxxx
xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903
C.F. 92005870909
DIPARTIMENTO ICT
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
X.X. Sistemi Informativi Amministrativi
Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Tel. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO DGUE
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Identità del committente (1) | Risposta: ATS Sardegna — ASSL 8 Cagliari |
Nome: Codice fiscale | ATS Sardegna — ASSL 8 Cagliari 92005870909 |
Di quale appalto si tratta? | Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016, su Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, per l’acquisizione di “manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di”, per l’anno 2020. |
Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): | Manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di”, per 12 mesi per l’Azienda per la Tutela della Salute ATS |
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): | [ ] |
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) | [ CIG ZBB2AE565C ] [ ] [ ] |
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
(1) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(2) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
(3) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
1
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi | Risposta: | |
Nome: | [ | ] |
Partita IVA, se applicabile: | [ | ] |
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile | [ | ] |
Indirizzo postale: | [……………] | |
Persone di contatto (4): | [……………] | |
Telefono: | [……………] | |
PEC o e-mail: | [……………] | |
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): | [……………] | |
Informazioni generali: | Risposta: | |
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? | [ ] Sì [ ] No | |
Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' | [ ] Sì [ ] No | |
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di | ||
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? | ||
In caso affermativo, | ||
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? | [……………] | |
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o | ||
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: | ||
[…………....] | ||
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile a) [… ] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…][……….…] c) [ ] |
(4) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(5) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(6) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(7) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
2
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | d) [ ] Sì [ ] No e) [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [………..…][…………][……….…][……….…] |
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No a) [… ] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…][……….…] c) […………..…] d) [ ] Sì [ ] No |
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. | |
Forma della partecipazione: | Risposta: |
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. | |
In caso affermativo: | |
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, | |
XXXX, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, | |
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): | a): [ ] |
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: | |
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: | b): [ ] |
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un | c): [ ] |
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. | d): [ ] |
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(9) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
3
Lotti | Risposta: |
Indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta: |
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti: | Risposta: |
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: | […………….]; […………….] |
Posizione/Titolo ad agire: | [………….…] |
Indirizzo postale: | [………….…] |
Telefono: | [………….…] |
E-mail: | […………….] |
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): | [………….…] |
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento: | Risposta: |
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | [ ]Sì [ ]No [………….…] [………….…] |
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. |
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore: | Risposta: |
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare (tipologia) e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: | [ ]Sì [ ]No [……………….] [……………….] |
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
4
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)
2. Corruzione(11)
3. Frode(12);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) CODICE
7.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): | Risposta: |
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) |
In caso affermativo, indicare (17): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: | a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, xxxxxxxx 00 [ ], xxxxxx:[ ] x) [……] c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ], |
(10) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(11) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(12 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(13) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(14) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(15) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0000/000/XXX (XX L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(16) Ripetere tante volte quanto necessario.
(17) Ripetere tante volte quanto necessario.
5
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][…….…][……..…][……..…] |
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: | [……..…] |
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): | Risposta: | |
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | [ ] Sì [ ] No | |
In caso negativo, indicare: | Imposte/tasse | Contributi previdenziali |
a) Paese o Stato membro interessato | a) [ ] | a) [ ] |
b) Di quale importo si tratta | b) [ ] | b) [ ] |
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: | ||
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: | c1) [ ] Sì [ ] No | c1) [ ] Sì [ ] No |
Tale decisione è definitiva e vincolante? | - [ ] Sì [ ] No | - [ ] Sì [ ] No |
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. | - [………………] | - [………………] |
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita | - [………………] | - [………………] |
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del | ||
periodo d'esclusione: | ||
2) In altro modo? Specificare: | c2) [ ] | c2) [ ] |
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi | d) [ ] Sì [ ] No | d) [ ] Sì [ ] No |
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
6
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? | In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [……] | In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [……] |
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)(19): [……………][……………][…………..…] |
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali | Risposta: |
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: | |
1) L’operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No |
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
[……..…][…….…][……..…][……..…] | |
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: | |
a) fallimento | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [………..…] [… ] |
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [… ] |
[ ] Sì [ ] No | |
[ ] Sì [ ] No | |
[ ] Sì [ ] No | |
[ ] Sì [ ] No | |
[ ] Sì [ ] No | |
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [… ] | |
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: | [ ] Sì [ ] No [………………] |
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: | |
1) L’operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[……..…][…….…][……..…][……..…] | |
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: | [ ] Sì [ ] No [………….] |
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: | [ ] Sì [ ] No […………………] |
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
(22) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 | Risposta: |
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) |
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? | |
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, | [ ] Sì [ ] No |
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
(Articolo 80, comma 5, lettera f); | [………..…][……….…][……….…] |
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa | [ ] Sì [ ] No |
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di | Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, |
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione | indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento |
(Articolo 80, comma 5, lettera g); | preciso della documentazione): |
[………..…][……….…][……….…] | |
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo : | |
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione: | [………..…][……….…][……….…] |
- la violazione è stata rimossa ? | [ ] Sì [ ] No |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, | |
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento | |
preciso della documentazione): | |
[………..…][……….…][……….…] | |
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); | [ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento |
preciso della documentazione): | |
[………..…][……….…][……….…] | |
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 | |
indicare le motivazioni: | |
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ] | |
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge | [ ] Xx [ ] Xx |
00 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge | |
12 luglio 1991, n. 203? |
(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] [ ] Sì [ ] No |
7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | [ ] Sì [ ] No |
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:
: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti | Risposta |
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: | [ ] Sì [ ] No |
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità | Risposta |
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) | [………….…] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[…………][……..…][…………] | |
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……….…][…………] |
(25) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria | Risposta: |
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […….…][……..…][……..…] |
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (27): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][…………] |
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: | [……] |
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e valore) [……], [……] (30) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…] |
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: | [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][ ] |
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: | [……] |
(26) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(28) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(29) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(30) Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][……….…][………..…] |
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali | Risposta: | |||||
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: | Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][………..…][……….…] | |||||
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(32): | Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [……………..] | |||||
Descrizione | importi | date | destinatari | |||
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), | [……..……] | |||||
citando in particolare quelli responsabili del controllo della | ||||||
qualità: | ||||||
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per | [……….…] | |||||
l'esecuzione dei lavori: | ||||||
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: | [……….…] | |||||
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto: | [……….…] | |||||
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? | [ ] Sì [ ] No | |||||
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: |
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: | a) [ ] b) [ ] |
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: | […………..…] |
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il | Anno, organico medio annuo: |
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: | […………],[……..…], |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…], | |
Anno, numero di dirigenti | |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…] | |
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti: | […………] |
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(35) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto: | […………] |
11) Per gli appalti pubblici di forniture: | |
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; | [ ] Sì [ ] No |
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. | [ ] Sì [ ] No |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[……….…][……….…][…………] | |
12) Per gli appalti pubblici di forniture: | |
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? | [ ] Sì [ ] No |
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: | […………….…] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][………….…][ ] |
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: | [……] |
(35) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………..][……….…][………..…] |
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale | Risposta: |
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? | [ ] Sì [ ] No |
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: | [………..…] […….……] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[……..…][…………][…………] | |
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No [………..…] […………] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……..…][……..…] |
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero | Risposta: |
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato : | […………….] |
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: | [ ] Sì [ ] No (37) |
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[………..…][……………][……………](38) |
Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [… ]
(36) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(37) Ripetere tante volte quanto necessario.
