Sicurezza nel cantiere Clausole campione

Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni...
Sicurezza nel cantiere. Il Fornitore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di tutela previste dagli artt. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008 nonché ogni altra misura prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale del Fornitore e gli eventuali subappaltatori dovranno anche essere dotati di tutti i mezzi protettivi richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto. Il Responsabile dei Lavori, nominato dal Concedente, sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Fornitore ai sensi del presente Contratto e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione degli Interventi, fermo restando che in tali ipotesi il Fornitore e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati. Il Fornitore, se previsto, dovrà tempestivamente nominare: il Coordinatore per la progettazione che avrà la responsabilità dell’esecuzione dei compiti stabiliti dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 - il Coordinatore per l’esecuzione che avrà la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Le parti si impegnano a condividere e discutere il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (di seguito “PSC”).---------------------------- Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Fornitore: gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione e del D.Lgs. 81/2008 - l’esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 - con riferimento ad eventuali subappaltatori la consegna di tutta la documentazione di cui all’art. 26, comma 1 lett. (a) del D.Lgs. 81/2008.-----------------------------------------------------------------------
Sicurezza nel cantiere. L’attività di bonifica del territorio nazionale da ordigni bellici interrati è disciplinata dalla normativa specifica elencata nel DUVRI e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Da parte della Stazione Appaltante e dell’Impresa saranno messe in atto tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del contesto in cui saranno eseguiti gli interventi, secondo le indicazioni del DUVRI e del POS, ciascuno per quanto di competenza.
Sicurezza nel cantiere. 1. Il coordinatore deve assicurare una presenza in cantiere per almeno tre giorni settimanali.
Sicurezza nel cantiere. In base all’art. 26 del d.lgs. 81/08, come chiarito dalla circolare n. 4/2007 del Ministero del La- voro e della Previdenza Sociale, l’Impresa dovrà mettere a disposizione del Fornitore le infor- mazioni di sicurezza con riferimento ai rischi specifici dell’area di cantiere. In particolare, spetta all’Impresa segnalare all’operatore della pompa la presenza di linee elet- triche in tensione; chiederne, ottenerne e verificarne l’eventuale disattivazione; indicare il po- sizionamento della pompa al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra i cavi ed il braccio della pompa nella sua massima estensione; pianificare di conseguenza il getto. L’Impresa è comunque tenuta alla consegna al Fornitore di un documento concernente le infor- mazioni minime, necessarie all’ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo come da modello allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante del pre- sente contratto. L’impresa si impegna ad individuare apposita area nel cantiere da destinarsi allo svolgimento in sicurezza delle prove sul calcestruzzo fresco. Il Fornitore è comunque tenuto alla consegna all’Impresa di un documento informativo sui rischi apportati dai propri mezzi nel cantiere, secondo il modello allegato (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente contratto.

Related to Sicurezza nel cantiere

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).