Modalità di versamento Clausole campione

Modalità di versamento. Il versamento della quota Una Tantum e Il versamento dei 13 Euro mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel sito xxx.xxxxxxxx.xx. Resta inteso che in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro intervenuto nel periodo succitato, il versamento di cui sopra sarà proporzionato in relazione ai mesi di lavoro prestato, considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni. Resta, infine, inteso che la CADIPROF, che ha stipulato apposita convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi di cui all’obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP, provvederà a comunicare le relative istruzioni con il sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Modalità di versamento. Tutte le riscossioni di qualsiasi natura relative ai servizi di cui al presente affidamento, devono affluire sugli appositi conti intestati a: “S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A”. Ad ogni decade, entro i 5 giorni lavorativi successivi, la “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A.” riverserà alla Tesoreria Comunale le somme lorde riscosse e il Comune riverserà alla Società l’aggio dell’8%. In caso di incassi superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00), la Società riverserà entro il terzo giorno lavorativo successivo quanto dovuto, senza attendere la scadenza dei 10 giorni. La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento. Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni legislative e/o tariffarie e/o regolamentari, tali da modificare gli aspetti economici del contratto in aumento o in diminuzione in misura superiore al 10% annuale per le singole entrate, le parti, di comune accordo, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, possono rivedere l’aggio, al fine di ricostituire il precedente equilibrio contrattuale. L’importo rimborsato ai contribuenti dalla Società relativamente a somme non riscosse dallo stessa, bensì da altri soggetti a qualsiasi titolo, ovvero derivante da modifiche normative, viene sottratto all’ammontare dovuto al Comune alle scadenze sopra indicate. La Società rimborsa gli importi ai contribuenti dandone comunicazione al Comune.
Modalità di versamento. 1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: - l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento; - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono; - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. 3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. 4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 6. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
Modalità di versamento. L’EBITEN ha sottoscritto il 4 febbraio 2013 la convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’ente. L’Agenzia delle Entrate con RISOLUZIONE 25/E del 8 Aprile 2013 ha istituito la causale contributo “ENBI” per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’EBITEN.
Modalità di versamento. Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili, all’inizio di ogni mese.
Modalità di versamento. Il processo di conservazione erogato dal Servizio è descritto nel dettaglio nel Manuale della Conservazione. Il trasferimento (versamento) dei Pacchetti di Versamento di Input da sottoporre al processo di conservazione avviene da parte del Produttore e da Utenti da lui autorizzati secondo diverse modalità: ▪ Uploader manuale tramite interfaccia web del Servizio di Conservazione Cloud; ▪ Web service tramite protocollo HTTPS; ▪ DirectoryAnalyzer tramite servizio Windows, modulo che permette di consegnare in modalità sicura i pacchetti PdI al sistema di conservazione depositandoli in opportune cartelle configurate Le istruzioni relative alle predette modalità di trasferimento sono contenute nei manuali operativi all’interno della piattaforma Conservazione Cloud TeamSystem, menù “Guide/Dichiarazioni”. Il Produttore dei documenti è obbligato a verificare il buon esito del versamento tramite la presa visione degli esiti di presa in carico e del rapporto di versamento prodotti dal sistema di conservazione. Il versamento al sistema di conservazione e quindi l’attivazione del servizio si ritiene effettiva soltanto se il Cliente Produttore, e gli eventuali terzi Titolari, hanno accettato tutti i documenti del Contratto previsti dal Servizio. In caso contrario, si tratta solo di una pre-acquisizione dei documenti e dati, senza alcun obbligo da parte di TeamSystem di erogare il Servizio di conservazione.
Modalità di versamento. L'art. 4, comma 1, D.M. n. 142/1993, prescrive che, agli effetti del versamento del contributo in parola, le imprese devono presentare all'INPS la documentazione atta ad individuare i lavoratori licenziati, le somme dovute, la forma di pagamento (rateale o in un'unica soluzione). In particolare, secondo le istruzioni fornite dall'INPS con circ. n. 238/1994, le imprese interessate, conclusa la procedura di licenziamento, devono trasmettere alla sede dell'INPS, presso la quale è accesa la posizione contributiva, una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, corredata da copia dell'elenco dei lavoratori licenziati di cui all'art. 4, comma 9, L. n. 223/1991. La dichiarazione va presentata entro la scadenza della denuncia contributiva relativa al mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori licenziati. In tale dichiarazione devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei lavoratori che hanno diritto all'indennità di mobilità per un ammontare inferiore a quello massimo stabilito dalle disposizioni di legge ed il numero dei lavoratori che hanno diritto ad una retribuzione di riferimento superiore a quella legislativamente indicata. Detta retribuzione è stata stabilita in L. 2.700.000 mensili da maggiorare annualmente a partire dal 1995 nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 223/1991 (*), l'impresa ha diritto all'esonero dal pagamento delle rate non ancora scadute qualora - seguendo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego - procuri ai lavoratori licenziati offerte di lavoro sin dall'inizio a tempo indeterminato, ed il lavoro offerto sia professionalmente equivalente a quello prestato nell'azienda di provenienza, ovvero, in mancanza di quest'ultimo requisito, presenti omogeneità anche intercategoriale e comporti l'assegnazione ad un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni svolte in precedenza. L'INPS, con mess. n. 19380/1997, ha ritenuto che l'esonero possa trovare applicazione anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato conseguente alla trasformazione di un contratto a termine procurato dall'impresa che ha licenziato il lavoratore. In tal caso, però, quest'ultima potrà fruire dell'esonero solo dalla data di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. L'esonero dal pagamento delle rate residue spetta in relazione ai lavoratori che perdono il diritto all'indennità di ...
Modalità di versamento. L’Intestatario ed i Cointestatari corrisponde/no l’importo mediante: ■ AB ■ AC ■ AB ■ AC o alternativamente BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi senza spese per il beneficiario a favore di DWS Concept Sicav c/Afflussi EUR Coll.vari presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia oppu- re DWS Investment SA o al Collocatore/Ente Mandatario presso Allfunds Bank, S.A.U. oppure DWS Concept Sicav presso SGSS oppure DWS Concept Sicav presso CACEIS Bank, Italy Branch. * mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare. o alternativamente - Succursale Italia oppure DWS Investment SA presso Allfunds Bank, S.A.U. oppure DWS Concept Sicav presso SGSS.
Modalità di versamento. AB AC AB AC Con la sottoscrizione di questo modulo è conferito mandato a: BNP PARIBAS Securities Services, succursale di Milano di seguito denominato “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell’Intestatario e Cointestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto. Al momento dell’acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Soggetto Incaricato dei Paga- menti. In caso di sostituzione il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Modalità di versamento. 1. Entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi: — sei dodicesimi del contributo della Svizzera, entro il 20 luglio, e — i sei dodicesimi residui, entro il 15 dicembre. Tuttavia, nell'ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell'intero contributo entro il 20 luglio. 2. Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro. 3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario Xxxxxxx a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1. 4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'at- tuazione dei due programmi quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse proce- dure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.