(38) Ripetere tante volte quanto necessario.
(39) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(40) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo xxxxx, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO AMMINISTRATIVO – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016, su Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, per l’acquisizione di “manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di”, per l’anno 2020. ZBB2AE565C
Spett.le
ATS SARDEGNA
Il sottoscritto nato a
il in qualità di (in caso di concorrente costituito in forma di impresa specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc)
dell’impresa
con sede in
Via/Piazza cod.fisca le P.IVA
Numero di posizione INPS : ; Sede INPS:
Numero di posizione INAIL: Sede INAIL:
ripetere, in caso di soggetti in composizione plurima, art. 45 D.Lgs 50/2016
consapevole/i delle conseguenze amministrative, civili e penali delle dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà
DICHIARA/NO
la piena integrale conoscenza delle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna, dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal disciplinare telematico, dalle comunicazioni della
S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per firma e deposito delle offerte;
l’accettazione incondizionata delle regole previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, dal Capitolato Generale d’appalto per le forniture e i servizi di ATS Sardegna e dalle comunicazioni della S.A. pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti alle condizioni contrattuali;
che non potrà vantare, nei confronti dell’ ATS Sardegna e delle altre Aziende del SSR, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto;
che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
l’espressa accettazione della disciplina sulla cessione dei crediti, di cui all’art. 12 del CGA,
commi da 12 a 17 compresi;
la consapevolezza che i prezzi rimarranno fermi per il primo anno di durata dell’appalto, mentre, dal secondo anno d’appalto sarà possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 1664 del C.C. (art. 12 c. 6 del CGA);
che l’impresa non partecipa alla gara in forma individuale e, contestualmente, in raggruppamento, consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, consorzi, GEIE o altro soggetto plurimo;
che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro [pantouflage- revolving doors]), questa Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
di accettare che le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente attraverso mail all’indirizzo registrato sulla piattaforma Net4market - CSAmed, o, solo nel caso di malfunzionamenti del sistema, all’altro indirizzo indicato nell'istanza di ammissione; precisando di essere consapevole che: a) l’operatore economico, con l’iscrizione sulla piattaforma messa a disposizione da Net4market - CSAmed e l’abilitazione alla gara in oggetto, elegge automaticamente domicilio nell’apposito “sistema di messaggistica” riservato ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la gara per cui ha richiesto l’abilitazione;
b) l’operatore economico elegge, altresì, domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica che indica al momento dell’iscrizione alla piattaforma Net4market
- CSAmed cosicché tutte le comunicazioni individuali inerenti la gara saranno inviate ad uno degli indirizzi indicati, attraverso la piattaforma Net4market - CSAmed
l’impegno a informare il Servizio Aziendale di riferimento e il RUP su eventuali rischi specifici
della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa di ATS
Sardegna o delle altre Aziende del SSR che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del
personale dell’ Azienda, indicando un referente;
il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta è il seguente
(ripetere se necessario) e il numero di dipendenti dell’Impresa riferiti a tale Contratto Collettivo Nazionale è il seguente: (ripetere se necessario).
(eventuale) ai sensi dell'art. 00 x. 0 xxxx. x) xxx Xxxxxx, xx dichiara che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta / della seguente parte dell'offerta tecnica
costituiscono segreto tecnico / commerciale per i seguenti motivi:
com'è comprovato da solo in presenza di precedente motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente interessato, salvo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo del Codice(*).
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ':
N.B: LE SEGUENTI DICHIARAZIONI INERENTI I SOCI DI SOCIETÀ DEVONO ESSERE RESE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 DELL'ART. 80 DEL D.LGS 50/2016
che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
%
%
totale 100 %
che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
a favore di ,
a favore di , (oppure)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;
che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
per conto di
per conto di (oppure)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio.
IN ORDINE AL RILASCIO DI CAUZIONE PROVVISORIA:
(N.B: il concorrente dovrà rendere, se del caso, le sole dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti idonei a garantire la riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)
1. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia corredata da dichiarazione di conformità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del cinquanta per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 in corso di validità rilasciata in data da con scadenza e avente numero ;
2. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso della registrazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in corso di validità rilasciata in data da
con scadenza e avente numero ;
3. (in alternativa al punto precedente ed eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente certificatore circa il possesso della certificazione medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità rilasciata in data da con scadenza e avente numero ;
4. <NB compilare solo nel caso in cui nell’appalto da aggiudicare vi siano beni e servizi il cui valore nell’appalto costituisca almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, rispetto ai quali sia possibile l’apposizione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE): (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’etichetta ecologica dell'Unione europea (UE Ecolabel) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’etichetta medesima): che al fine di poter fruire della riduzione del 20 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, rilasciato in data da
con scadenza e avente numero per un quantitativo di beni pari
almeno al 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto>;
5. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima) che al fine di poter fruire della riduzione del 15 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso
- dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure in alternativa
- di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
6. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del rating di legalità corredata da dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione dell’ente competente circa il possesso dell’inventario o dell’impronta climatica medesima): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa alla data di presentazione dell’offerta è in possesso del rating di legalità ;
7. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso del modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato con delibera del dal Consiglio di (eventuale specificare se il modello è pubblicato su un sito web: pubblicato sul sito );
8. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione social accountability 8000 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso della certificazione social accountability 8000 rilasciata in data da
con scadenza e avente numero ;
9. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs.
n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori rilasciata in data da con scadenza e avente n. ;
10. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione OHSAS 18001 con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione OHSAS 18001 rilasciata in data da con scadenza e avente numero
11. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 rilasciata in data da con scadenza _e avente numero ;
12. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della
riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici rilasciata in data da con scadenza e avente numero ;
13. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui non venga prodotta copia della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con dichiarazione di conformità all’originale): che al fine di poter fruire della riduzione del 30 per cento della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016, alla data di presentazione dell’offerta, l’Impresa è in possesso di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni rilasciata in data da
con scadenza e avente numero ;
14. (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a , presso ;
Si accettano incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal disciplinare di gara, dal D.T. e relativi allegati, dalle comunicazioni dell’Azienda pubblicate sul forum in pendenza del termine per il deposito delle offerte inerenti la procedura di gara.
