RISARCIMENTO DEL DANNO Clausole campione

RISARCIMENTO DEL DANNO. 18.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Art. 140 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale
RISARCIMENTO DEL DANNO. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).
RISARCIMENTO DEL DANNO. 1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisone riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO. L’ Amministrazione Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
RISARCIMENTO DEL DANNO. ARTICOLO 7.4.1 Ogni inadempimento, sempreché non sia scusabile in conformità con i presenti Principi, attribuisce al creditore il diritto al risarcimento del danno, sia a titolo esclusivo che congiuntamente ad altri rimedi.
RISARCIMENTO DEL DANNO. Il Fornitore terrà indenne e manleverà Philips, le sue Consociate, i suoi agenti e dipendenti, nonché chiunque venda o utilizzi i prodotti Philips da e contro tutte le azioni, i procedimenti legali o amministrativi, reclami, richieste, danni, giudizi, pretese, interessi, spese legali, costi e spese di qualsiasi tipo o natura (inclusi i danni speciali, indiretti, incidentali e consequenziali), sorti prima o dopo la consegna dei Prodotti o la prestazione dei Servizi, causati in qualunque modo da o imputabili a atti, omissioni, violazioni di garanzie espresse o implicite, violazioni di qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o dell’Accordo, nonché dalla negligenza del Fornitore o di chiunque agisca sotto la sua direzione o in suo favore o sotto il suo controllo in relazione alla fornitura di Prodotti, Servizi e ogni altra informazione data a Philips in base all’Accordo.
RISARCIMENTO DEL DANNO. 1. La stazione appaltante in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti. Resta comunque a carico della stazione appaltante corrispondere il pagamento per la fornitura già eseguita.
RISARCIMENTO DEL DANNO. 1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: