Opportunità di sviluppo professionale. 1. Gli Enti che rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, da accertare in base all’elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare, per l’accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell’ambito della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l’una a tutta la comunità scientifica; b) l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso. I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici. 2. Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità complessiva individuata. 3. Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL per essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza economica e giuridica per i vincitori 31.12.2001. 4. I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno che ai fini della formazione della graduatoria, su base 100, verrà attribuito ai ricercatori e tecnologi che hanno superato le prove di esame un punteggio di valorizzazione della esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce retributive di appartenenza, nella misura appresso indicata: I fascia stipendiale: punti 5 II fascia stipendiale: punti 15 III fascia stipendiale o superiore: punti 25 Negli Enti i cui regolamenti non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per l’accesso ai profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di concorso stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità acquisita, dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita previsione nei bandi di concorso di detta valutazione. 5. Agli oneri conseguenti alle procedure concorsuali di cui al precedente comma 3 si fa fronte con risorse complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria 2002 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001. 6. A seguito della applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si darà corso in occasione della predisposizione dei programmi triennale a confronti con i soggetti sindacali indicati nell’art. 40, comma 2, lettera a), volti a verificare la persistenza eventuale rispetto a quella iniziale di anomale situazioni di diffusa permanenza nei livelli II e III, per la individuazione delle soluzioni concorsuali conseguenti, necessarie al superamento delle predette accertate anomale situazioni.
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