(nella riga soprastante dichiarare: “SI ACCETTA” qualora l’offerente intenda accettare le suddette condizioni; “NON SI ACCETTA”, qualora l’offerente non intenda accettare le suddette condizioni)
RISERVA DI SUB APPALTO: SI
NO
ove si sia risposto "si", l'offerente deve:
- specificare le tipologie di prestazioni, con riferimento alla classificazione d'atti di gara, che intende subappaltare:
- indicare la terna di subappaltatori:
ULTERIORI DICHIARAZIONI RICHIESTE AI SOGGETTI IN COMPOSIZIONE PLURIMA (VEDASI ART. 45 DEL D.LGS 50/2016):
in caso di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o altri soggetti plurimi:
INDICARE LA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO E LA TIPOLOGIA DI AGGREGAZIONE (VERTICALE, ORIZZONTALE, MISTA):
(EVENTUALE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CONSORTILE) CHE IL CONCORRENTE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA NELLA SEGUENTE FORMA:
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016;
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; sia costituito che costituendo;
(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. N.
50/2016) CHE IL CONSORZIO È COMPOSTO DALLE SEGUENTI CONSORZIATE:
(IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D. LGS. N. 50/2016), IL CONSORZIO CONCORRE CON LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZIATE (SPECIFICARE QUALI):
(IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI ORDINARI COSTITUITI O COSTITUENDI):
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:
(indicare ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e Consorzi ordinari)
b) <in caso di gara divisa in Lotti Per il Lotto > che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:
1.
(denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo
(descrivere attività e/o servizi) (%)
2.
(denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata
(descrivere attività e/o servizi) (%)
3. (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziata
(descrivere attività e/o servizi) (%) (<NB in caso di gara divisa in Lotti aggiungere quanto segue:
QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA PARTECIPARE A PIÙ LOTTI:
i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;
ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione >)
c) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(*) NOTA BENE: la dichiarazione come considerata come non resa in caso di indeterminatezza in ordine alle motivazioni o di omessa allegazione delle prove a dimostrazione del fatto che si tratti di segreto tecnico o commerciale.
Si allega la seguente documentazione:
1) COPIA SCANNERIZZATA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE
DELL’ISTANZA E DICHIARAZIONI CONTESTUALI;
2) (EVENTUALE) COPIA SCANNERIZZATA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE E’
PROCURATORE
3) PER TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE VEDASI IL DISCIPLINARE DI GARA
DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA
T RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo.
I dati personali e sensibili forniti dagli offerenti saranno raccolti e trattati presso l’ATS Sardegna per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento concerne tutte le attività necessarie in relazione sia alla procedura di scelta del contraente e di instaurazione del rapporto contrattuale, sia alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'affidatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno inoltre acquisiti d’ufficio i dati personali e sensibili degli offerenti nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione vigente in relazione alle finalità di cui sopra (ad esempio, per le verifiche sulle relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà). Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 e previste dagli atti organizzativi interni attuativi di detto decreto legislativo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell’ATS Sardegna : Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentate pro tempore; Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi Dr. Xxxxxx Xxxxxxx; incaricato del trattamento dati Sig.ra Xxxxxxx Xxxx
Luogo e data
Timbro del Soggetto Partecipante Firma del Legale Rappresentante o procuratore dell’impresa
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2016
che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (2), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.
(2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.
(3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte.
(4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.
(5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.
(6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016
Per la Commissione Il presidente
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
ALLEGATO 1
Istruzioni
Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.
Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.
Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III (2) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (3). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx0/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx (4)) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.
Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudi cazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE (7).
(1) Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose …
(2) Informazioni sui motivi di esclusione.
(3) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE.
(4) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile
appena questa sarà pronta.
(5) La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse.
La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE).
Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.
(6) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell'operatore economico.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comuni cazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comuni cazione diversi da quelli elettronici (9).
Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.
Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione (10) sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).
Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari (11) e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri (12). Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.
L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.
(8) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.
(9) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il formato.xml).
(10) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo
stimato dei singoli lotti.
(11) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta un'infor mazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.
(12) Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte,
oppure, per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.
Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE (13) sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.
Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti interessati.
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.
Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione (15).
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per ge nerare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico.
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudica tore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico.
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
— Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
— Parte II. Informazioni sull'operatore economico
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(14) Cfr. parte II, sezione C.
(15) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione elettronica.
— Parte III. Criteri di esclusione:
— A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione).
— B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le ammini strazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).
— C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).
— D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.
— Parte IV. Criteri di selezione (16):
— α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
— A: Idoneità.
— B: Capacità economica e finanziaria.
— C: Capacità tecniche e professionali.
— D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (17) (18).
— Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (19).
— Parte VI. Dichiarazioni finali
(16) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).
(17) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostan zialmente identici.
(18) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i
partecipanti in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare in un modello di formulario.
(19) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è
previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a criteri o regole obiettivi e non discriminatori.
ALLEGATO 2
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
Parte III: Motivi di esclusione
Parte IV: Criteri di selezione
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
Parte VI: Dichiarazioni finali
PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1 ) Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della ATS Sardegna nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture nonché di tutti i contratti disciplinati dal D.lgs. 50/2016;
2) Il patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione fra la ATS Sardegna e gli operatori economici allo scopo di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza, lealtà ed integrità.
Art. 2 Efficacia del Patto
1) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto e deve essere ad essi allegato.
2) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è vincolata alla espressa accettazione del Patto di integrità. Tale condizione deve essere esplicitamene prevista nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito cui il Patto dovrà essere allegato. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei deve essere sottoscritta anche da ciascun consorziato o partecipante.
3) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo
105 del D.lgs. 50/2016.
4) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della ATS Sardegna al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
5) Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Art. 3
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) Xxxxxxxx di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) Dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della ATS;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990 e che altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
1
1) La ATS:
Art. 4
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
a. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della ATS Sardegna nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla ATS.
f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione della ATS.
g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
h. si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
i. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
1. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
2. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
3. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
4. enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
5. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2) La ATS si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 5
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) la ATS Sardegna individuerà con successivo regolamento interno le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
2
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5) la ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul “whistelblowing” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16/06/2015; le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.
Luogo e data
Il Direttore ATS Sardegna Il Legale Rappresentante della Ditta Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 3 e
nell’art. 5 c. 3 della presente scrittura.
