Opera in generale Clausole campione

Opera in generale. Elenco degli elaborati tecnici N. allegato al presente fascicolo Note

Related to Opera in generale

  • In generale 1 Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO. 2 Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto. Il presente CCL costituisce parte integrante del CIL. Nel CIL sono regolamentati almeno: – l’inizio del rapporto di lavoro – la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato – il grado di occupazione – l’attività – il livello di funzione – il salario iniziale – il luogo di lavoro 3 In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collaboratore/ collaboratrice, entro dodici mesi, entri di nuovo in servizio presso Posta CH SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata integralmente. 4 Il perfezionamento dell’assunzione può essere subordinato al contenuto dell’estrat- to del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di subordinare il perfeziona- mento del rapporto di lavoro al risultato di tali verifiche. 5 La prosecuzione dell’impiego può essere subordinata al contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia prescritto dalla legge. 6 In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il capoverso 4 nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Generale 20.1. Questo accordo costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce e termina tutti i precedenti accordi, promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni e intese tra loro, sia scritte che orali, relative all'oggetto del presente documento. Xxxxxxxx parte concorda sul fatto che non dovrà disporre di rimedi in relazione a dichiarazioni, dichiarazioni, garanzie o garanzie (rese innocentemente o per negligenza) che non siano stabilite nel presente accordo. 20.2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come creazione di una partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti o come costituzione o autorizzazione di una delle parti in qualità di agente dell'altra parte per qualsiasi scopo. Nessuna delle parti avrà l'autorità o il potere di vincolare l'altra, di contrattare in nome o di trattenersi o di creare una responsabilità nei confronti dell'altra in alcun modo o per qualsiasi scopo. 20.3. Qualsiasi comunicazione fornita ai sensi del presente accordo deve essere in forma scritta (che includerà anche la posta elettronica) in inglese e inviata via e-mail, mano, posta prepagata registrata o speciale o posta aerea internazionale prepagata registrata. Le comunicazioni devono essere fornite al rispettivo indirizzo delle parti specificato nella prima pagina del presente accordo. Qualsiasi avviso di questo tipo si considera ricevuto al momento della consegna. Le parti si notificano reciprocamente le variazioni degli indirizzi per l'assistenza durante la durata del presente accordo. 20.4. Se una qualsiasi clausola del presente accordo viene giudicata non valida o inapplicabile da un tribunale o un organo amministrativo della giurisdizione competente, tale invalidità o inapplicabilità non pregiudicherà le altre disposizioni del presente accordo che rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 20.5. Il mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di un diritto o rimedio ai sensi del presente accordo non costituisce una rinuncia al diritto o rimedio o una rinuncia a qualsiasi altro diritto o rimedio e nessun esercizio singolo o parziale di alcun diritto o rimedio ai sensi del presente accordo deve impedire qualsiasi ulteriore esercizio del diritto o rimedio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto o rimedio. I diritti e i rimedi contenuti nel presente accordo sono cumulativi e non esclusivi di alcun diritto o rimedio previsto dalla legge. 20.6. XXXXXXX-XXXXXX.XX e i loghi/marchi/web-sites collegati ad Assounion sezione

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: