RISARCIMENTO DEL DANNO. 18.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
18.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Pluralità di danneggiati e supero del massimale
RISARCIMENTO DEL DANNO. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisone riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.
2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
RISARCIMENTO DEL DANNO. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Ci si è chiesti quale sia, nel caso in cui la conformità al contratto rimanga dedotta in garanzia, il fondamento della misura risarcitoria, che la totalità degli autori ritiene compatibile con la disciplina della vendita di beni di consumo, benché ivi non espressamente prevista. La misura risarcitoria è uno strumento utilizzato per far valere la responsabilità del debitore. È un rimedio collegato alla produzione del danno il cui costo deve venire rimosso dalla sfera giuridica del danneggiato per trasferirlo nella sfera giuridica del danneggiante. Quale effetto dell’inadempimento è strumento per fare valere la responsabilità del debitore. Il risarcimento non ha necessariamente come presupposto un’obbligazione violata, può seguire anche l’attivazione della garanzia,in quanto, essendo la concezione della garanzia edilizia (per vizi occulti) un surrogato della pretesa di adempimento, allora la garanzia include il pieno risarcimento del danno, cioè l’interesse positivo del compratore (Mengoni). Si è detto che se il venditore garantisce l’idoneità della cosa, non può non rispondere dei danni che la inidoneità cagiona; tuttavia la previsione di garanzia in forma specifica non sembra lasciare margini per il risarcimento del danno da interesse positivo. La riparazione e la sostituzione coprono infatti il danno emergente e non il lucro cessante (escluso per definizione dalla funzione di consumo che connota il contratto). La consegna di un bene non conforme costituisce la causa di un pregiudizio che investe un bisogno personale del consumatore e che non si può compensare sul piano economico ma solo prevenire mediante una tutela in natura. L’opinione in esame ritiene applicabile l’art. 1494,2 c.c., che impone al venditore di risarcire i danni che derivino dai vizi ella cosa come reazione all’inadempimento di un obbligo di protezione. A ben vedere è l’idea stessa di garanzia a precludere l’esistenza di un obbligo di protezione (da danni alla persona del compratore a causa del difetto di conformità) a carico del venditore. Una volta sottratto il ben ala sfera di controllo di quest’ultimo è inconcepibile ipotizzarne l’assoggettamento ad un obbligo di cautela nei confronti del compratore. L’art. 1419,2 c.c. (risarcimento danno in materia di vendita) può essere invocato solo qualora il venditore agisca con dolo, nella piena consapevolezza della difformità e pericolosità del bene (in relazione al disposto di cui all’art. 1225 c.c.). Si può quindi concludere che per la non i...
RISARCIMENTO DEL DANNO. 20.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva, il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
RISARCIMENTO DEL DANNO. ARTICOLO 7.4.1 Ogni inadempimento, sempreché non sia scusabile in conformità con i presenti Principi, attribuisce al creditore il diritto al risarcimento del danno, sia a titolo esclusivo che congiuntamente ad altri rimedi.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Il Fornitore terrà indenne e manleverà Philips, le sue Consociate, i suoi agenti e dipendenti, nonché chiunque venda o utilizzi i prodotti Philips da e contro tutte le azioni, i procedimenti legali o amministrativi, reclami, richieste, danni, giudizi, pretese, interessi, spese legali, costi e spese di qualsiasi tipo o natura (inclusi i danni speciali, indiretti, incidentali e consequenziali), sorti prima o dopo la consegna dei Prodotti o la prestazione dei Servizi, causati in qualunque modo da o imputabili a atti, omissioni, violazioni di garanzie espresse o implicite, violazioni di qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o dell’Accordo, nonché dalla negligenza del Fornitore o di chiunque agisca sotto la sua direzione o in suo favore o sotto il suo controllo in relazione alla fornitura di Prodotti, Servizi e ogni altra informazione data a Philips in base all’Accordo.
RISARCIMENTO DEL DANNO. 1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione;
b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.
3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti può, almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.