Luogo e data
Il Legale Rappresentante della Ditta
(firma digitale apposta)
3
DIPARTIMENTO
Information & Communication Technology
STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi
Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016, su Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, per l’acquisizione di “manutenzione ed assistenza tecnica per il software Apus-Graph-Di”, per l’anno 2020. ZBB2AE565C
OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 5
IL/La sottoscritto/a
nato/a il a Prov.
in qualità di
dell' impresa
con sede legale in Prov
via CAP
codice fiscale n. con partita IVA n.
domiciliata, ai fini della presente gara, in Prov
via CAP
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
a) prezzo offerto per la fornitura del sistema informatico descritto nella lettera d’invito/disciplinare di
gara (XXX xxxxxxx):
(in cifre)
(in lettere)
b) valore complessivo dell’offerta (IVA inclusa):
(in cifre)
(in lettere)
Data
Il Rappresentante legale
Direzione Generale
Via Xxxxxx Xxxxx, 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari
xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903
C.F. 92005870909
DIPARTIMENTO ICT
Via Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
X.X. Xxstemi Informativi Amministrativi
Via Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Xxl. 000-0000000
e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
N.B.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti:
- Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- C.C. : codice civile;
- Azienda: ATS Sardegna;
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA : il presente Capitolato generale d’appalto
- CSA: Capitolato speciale d’appalto
- L.i : Lettera di invito
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento
- O.E.V : offerta economicamente più vantaggiosa
- P.P.B : Prezzo più basso
- D.R.F.: data ricevimento fattura
- AREA: Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; Area Socio Sanitaria Locale di Oristano; Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia;
INDICE
ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE –
TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
ART. 2 NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
ART. 5 NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI
FORNITURA
ART. 6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ART. 7 MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
ART. 8 CONVALIDA DEI SERVIZI
ART. 9 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI
ART. 10 PENALI
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI –
DIVIETO DI ANTICIPAZIONE - CESSIONE DEI CREDITI
ART. 13 SUBAPPALTO
ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
ART. 16 ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE
ART. 17 SCHEMA DI CONTRATTO - PATTO D’INTEGRITA’ - NORME FINALI E DI RINVIO
APPENDICE: CLAUSOLA TIPO RELATIVA A OPZIONE DI ESTENSIONE CONTRATTUALE, ESERCITABILE SIA IN AMBITO ATS, SIA A FAVORE DI ALTRE AZIENDE DEL SSR.
ART.1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell’Azienda e si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato.
2. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell’obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell’appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in
atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni.
3. Gli appalti, di norma, sono altresì regolati da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali disciplinano gli aspetti peculiari della fornitura o del servizio cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto, nel formulare la proposta di Delibera/Determinazione a contrarre, se necessario, può specificare le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA.
4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.
5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, lettera invito, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili.
6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, o di spedizione (momento di riferimento: pec protocollata) degli avvisi o degli inviti per gli appalti sotto soglia europea; in relazione alla disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto o escluso dalla legge e/o dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal presente capitolato generale si applicano, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove dev’essere eseguito il contratto (in ipotesi di contratti applicabili in tutte le Aree, si fa riferimento a Sassari, sede dell'Azienda).
7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente, ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di
nuove normative in corso d’appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo.
8. L’Azienda consente all’Appaltatore l’accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell’indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Nei casi previsti dal comma precedente, l’Azienda designa l’Appaltatore, nella persona del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui individuato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy.
10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina "incaricato del trattamento", il personale che, nell’ambito dell’appalto, deve, per l’esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati (art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03).
11. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto.
12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all’Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.
ART. 2 - NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nei contratti è la lingua italiana. Gli atti di gara possono prevedere, di norma per motivi di carattere tecnico, che specifici documenti siano prodotti in altra lingua di paese membro dell’Unione Europea, purchè accompagnati da traduzione e da attestazione di veridicità della traduzione da parte del concorrente.
2. In ogni fase del procedimento, fino alla stipulazione dei contratti, la procedura di aggiudicazione può essere interrotta, sospesa, revocata, annullata, modificata, anche, se necessario, differendo i termini di presentazione offerte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per ragioni di autotutela, senza che ciò comporti diritto dei concorrenti al risarcimento di danni e al rimborso di spese.
3. Fino a 7 giorni prima dello scadere del termine di presentazione offerte i concorrenti hanno l’obbligo di consultare il sito internet dell’Azienda (profilo del Committente) per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto.
4. In offerta dev’essere necessariamente indicato, ove occorra (ad esempio quindi sempre negli appalti di servizi e nei contratti misti quale quello di service), il CCNL applicato dall’Appaltatore in caso di aggiudicazione, necessario a vari fini (ad esempio verifica di anomalia dell’offerta, verifica in fase di esecuzione del rispetto degli obblighi contrattuali).
ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI.
1 . In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese
dall’offerente, poi aggiudicatario, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l’appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.
2. L’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, che di norma recepiscono, in ordine di prevalenza, i capitolati di gara, il progetto offerta accettato, e, per quanto ivi non previsto, gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo di esecuzione della prestazione (per gli appalti d'ambito territoriale dell'intera Sardegna, si fa riferimento alla CCIAA di Sassari).
3. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo correlato all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell’appaltatore, compensato dal prezzo d’aggiudicazione, anche se non previsto in atti di gara ed in offerta, se prevedibile al momento della formulazione dell’offerta secondo l’ordinaria diligenza e necessario per rendere l’obbligazione dedotta in contratto a regola d’arte. Tra questi obblighi, a titolo esemplificativo, rientrano i seguenti:
- l'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell’esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e/o durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione;
- l'appaltatore è obbligato a non intralciare, se non nei limiti dell’indispensabile, il
funzionamento dei servizi interessati all’esecuzione dell’appalto;
- l'appaltatore è obbligato a provvedere a tutte le pulizie necessarie, con le cadenze correlate al tipo di prestazione da eseguire (ad esempio, prima della consegna di una apparecchiatura, devono essere rimossi e smaltiti gli imballi, puliti i locali ove siano stati eventualmente eseguiti i lavori di posa in opera etc.);
- l’appaltatore ha l’obbligo, ove necessario, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento di apparecchiature fornite, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, l. 46/90), depositando infine le relative certificazioni;
- sono a carico dell’appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell’appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione dei beni trasportati per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
- nei limiti previsti dai CSA, è a carico dell’appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; in quei limiti, il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali indicazioni del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda;
- sono a carico dell’appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
- l’appaltatore ha l’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d’appalto, anche se non espressamente previsti;
- l’accesso alle strutture aziendali deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall’Azienda a mezzo del RUP o del Responsabile dell’esecuzione se nominato o da altro soggetto individuato dall’Azienda;
- in ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati prima del collaudo: certificazioni di conformità CE ed altre eventuali certificazioni necessarie; manuali d’uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana).
4. L’Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.
5. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento recante almeno cognome, nome e qualifica.
