Operatori economici ammessi alla gara. 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione: --- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice; --- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; --- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; --- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991; f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta. a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara: --- individualmente e in raggruppamento temporaneo; --- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione; b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: --- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; --- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro; c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplinary Regulations for Tender, Disciplinare Di Gara
Operatori economici ammessi alla gara. 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione: --- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice; --- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; --- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; --- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), . b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara: --- individualmente e in raggruppamento temporaneo; --- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: --- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; --- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplinary Regulations for Tender, Disciplina Di Gara
Operatori economici ammessi alla gara. 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
a) imprenditori individualioperatori economici di cui all’articolo 46, anche artigianicomma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e le societàdegli articoli 1, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione 2 e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 19093, n. 422, e del decreto legislativo ministeriale n. 263 del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 2016: --- liberi professionisti singoli; --- liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 8 agosto 198523 novembre 1939, n. 443;
c) 1815 (legge abrogata dall'articolo 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non confondere con i consorzi stabili, costituiti anche raggruppamenti temporanei; --- società di professionisti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 263 del 2016; --- società di ingegneria in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, di capitali o di società cooperative di produzione cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016; --- prestatori di servizi di ingegneria e lavoroarchitettura identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; --- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti da almeno tre società di professionisti o società di ingegneria, anche in forma mista tra di loro; --- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
eb) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell’articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), b) in una delle seguenti forme Forme di aggregazione: --- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 4546, comma 1, lettera d) e), del Codice e dell’articolo 48, 4 del Codice; --- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 decreto ministeriale n. 263 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile2016; --- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del decreto- 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.
a) l’offerente deve disporre dei seguenti professionisti, convertitopersone fisiche, individuati personalmente e nominativamente: --- Ingegneri o Architetti, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009l’indicazione degli estremi di iscrizione agli Ordini di cui al punto 3.1.1; --- riuniti in ogni caso un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito Architetto per interventi su immobili vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 240 42 del 19912004 (articolo 52, secondo comma, del R.D. n. 2537 del 1925); --- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; --- un soggetto abilitato alla progettazione antincendio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26 agosto 2011);
fb) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVAl’offerente deve altresì indicare un professionista, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione tra quelli di cui alla lettera a), primo trattino, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi della lettera a), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, dove gli stessi operatorilettera f).
3. Nulla osta che nella compagine dell’offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in solido tra altre materie, attinenti l’oggetto dell’incarico, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti sono ammessi solo con una delle seguenti modalità: --- con rapporto organico con l’offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e); --- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l’applicazione della disciplina di loro, presentano unitariamente un’unica offertacui al punto 3.2.1; --- cooptati dall’offerente; in tal caso non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara: --- individualmente e in raggruppamento temporaneo; --- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzionel’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: --- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente operatore economico che si presenti in concorrenza; --- non può costituirsi ausiliario di due offerenti operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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Samples: Appalto Di Servizi Tecnici Di Ingegneria E Architettura
Operatori economici ammessi alla gara. 1.6.1.Operatori 1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione: --- - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice; --- - riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; --- - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- decreto legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; --- - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta;
h) sono ammessi raggruppamenti temporanei eterogenei composti da più d’uno delle seguenti tipologie di operatori economici: concessionari puri, finanziatori, costruttori, gestori e progettisti.
1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara: --- - individualmente e in raggruppamento temporaneo; --- - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; --- - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: --- - non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; --- - non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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Samples: Concessione
Operatori economici ammessi alla gara. 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno n. 422 del 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto n. 443 del 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anniai sensi dell’articolo 45, istituendo a tal fine una comune struttura di impresacomma 2, lettera c), del Codice;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione: --- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice; --- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; --- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; --- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli più d’uno degli stessi operatorisoggetti, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara: --- individualmente e in raggruppamento temporaneo; --- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; --- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: --- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; --- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
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Samples: Disciplina Di Gara