Servizi legali. 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8] 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 25 Servizi sanitari e sociali 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9] 27 Altri servizi
Servizi legali. 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale (8)
Servizi legali. 24 Servizi di collocamento e reperimento di personale [5] 25 Servizi sanitari e sociali 26 Altri servizi
Servizi legali. 1. I servizi legali, con motivato provvedimento, possono essere affidati tramite procedure in economia, ai sensi dell’art. 16 del presente Regolamento.
Servizi legali. 2.2.1. Ai sensi della normativa vigente, i “servizi legali” devono intendersi “appalti di servizi”.
Servizi legali. L'Assicuratore indennizzerà alla Società Assicurata, anche pagandoli direttamente al terzo prestatore di servizi, gli onorari e le spese ragionevoli e necessari relativi al Consulente di Reazione per la prestazione di servizi legali in relazione a una violazione di dati personali, un difetto di sicurezza o del difetto di sistema. I servizi legali includono: • il recepimento di istruzioni relative alle circostanze di fatto della violazione di dati personali, del difetto di sicurezza o di sistema e il coordinamento dell'Esperto Informatico o del Consulente di Crisi; • la consulenza sull'obbligo di comunicazione, la comunicazione e la corrispondenza con eventuali Autorità Amministrative competenti; • la consulenza sulle comunicazioni ai Soggetti Interessati; • il monitoraggio dei reclami presentati dai Soggetti Interessati e la consulenza all'Assicurato sulle risposte alle questioni sollevate dai Soggetti Interessati; • la consulenza alla Società Assicurata sulla reazione della Società Assicurata stessa alla violazione di dati personali, al difetto di sicurezza o di sistema. Detti onorari e spese verranno indennizzati dall'Assicuratore solo se sostenuti successivamente alla data di denuncia all'Assicuratore in conformità con quanto successivamente previsto alla Sezione IV - Condizioni operative di assicurazione garanzia 2.1 - Denuncia e Segnalazione di sinistri o dopo la data di denuncia in conformità con quanto previsto alla garanzia 2.1
Servizi legali a) Consulenza legale;
Servizi legali. Per formulare alcune considerazioni riferite in generale prestazioni ricon- ducibili ai servizi legali, che comprendono sia gli incarichi di patrocinio legale sia i servizi di assistenza e consulenza legale stragiudiziale, occorre ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento per compren- dere la portata dell’attuale disciplina contenuta nell’art. 17 del nuovo co- dice. Come è noto, nel previgente sistema normativo in materia, l’art. 20 del d.lgs. n. 163/2006 stabiliva che l’aggiudicazione di contratti e incarichi aventi per oggetto i servizi elencati nell’Allegato II B (tra i quali rientrano i “servizi legali”) era disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). A tal proposito l’Autorità di Vigilanza, oggi X.X.XX., ha più volte pre- cisato che l’affidamento dei servizi che rientra(va)no nell’Allegato II B, dovesse avvenire nel rispetto di principi di pubblicità, economicità, effi- cacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e che tali servizi resta(va)no perciò soggetti, oltre che all’art. 20 del vecchio codice, anche all’art. 27 del medesimo in base al quale l’affidamento di contratti pubblici deve comunque avvenire nel rispetto dei suddetti principi generali (cfr. Deliberazione n. 73 del 20.7.2011 e Deliberazione n. 108 del 19.12.2012). relazione a uno specifico procedimento giudiziale. Nondimeno, la giurisprudenza amministrativa ha già da tempo chiarito che le procedure pubblicistiche – semplificate, ma pur sempre regolamen- tate – relative agli affidamenti di servizi legali di cui all’Allegato II B del previgente Codice dei contratti pubblici, riguardano soltanto i contratti di appalto di servizi legali, relativi all’attività di consulenza e assistenza stra- giudiziale prestata da un professionista in favore di un soggetto aggiudica- tore. In un’importante pronuncia il Consiglio di Stato ha ritenuto superato il suddetto orientamento ermeneutico secondo cui tanto l’attività di assisten- za e consulenza giuridica di carattere continuativo, quanto il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverabili nell’unica e onnicomprensiva nozione di “servizi legali”, di cui all’Allegato II B del previgente Codice degli appalti. Il giudice amministrativo ha infatti ritenuto che la suddetta assimilazio- ne tra le diverse tipologie di attività legale, “non te...
Servizi legali. Il Team Gestione Sinistri di ITAS