6. L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro, l’Aggiudicatario è obbligato:
- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali un’adeguata informazione e formazione sui rischi generali, propri dell’attività da svolgere, e specifici, propri dell’appalto affidato dall’Azienda, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- a fornire e ad assicurarsi che siano utilizzati dal personale a qualunque titolo impiegato in appalto tutti i DPI opportuni, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele secondo le migliori regole dell’arte, al fine di garantire l’incolumità delle persone addette a qualunque titolo all’appalto e dei terzi nonché per quanto possibile a evitare danni ad altri beni.
7. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario compensati dai prezzi d’appalto con la sola esclusione di eventuali oneri individuati nel DUVRI e, successivamente, nel piano esecutivo di sicurezza quando essi siano necessari; l’Aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell’Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d’impresa.
8. E’ facoltà dell’Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi dal 4 al 7 del presente articolo.
9. Salvo che non sia diversamente previsto da disposizioni particolari, in tutti i casi in cui il presente CGA fa riferimento a “giorni lavorativi”, si intendono lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso non festivi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,30/14,30 – 17,00 e 08,00-
13.00 il sabato.
10. L’appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni arrecati a persone (sia terzi che dipendenti della Azienda) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere in conseguenza dell’appalto, comunque cagionati.
11. Tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano
anche ai casi di consegna anticipata dell’appalto.
12. Ai sensi dell’art. 107 c. 7 del Codice, l’esecuzione del contratto d’appalto di servizi o di fornitura può essere sospesa, in tutto o in parte; ove la sospensione non superi 1/10 della durata contrattuale o un mese, essa è disposta con semplice comunicazione del Rup all’appaltatore e non implica il pagamento di alcun indennizzo o compenso, comunque denominato, all’appaltatore; qualora la sospensione duri fino ad ¼ della durata complessiva contrattuale o fino a 6 mesi, essa dev’essere disposta con determinazione dirigenziale e non implica alcun indennizzo o compenso, comunque denominato all’appaltatore. Qualora la sospensione superi detti termini dev’essere disposta con atto deliberativo dell’Azienda, acquisito assenso da parte dell’appaltatore che, in alternativa, può chiedere la risoluzione del contratto senza alcun indennizzo; in caso di opposizione dell’Azienda si applica quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 107. Durante i periodi di sospensione, oltre a non essere pagate prestazioni a misura, di norma non sono corrisposti canoni di nolo, di leasing, etc. La sospensione del contratto differisce il termine di scadenza dello stesso di un tempo coincidente con la durata della sospensione.
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI
C ONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata, secondo quanto previsto all’art. 32 comma 8 del Codice; costituisce, di norma, danno grave all’interesse pubblico che la stipulazione del contratto è destinata a soddisfare l’acquisizione di prestazioni da includere nel contratto stesso a prezzo maggiore, nell’ambito di diverso accordo contrattuale.
2. La stipulazione del contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge, salvo che in atti di gara sia stato specificato un diverso momento, ad esempio correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell’avvio della gara, o che Azienda e appaltatore non si siano diversamente accordati con patto scritto; in questi casi l’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nel tempo indicato.
3. Qualora ricorrano circostanze di cui al comma 8 dell’art. 32 del Codice che rendano possibile l’esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dall’Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il
R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l’esecuzione d’urgenza, ai sensi della
legislazione vigente.
4. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, il Responsabile del procedimento redige un verbale che deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell’esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.
5.L’aggiudicatario in contratto deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e- mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando, ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell’Azienda trasmittente.
6. Le eventuali sospensioni dell’esecuzione del contratto sono regolate dal D.Lgs 50/2016; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell’Azienda di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell’appalto.
ART. 5 – NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
1. Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla
qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
2. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire per tutta la durata contrattuale i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello). Qualora ciò diventi impossibile, l’Azienda procederà a revoca dell’aggiudicazione e a nuova aggiudicazione, se possibile, scorrendo la graduatoria di gara. Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta stessa, l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi
due casi senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L’Azienda, in tali ipotesi, ha comunque la facoltà (diritto potestativo) di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile. In ogni caso l’eventuale accettazione dell’offerta dev’essere pubblicizzata anche nella sezione “Amministrazione trasparente” per consentire, eventualmente, alla concorrenza, di proporre osservazioni. La presente clausola dev’essere espressamente accettata dall’appaltatore negli atti di gara e sempre, espressamente richiamata in contratto.
4. Quando il bene sia soggetto a scadenza, all’atto della consegna il prodotto dovrà avere una validità residua di norma non inferiore ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.
5. I beni strumentali generici (che includono anche le sub – categorie di cui ai successivi commi 6 e 7):
- devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, conformi all’offerta
accettata ed alle prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;
- quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti o da CSA e deve essere assicurata la fornitura di ricambi per almeno 7 anni dal collaudo;
- la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la manutenzione full-risk;
- nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full – risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto;
6. quando si tratti di mobili, arredi sanitari ed affini, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)
7. Inoltre, beni strumentali specifici quali i dispositivi medici come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i:
- debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la
produzione, l’importazione e la distribuzione.
- debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l’irricevibilità degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura;
- l’etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa
identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:
numero di registrazione del marchio CE
nome/ragione sociale e indirizzo del produttore
nome/ragione sociale e indirizzo del distributore
numero del lotto di produzione
data di scadenza
classe di appartenenza
eventuali avvertenze/indicazioni particolari
eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazione, che dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.
8. infine, nel caso di prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni, le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi non previsti in atti di gara resisi però necessari in corso di fornitura per circostanze imprevedibili devono
essere non inferiori a quelle dei prodotti analoghi eventualmente compresi in contratto.
ART.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER
L ’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Il prodotto, nella quantità indicata nell’ordine, dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo e nel luogo, di volta in volta, indicati nell'ordine stesso dall’Azienda (anche differenziato in ragione dell'esigenza delle singole Aree) e in assenza di specifiche indicazioni, nel luogo in cui dev’essere utilizzato. I prodotti, ricevuto l’ordine, dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d’urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.
2. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.
3. Nel caso di impossibilità dell’appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura ordinante dell’Azienda, eventualmente comunicando se possa provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall’Azienda.
4. Negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 3.
5. Negli appalti di servizi, negli appalti di forniture e negli appalti misti che comprendono i servizi manutentivi, l’Aggiudicataria deve rispettare i tempi d’intervento e di soluzione guasto previsti dal CSA; nel caso in cui il CSA non indichi tempi di intervento e di soluzione guasto, si applica quanto previsto nel presente articolo.
6. I termini indicati nel seguito si computano dalla comunicazione all’Aggiudicataria dell’evento, effettuata con qualsiasi mezzo previsto dal contratto; i tempi di soluzione guasto includono i tempi d’intervento; l’intervento ha luogo nel momento in cui giunge sul posto un tecnico: a) capace di provvedere alla individuazione e, di norma, alla riparazione del guasto; b) dotato di attrezzature adeguate per l’individuazione del guasto e per la riparazione in loco (ove sia possibile) dei guasti più probabili (ove la probabilità è valutata in base alla notizia ricevuta, alle statistiche disponibili ed alle conoscenze richieste per praticare le migliori regole dell’arte); per risoluzione del guasto si intende il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’apparecchiatura secondo gli standard operativi ottimali. I tempi sono espressi in ore o giorni lavorativi, come definiti negli orari dei servizi.
7. L’aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di intervento indicati nella tabella
sottostante.
Int. Urgenti* | Int. Ordinari |
2 ore | 4 ore |
8. L’aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di soluzione guasto indicati nella tabella
sottostante.
Int. Urgenti* | Int. Ordinari |
2 giorni | 5 giorni |
9. Il guasto si considera risolto quando sia fornita dall’aggiudicatario apparecchiatura
sostitutiva fino alla riparazione ai seguenti patti e condizioni:
a) L’apparecchiatura sostitutiva è considerata tale solo se possiede caratteristiche
prestazionali simili a quelle dell’apparecchiatura guasta.
b) Le sostituzioni devono risultare dai rapporti di lavoro sottoscritti da ambo le parti.
c) Il guasto dell’apparecchiatura in riparazione è considerato risolto a partire dal
verificarsi delle seguenti condizioni:
installazione e messa in esercizio dell’idonea apparecchiatura sostitutiva;
formazione dell’utilizzatore e formale consegna del manuale d’uso, se necessari per garantire l’uso corretto dell’apparecchiatura sostitutiva;
fornitura per tutto il periodo di consegna in uso dell’apparecchiatura
sostitutiva anche dei relativi consumabili.
* riguardano apparecchiature in dotazione a servizi dell’emergenza – urgenza quali Pronto Soccorso, Rianimazione, Blocco operatorio, Emodinamica, laboratori analisi, Radiologia, etc..
ART. 7 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA
V ERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
1. I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.
2. Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall’incaricato dell’Azienda non esonera l’Impresa dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell’utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi
apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell’esecuzione al momento dell’utilizzo; pertanto, l’Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull’Azienda il solo onere di corretta custodia.
3. L’Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e dichiarate dall’Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine l’Azienda può anche stipulare convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di commercio, Industria e Artigianato. L’aggiudicatario, cui dev’essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell’Azienda, che l’esito del controllo commissionato dall’Azienda non è corretto.
4. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 C.C).
5. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, l’Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l’Azienda provvederà all’acquisto altrove, addebitando all’Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Azienda a totale rischio dell’Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l’Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di
legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.
6. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l’Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da legittimare una riduzione del prezzo, l’Azienda, determinato l’ammontare della riduzione, ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.
7. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.
8. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l’Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.
9. Salvo quanto previsto dall’articolo successivo del presente CGA, negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 10.
10. Il collaudo di apparecchiature, da avviarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’appaltatore di consegna in opera a regola d’arte, è concluso di norma entro 10 giorni dall’avvio delle operazioni; esso consiste in una serie di operazioni complessa, sinteticamente così descrivibile: a) verifica di sicurezza elettrica; b) verifica di rispondenza dell’apparecchiatura a quella individuata nell’offerta accettata; c) verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare esecuzione di eventuali lavori complementari; d) verifica funzionale e ove occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Il collaudo è eseguito in contraddittorio con l’appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle procedure di collaudo sia stata
regolarmente trasmessa all’appaltatore al domicilio eletto, l’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza agli esiti del collaudo e non potrà essere comunque invocata per contestare la procedura seguita ed i suoi esiti.
11. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta trasmessa al domicilio eletto, i rilievi assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l’effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.
12. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in seguito accertati.
13. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l’eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario.
14. L’Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro).
15. Oltre ai controlli e alle verifiche di cui ai commi precedenti, il RUP ai sensi dell’art.
31 comma 12 del D.Lgs 50/2016, effettua anche accessi diretti sul luogo dell’esecuzione stessa, quando lo ritenga necessario per il controllo effettivo delle prestazioni nonché per effettuare le ulteriori verifiche previste dalla legge: in tali casi l’appaltatore è sempre obbligato ad assoggettarsi ai controlli.
Il fornitore o l’appaltatore di servizi è tenuto a semplice richiesta a mettere a disposizione qualunque strumento idoneamente tarato per effettuare, eventualmente, le misurazioni della prestazione nel corso delle verifiche; quando la vendita è fatta su campione: a) la verifica prevede sempre il confronto tra il bene fornito e il campione
depositato in atti di gara; b) quando nel corso della durata contrattuale il bene sia stato sostituito con beni di nuova produzione in luogo di quelli aggiudicati e depositati in atti di gara, l’accettazione formale della sostituzione del bene implica l’obbligo di contestuale deposito del nuovo campione di cui dev’essere redatto apposito verbale.
16. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART.8 - CONVALIDA DEI SERVIZI
1. Negli appalti di servizi e negli appalti misti comprendenti i servizi (ad esempio service), di norma si procede come segue all’attestazione della regolarità delle prestazioni:
a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (ad es. manutenzioni):
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione redige o, quando possibile, acquisisce da specialisti all’uopo individuati una attestazione di regolare esecuzione del servizio;
b) casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (ad es. servizi di trasporto, se così appaltati);
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell’avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso; dette attestazioni possono essere acquisite con ogni mezzo, ad esempio anche con silenzio avente valore di certificazione da parte della struttura utilizzatrice del servizio, purchè sia previsto il decorso di un congruo periodo di tempo dallo scadere del termine per l’espletamento della prestazione al momento della formazione del silenzio - certificazione.
2. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, per evidenze emerse successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione ne dà comunicazione scritta all’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. In tal caso si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.
ART. 9 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI
1. Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e
dalle seguenti disposizioni.
2. Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo o con determinazionedell’Azienda, previa autorizzazione del Rup; nell’autorizzazione il Rup attesta l’esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.
3. Dopo l’approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell’integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).
4. Non puo’ essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall’esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.
5. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2 del Codice) anche le cessioni e gli affitti d’Azienda o di ramo d’Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico applicabile.
6. Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, è sempre possibile per l’Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell’integrazione contrattuale.
7. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 del Codice lettere:
a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni (ad esempio, di estensione), purchè le opzioni siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell’art. 35 del Codice;
b) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione scritta, nelle forme più opportune, del Rup, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d’appalto; qualora vi sia variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %, la variazione è comunicata con pec, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale; tuttavia, l'importo di variazioni successiva somma all'importo di variazioni precedenti per la determinazione delle modalità di stipulazione della variazione contrattuale.
