OGGETTO, NATURA E SCOPO DEL PRESENTE CONTRATTO. Con la conclusione del presente Contratto, l’Investitore si impegna a versare a favore della Società un importo complessivo pari a Euro [•] (il “Versamento”) a titolo di versamento anticipato del prezzo di sottoscrizione di un futuro aumento di capitale. Le Parti convengono che il Versamento, a fini contabili, dovrà essere qualificato come una riserva di patrimonio netto targata a favore dell’Investitore (la “Riserva Targata”). La Riserva Targata: non è accorpabile con altre riserve; non può essere utilizzata contabilmente, salvo che per la copertura delle perdite di esercizio, in subordine rispetto alle altre riserve ad eccezione della riserva legale; non può essere distribuita a favore di soggetti diversi dall’Investitore ai fini dell'attribuzione della Partecipazione Investitore. Nel caso di utilizzo della Riserva Targata ai fini della copertura perdite, ai sensi di quanto precede nonché in caso di azzeramento del capitale sociale della Società, resta impregiudicato il diritto per l'Investitore ad ottenere la Partecipazione Investitore, così come meglio precisato al paragrafo 7.4. Le Parti concordano che il presente Contratto si qualifica come contratto aleatorio ai sensi dell’art. 1469 del Codice Civile e, pertanto, gli artt. 1467 e 1468 del Codice Civile non trovano applicazione. Il Versamento è da considerarsi infruttifero e non produce interessi. Senza pregiudizio per gli ulteriori rimedi di legge in capo all’Investitore, la mancata attribuzione della Partecipazione Investitore nel capitale sociale della Società per fatto imputabile alla Società ai Soci Fondatori o ai Soci Rilevanti, dà diritto all’Investitore di agire per il risarcimento del danno. La Società utilizzerà il Versamento esclusivamente per il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari legati al proprio ciclo operativo e per gli altri scopi commerciali che gli amministratori della Società possono ritenere opportuni, in conformità all’oggetto della Società.