SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE Clausole campione

SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 1. Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale. L’Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. L’Operatore Economico Aggiudicatario pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con la Direzione Amministrativa di Presidio. L’Operatore Economico Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. L’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio. L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni. Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scade...
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario deve dare comunicazione scritta all’Amministrazione in via preventiva e tempestiva . Il Concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositeria . In particolare, qualora non fosse possibile, per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale del Concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l’esazione e con i pagamenti e, più in generale, con le attività di cassa, il Concessionario è obbligato a garantire comunque l’attività di accettazione e riconsegna dei veicoli oltre a quella di rimozione .
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali da concordare con AOU e le Organizzazioni Sindacali. L’Esecutore Supporto dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare ad AOU la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale. AOU non corrisponderà il minor servizio erogato. L’Esecutore Supporto dovrà garantire la presenza minima al fine di non interrompere il servizio. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’AOU, quest’ultimo provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’Esecutore Supporto inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’Esecutore Supporto non avrà svolto il servizio, AOU effettuerà le corrispondenti detrazioni. L’ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l’evento di forza maggiore.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l‘Impresa deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all’assolvimento del servizio. Pertanto l’attività prestata dall’Impresa aggiudicataria non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e nel caso di scioperi l’Impresa non potrà, pertanto, sospendere l’attività prestata; a tal fine l’Impresa aggiudicataria deve comunicare per iscritto all’Azienda AUSL la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. Deve in ogni caso garantire le prestazioni. L’interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell’appalto ex art. 1456 del Codice Civile.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni. Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’Impresa per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà presentare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell' evento, unitamente alla domanda di proroga, un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Il servizio contemplato è di pubblica utilità. Pertanto lo stesso non potrà essere soppresso o ridotto: in caso di scioperi o cause di forza maggiore la Ditta dovrà in ogni caso garantire il servizio, dandone comunque congruo preavviso all’Amministrazione Comunale.