8. In tutte le procedure di acquisizione in cui sia espressamente richiamato il presente capitolato, salvo che gli atti di gara non dispongano diversamente, è sempre prevista l’opzione di proroga di cui al comma 11 dell’art. 106; ai fini della determinazione del valore dell'opzione di proroga (art. 35 del Codice), si considera, di norma, un periodo di 6 mesi; in caso di appalti particolarmente complessi, o sottoposti a procedure particolari, la durata della proroga può essere previsto fino ad massimo di 12 mesi.Qualora si debba ricorrere all’opzione per il tempo necessario all’espletamento di nuova procedura d’individuazione del contraente, il Rup avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per
la stazione appaltante; in ogni caso, per il periodo di proroga non è riconosciuta alcuna revisione prezzi.
9. Qualora sia stata esperita procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata) sotto soglia europea, le modifiche contrattuali (inclusa la proroga in attesa di nuova gara) non possono in alcun caso portare ad una determinazione del valore finale del contratto superiore alla soglia europea: il raggiungimento del tetto della soglia europea costituisce sempre causa di risoluzione immediata di diritto del contratto; non è dovuto alcun corrispettivo all’aggiudicatario che abbia eseguito prestazioni per l’importo eccedente la soglia europea.
10. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. La valorizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.
11. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; l’Azienda, anche in vigenza del contratto stipulato in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura possa vantare diritti di qualsivoglia natura.
ART. 10 - PENALI
1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5.L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale può
essere comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:
la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari
allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, qualora il CSA nulla preveda, la misura è dello 0,3 per mille);
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il
risarcimento dei maggiori danni.
12. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura
(in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi –
identiche a quelle di fornitura).
13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO
quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata
risoluzione;
per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse
dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso
da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
nel caso di cessione del contratto;
nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
3. L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell’Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
4. Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta).
5. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 108 comma 2 del Codice, l’appaltatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda perché quest’ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all’Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell’evento comporta l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l’Azienda dovesse subire.
6. E’ inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall’art. 109
del Codice.
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE -
CESSIONI DI CREDITI
1 . Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità) e/o dal CSA, la regolarità dell’obbligazione resa rispetto a quella dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
2. I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F.
3. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall’Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG, e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010 (indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
4. Le fatture devono essere intestate all’Azienda presso la sua sede legale, con eventuale specificazione dell'Area ordinante.
5. La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell’ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l’Azienda non abbia provveduto e l’Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell’ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.
6. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell’appalto. Dal secondo anno d’appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 1664 1° comma del Codice Civile; l’onere di provare l’entità degli aumenti grava sull’appaltatore; l’onere di provare l’entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica e continuativa, di durata superiore ad un anno, la rinuncia incondizionata alla revisione prezzi, per tutto il periodo di durata contrattuale, comporta, di norma, l’attribuzione di punteggio in gara. In ogni caso, il concorrente è tenuto a dimostrare, nelle giustificazioni dell’offerta eventualmente richieste, di aver tenuto conto delle previsioni del presente comma nel formulare la propria offerta.
7. Per “pagamento della fattura” s’intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.
8. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verifichino contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l’Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
9. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell’appaltatore verso l’Azienda; nell’ipotesi si debba operare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 1676 del C.C., il debito dell’Azienda è calcolato al netto della compensazione con gli eventuali crediti vantati dall’Azienda nei confronti dell’appaltatore.
10. Sugli appalti di forniture e servizi non è prevista alcuna anticipazione, essendo
l’articolo 35 c. 18 del Codice applicabile esclusivamente agli appalti di lavori.
11. La cessione dei crediti da corrispettivo d’appalto, concessione, concorso di progettazione scaturenti da procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 è regolata dai commi seguenti (da 12 a 17 compresi); ai contratti scaturenti da procedure disciplinate dall’abrogato D. Lgs. 163/2006 si applica l’art. 117 dello stesso Xxxxxx*
12. E’ esclusa l’applicabilità ai contratti dell’Azienda, in materia di cessione dei crediti,
delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti.
13. Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell’Azienda alle seguenti
condizioni:
a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 2 di detta legge;
b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all’Azienda;
d) che l’atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
e) che l’atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d’appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.
14. La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all’Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l’Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e al cessionario il proprio rifiuto.
15. Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l’accettazione della cessione abbia luogo con atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell’appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.
16. Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto, di concessione, di progettazione/servizio di ingegneria, relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell’opporre dette eccezioni al cessionario.
17. Negli atti di gara dev’essere prevista l’espressa accettazione sulla cessione dei crediti previste dal presente CGA, da parte dell’appaltatore, del concessionario, del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.
* D. Lgs. 163/2006
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
ART. 13 – SUBAPPALTO
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera.
2. Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall’aggiudicatario prima dell’inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente dopo la modifica del sub contratto.
3. Di norma, il sub appalto è possibile in tutte le procedure di gara; le limitazioni o l’esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nella deliberazione di autorizzazione a contrarre o essere connaturate alla natura del contratto (ad esempio, forniture “semplici”). Nella stessa deliberazione di autorizzazione a contrarre, per le procedure pari o superiore alla soglia europea, è specificato se si tratti di appalti per i quali non è necessaria una particolare
specializzazione, cosicchè risulti obbligatoria l’indicazione della terna di sub appaltatori
4. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato con l’Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;
b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.
5. L’Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell’art.105 del Codice. L’eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all’Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera d) n. 3 del Codice.
6. Prima dell’inizio della prestazione, Il contratto di appalto determina, in ogni caso (pagamento a carico dell’appaltatore o pagamento a carico dell’Azienda), l’importo totale spettante al subappaltatore in caso di effettivo esercizio della riserva di sub appalto che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del Codice.
ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
1. Le fideiussioni, ai sensi dell’art. 103 c.9 del Codice, devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
2. Alla garanzia, sia essa provvisoria o definitiva, si applicano le riduzioni previste
dall’art. 93 c. 7 del Codice, con le modalità, anche di cumulo, ivi previste.
3. Il CSA può prevedere, in relazione al valore economico e/o all’importanza strategica dell’appalto, l’obbligo a carico dell’appaltatore di fornire ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico dell’Impresa.
ART. 15 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda.
2. L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 16 – ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE
1. Il RUP è il soggetto competente, nell’ambito della Stazione Appaltante, per la redazione della relazione unica d’appalto di cui all’art. 99 del Codice (ove non sia sufficiente l’avviso di aggiudicazione di cui al comma 3 dello stesso articolo) e l’invio della relazione (o dell’avviso) alla Cabina di Regia: la relazione dev’essere comunque redatta per tutti gli appalti cui è applicabile il D.lgs 50/2016 anche prima dell’istituzione della Cabina di Regia, per l’eventuale invio massivo di tutte le relazioni al momento della sua istituzione.
