Oneri di pubblicità legale Clausole campione

Oneri di pubblicità legale. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell’articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 2.000,00 [comprensive di diritti ed esclusa l’Iva nella misura di legge]. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante. Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

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  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Pubblicità Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale del Politecnico, sul sito Internet del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea. Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Fto. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 30.04.2015, 3398 of 29.07.2016, 8268 of 20.12.2017 and n. 6605 of 27.09.2018, 3983 of 29.05.2019 and further amended by Rectoral Decree no. 9232 of 23/12/2020; A public selection is hereby organized to grant n° 1 temporary research fellowship to grant research activity, on a fixed-term basis:

  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • Servizi legali Servizi di collocamento e reperimento di personale [8] 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 25 Servizi sanitari e sociali 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9] 27 Altri servizi

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Protocollo di legalità In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto. In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011. L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali). La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..