Operatore di mercato Clausole campione

Operatore di mercato. Il soggetto che stipula il contratto per la partecipazione al mercato dell’energia elettrica: • assume la qualifica di operatore di mercato • risponde delle obbligazioni nei confronti del GME che derivano dal contratto, come disciplinate dal Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (TIDME). Il GME assume la qualifica di operatore di mercato qualificato.
Operatore di mercato. Il soggetto che stipula il contratto di adesione al mercato dell’energia elettrica: • assume la qualifica di operatore di mercato • risponde delle obbligazioni nei confronti del GME che derivano dal contratto, come disciplinate dal Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (TIDME). Il GME assume la qualifica di operatore di mercato qualificato. Con il TIDE cambia l’accezione di operatore di mercato. Se con la Deliberazione 111/06 [36] il concetto riguardava tutti i soggetti abilitati alla registrazione di acquisti e vendite a termine, ora la qualifica viene attribuita esclusivamente ai soggetti che hanno sottoscritto il contratto di adesione al mercato dell’energia elettrica, ossia che sono abilitati a presentare offerte su tutte le piattaforme a termine gestite da GME stesso, nonchè su MPE. Tali soggetti possono essere BRP, BSP oppure soggetti terzi che operano esclusivamente sulle piattaforme di GME.
Operatore di mercato. 18.1 La qualifica di operatore di mercato è attribuita, previa iscrizione in un apposito registro tenuto dal Gestore dei Mercati Energetici, a ciascun utente del dispacciamento e a ciascun soggetto da questi delegato alla registrazione di acquisti e vendite a termine e di programmi di immissione o di prelievo relativi a punti di dispacciamento nella propria responsabilità. 18.2 L’operatore di mercato è abilitato a richiedere al Gestore dei Mercati Energetici la registrazione: a) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento nella sua responsabilità in quanto utente del dispacciamento; b) di acquisti e vendite a termine, nonché di programmi di immissione e di prelievo, relativi a punti di dispacciamento che non sono nella sua responsabilità, per i quali l’operatore di mercato ha ricevuto delega alla registrazione dall’utente del dispacciamento responsabile. 18.3 La qualifica di operatore di mercato con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione, a punti di dispacciamento di esportazione o di importazione e a punti di dispacciamento per unità di pompaggio, è attribuita con riferimento ad una capacità pari: a) alla corrispondente capacità di immissione o di prelievo definita da Terna ai sensi dell’articolo 10, nel caso in cui l’operatore di mercato sia anche utente del dispacciamento di tali punti; b) alla capacità indicata dall’utente del dispacciamento nella delega, nel caso in cui l’operatore di mercato non sia utente del dispacciamento di tali punti. 18.4 La capacità complessiva per cui l’utente del dispacciamento delega altri operatori di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento non può essere superiore alla capacità di immissione o alla capacità di prelievo del medesimo punto definita da Terna ai sensi dell’Articolo 10. 18.5 Soppresso. 18.6 Al Gestore dei Servizi Energetici è attribuita la qualifica di operatore di mercato con riferimento alla capacità di immissione di ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione CIP6.

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  • Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.

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