2. Il RUP è altresì competente per la composizione del fascicolo previsto dall’art.
99 c. 4 del Codice; il Servizio Informativo dell'Azienda garantisce la
conservazione del fascicolo elettronico, nel rispetto della previsione dell’art. 99
c. 4, per tutte le gare telematiche; nell’ipotesi in cui la gara sia stata espletata con metodi tradizionali, fino al completamento il fascicolo è custodito dal RUP, e dopo il suo completamento è archiviato con modalità di conservazione sicure, nell’ambito degli archivi dell'Azienda.
17. SCHEMA DI CONTRATTO - PATTO D’INTEGRITA’ - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:
a. CSA e relative norme ed atti di rinvio;
b. CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c. eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sullo strumento telematico di negoziazione, o con nota scritta trasmessa ai soggetti interessati;
d. offerta tecnico – economica accettata.
2. Ad ogni procedura e al contratto si applica il patto d’integrità, individuato dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015) come misura di prevenzione della corruzione.
Il Patto d’Integrità dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione.
3. Nei casi di affidamenti ex art. 36 del Codice, il presente capitolato generale è applicabile, in tutto o in parte, solo se espressamente richiamato negli atti della procedura di affidamento. Fino a diversa eventuale previsione di Decreto che recepisca linee guida ANAC, nei casi previsti dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b), di norma, sono richiesti e verificati (mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016)
esclusivamente i requisiti generali dei contraenti, ferma la possibilità di prevedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali qualora le circostanze del caso concreto inducano a ritenerlo necessario (art. 36 comma 5, primo periodo – art. 83 commi 1, 4, 6 e 8 del D.Lgs 50/2016).
4. Di norma, quando si avviano procedure negoziate, il precedente aggiudicatario è sempre invitato alla nuova procedura qualora il precedente contratto abbia avuto buon esito.
APPENDICE: CLAUSOLA TIPO RELATIVA A OPZIONE DI ESTENSIONE CONTRATTUALE, ESERCITABILE SIA IN AMBITO ATS, SIA A FAVORE DI ALTRE AZIENDE DEL SSR.
Il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da ultimo, L. R. 17/2016) si è compiuto un processo di fusione per incorporazione – Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è nata ATS Sardegna, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti. E’ in fase di continuo aggiornamento la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna.
E' indifferibile l’indizione della presente procedure di gara per coprire fabbisogni
essenziali per garantire i LEA, determinati con riferimento all’Area/alle Aree Socio
Sanitaria/e Locale/i di ; peraltro, è probabile che identici fabbisogni si rivelino
necessari, bandita la procedura, per altre Aree Socio Sanitarie di ATS.
Inoltre, la Legge Regionale 17/2016 ha previsto che ATS diventi Centrale di Committenza a livello regionale per la sanità, affiancandosi a CAT Sardegna, soggetto aggregatore; nella funzione di Centrale di Committenza, una volta qualificata tale da ANAC, ATS dovrà provvedere all’acquisizione di beni e servizi anche per le altre Aziende del SSR (AOU SS, AOU CA, AO Brotzu e l’istituenda AREUS), già parti in precedenza, insieme alle preesistenti AASSLL, di processi di aggregazione della domanda e di espletamento di procedure uniche d’ambito territoriale Sardegna per assicurare forniture di beni e servizi d’interessi comune, nella gran parte governate dall’Osservatorio Regionale gare presso l’ARIS.
La programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell’ATS e delle Aziende del SSR è in fase di continuo aggiornamento ed sarà suscettibile di rilevanti variazioni In conseguenza della prossima riorganizzazione della rete ospedaliera, razionalizzazione dei centri di laboratorio e trasfusionali e di ulteriori decisioni strategiche in tema di servizi sanitari.
Attualmente, anche i fabbisogni delle dette Aziende del SSR non sono conosciuti, ma anche in questo caso è probabile che potrebbero esservene identici a quelli oggetto della presente procedura di acquisizione.
Per questo insieme di ragioni, è prevista l’opzione di estensione degli approvvigionamenti di beni/servizi oggetto della presente procedura così determinata, in linea con le indicazioni di cui al comunicato congiunto AGCM-ANAC del 21.12.2016:
l’opzione di estensione potrà essere esercitata per assicurare le forniture di beni/servizi di altre Aree Socio Sanitarie di ATS, non già indicate in atti di gara, o per sopravvenute esigenze anche d'Aree già indicate rispetto alle quali non sia stato previsto inizialmente fabbisogno, e di AOU SS, AOU CA, AO Brotzu, istituenda AREUS;
l’opzione di estensione è esercitabile nel periodo di durata contrattuale ed esclusivamente per il residuo periodo di durata contrattuale del contratto
principale (ad esempio: contratto principale, stipulato in seguito ad aggiudicazione, di durata triennale con scadenza giugno 2020; opzione esercitata nel giugno 2018, con scadenza giugno 2020);
l’opzione di estensione è esercitabile fino a concorrenza del valore massimo pari al ….% del valore dell’appalto a base di gara, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 il valore economico stimato per il presente appalto, comprensivo del valore massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, viene pertanto determinato in € ;
nell’esercizio dell’opzione il contratto non è rinegoziabile;
qualora l’opzione sia esercitata a favore di Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna, non precedentemente incluse o per lotti non preventivati nel fabbisogno iniziale, si stipulerà atto integrativo del contratto originario nel quale saranno dettagliate, ad esempio, modalità di esecuzione delle prestazioni in perfetta coerenza con l’offerta dell’aggiudicatario, eventualmente designando ulteriori responsabili dell’esecuzione contrattuale di ATS (art. 106 c. 1 lettera a) D.Lgs 50/2016);
qualora invece l’opzione dovesse essere esercitata da altre Aziende del SSR, esse stipuleranno autonomo contratto, agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione, ragguagliato all’entità delle forniture di beni o servizi loro necessari (art. 106 c. 1 lettera a) e art. 37 c. 10 e 11 del D.Lgs 50/2017);
il RUP della presente procedura di acquisizione monitorizza l’eventuale attivazione dell’opzione di estensione per accertare il rispetto delle precedenti clausole incluso il rispetto del tetto massimo di esercitabilità dell’opzione stessa;
gli atti di gara devono dare chiara indicazione della esistenza dell’opzione di estensione e gli offerenti devono dichiarare nel presentare la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara di averne preso visione e di aver formulato la propria offerta anche considerando la presenza dell'opzione.