ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte. 2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell’allegato “Calcolo del rimborso costi” parte integrante del presente Accordo. 3. L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente dovrà essere corrisposto a consuntivo dall’Ente produttore alla Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dell’anno successivo alla data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d’anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del servizio. 4. L’importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato. 5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Servizio Polo Archivistico dell'Xxxxxx-Romagna.
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Samples: Accordo Di Collaborazione, Convenzione
ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1Il concessionario si obbliga per tutta la durata del contratto a: gestire il servizio di asilo nido nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale per i servizi di prima infanzia garantendo gli standard di funzionamento stabiliti in particolare da Regione Lombardia. Le Parti si danno reciprocamente atto corrispondere al Comune la TARI secondo le Tariffe definite annualmente ; garantire che dallo svolgimento il coordinatore e gli operatori socio educativi impiegati nell’asilo nido abbiano un contratto di lavoro a tempo determinato pari almeno alla durata della concessione secondo il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Cooperative sociali o equivalente qualora il soggetto aggiudicatario debba avvalersi di un Contratto collettivo di un altro settore; garantire la disponibilità e attenzione necessari nei confronti delle attività congiunte derivano famiglie degli utenti e la partecipazione a progettualità di raccordo con altri servizi educativi rivolti all’infanzia esistenti sul territorio comunale e distrettuale; partecipare ad incontri periodici di verifica dei servizi erogati sia in sede comunale che allargata alle famiglie utenti; comunicare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui locali; presentare entro 20 giorni dalla formale comunicazione dell’aggiudicazione la Comunicazione di Inizio Attività di cui all’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 3/2008 e la richiesta di accreditamento con i relativi allegati prescritti dalle disposizioni regionali e vigenti nel Distretto n. 1 di Brescia; applicare la retta mensile offerta in sede di gara a tutti i bambini residenti in Collebeato frequentanti, la retta per il tempo parziale è pari all’85% di quella a tempo pieno. Il concessionario potrà disciplinare liberamente le tariffe per gli utenti non residenti che dovranno essere uguali o superiori a quelle degli utenti residenti; acquistare i pasti, presso il Centro di cottura comunale pagando il costo definito annualmente dalla Giunta comunale. L’acquisto potrà essere effettuato presso un soggetto diverso dal Centro di cottura comunale unicamente nel caso in cui il costo unitario, a parità di qualità, sia più conveniente e previamente accettato dall’Amministrazione Comunale. La quota pasto sarà posta a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
2degli utenti in aggiunta alla retta mensile; provvedere all’aggiornamento e alla formazione del personale per un numero di __ ore annue per ogni operatore socio educativo come previsto nel progetto presentato in sede di gara; provvedere alle altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l’onere in sede di offerta; garantire la predisposizione delle misure organizzative del personale e di tutto quanto previsto dalla L. 104/92 in caso di inserimento di bambini in situazione di handicap. A mero titolo La retta e il costo del sostegno saranno concordati con il Comune senza penalizzazione per l’Ente gestore. garantire la fornitura e la sostituzione periodica di rimborso delle spese sostenute tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle funzioni oggetto attività educative, compresi i giochi da interno; organizzare il servizio di somministrazione e assistenza al consumo dei pasti per i bambini frequentanti; organizzare e gestire ogni altro servizio connesso o accessorio al suddetto servizio di ristorazione; servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi, la fornitura del presente Accordo materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta rifiuti; provvedere all’acquisto, alla fornitura e alla sostituzione periodica di collaborazionetutto il materiale igienico, l’Ente Produttore si impegna idoneo a erogare garantire l’igiene quotidiana del bambino; provvedere alla Regione manutenzione ordinaria di attrezzature e arredi, sia interni che esterni; sostenere gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati oneri, gli obblighi e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell’allegato “Calcolo del rimborso costi” parte integrante del presente Accordo.
3. L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute le conseguenti responsabilità ai sensi del comma precedente dovrà Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 155/97; stipulare e presentare le polizze assicurative previste nel contratto di concessione; provvedere alla tenuta del registro degli iscritti (con le annotazioni circa le rinunce e i nuovi inserimenti) e alla tenuta di un registro presenze tenendoli costantemente aggiornati. Tali registri dovranno essere corrisposto tenuti a consuntivo dall’Ente produttore cura e responsabilità del responsabile dell’appalto presso il nido a disposizione dell’Amministrazione Comunale; provvedere alla Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dell’anno successivo alla data tenuta del registro formazione e aggiornamento degli operatori socio educativi, nonché degli attestati rilasciati dagli Enti formatori. Tale registro e attestati dovranno essere tenuti a cura e responsabilità del responsabile dell’appalto presso il nido a disposizione dell’Amministrazione Comunale; garantire il rispetto della normativa in vigore ed in particolare gli adempimenti obbligatori previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) relativamente a tutte le attività oggetto della presente concessione; garantire il servizio di effettiva attivazione entrata anticipata e uscita posticipata in presenza di un adeguato numero di richiedenti. Garantire l’assunzione del personale assunto a tempo indeterminato dal concessionario uscente. L’Amministrazione Comunale per la durata della concessione garantirà: mettere a disposizione l’edificio, come da planimetria di progetto, arredato e agibile; sostenere per tutto il periodo della concessione i costi delle funzioni utenze: energia elettrica, gas e acqua. sostenere gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio per tutto il periodo di conservazione dei documenti informatici e durata della concessione; versare al soggetto gestore un contributo mensile per ogni anno successivo alunno residente in base all’indicatore della situazione economica equivalente, definito annualmente dell’Amministrazione Comunale nel Piano Socio Assistenziale. Tale contributo andrà a diminuire di vigenza pari importo la retta a carico della famiglia; provvedere alla copertura assicurativa del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d’anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del serviziofabbricato.
4. L’importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato.
5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Servizio Polo Archivistico dell'Xxxxxx-Romagna.
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Samples: Servizio Di Asilo Nido
ONERI A CARICO DELLE PARTI. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico della Regione oneri sopportati a esclusivo interesse dell’altra parte.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare alla Regione gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell’allegato 1 “Calcolo del rimborso costi” parte integrante del presente Accordo.
3. L’importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma precedente dovrà essere corrisposto a consuntivo dall’Ente produttore alla Xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dell’anno successivo alla data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici e per ogni anno successivo di vigenza del presente Accordo di collaborazione. Nel caso di servizi attivati in corso d’anno, i costi a rimborso saranno quantificati in relazione alle effettive mensilità di erogazione del servizio.
4. L’importo di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegatoallegato 1.
5. L’Ente Produttore inoltre sosterrà tutti i costi di collegamento e di interfacciamento dei propri sistemi versanti con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dalla Regione tramite il Servizio Polo Archivistico dell'Xxxxxx-dell'Xxxxxx- Romagna.
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Samples: Accordo Di Collaborazione Per La Conservazione Dei Documenti Informatici