Common use of Orario di lavoro settimanale Clause in Contracts

Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale

Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL. La durata massima dell'orario dell’orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'artdall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua un’applicazione assi- dua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'artdall’art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno all’interno che all'esterno all’esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'artdall’art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario l’orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda dall’Azienda senza esserne autorizzatoau- torizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando re- stando la competenza delle quote orarie stabilite dall'artdall’art. 38 per il lavoro straordinariostra- ordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda l’Azienda che provvederà alla sostituzione sosti- tuzione nei tempi tecnici necessari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Orario di lavoro settimanale. La durata massima dell'orario normale del di lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno quella stabilita dalla legislazione vigente con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNLrelativo regolamento. La durata massima dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra. L'orario settimanale contrattuale di lavoro è fissata viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U. Per i lavoratori turnisti su tre turni,le 40 ore settimanali dell orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in 48 ore medie settimanali ragioni obiettive, indifferibili e occasionali. Al di effettivo lavorolà dei limiti previsti dal precedente comma, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario l eventuale ricorso ai casi di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione la R.S.U. Entro i limiti consentiti dalla legge e dalle norme di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del casosopra, un il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro discontinuo o straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923impedimento. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoroè riconosciuto, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Aziendané compensato, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda senza esserne autorizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario, festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda. In tal caso Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. L'Azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessarinumero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni. L inizio e la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali. La tolleranza sull entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali. Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l orario di lavoro con l indicazione dell inizio e del termine di esso, nonché dell orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.

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Samples: Contratto

Orario di lavoro settimanale. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su 5 (cinque) o su 6 ( sei ) giorni settimanali Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato a giornata o in turni regolari di servizio dal personale inquadrato nel presente CCNL. La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali di effettivo lavoro, comprese le ore straordinarie, calcolate su un periodo di 12 (dodici) mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003. La distribuzione dell’orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di due frazioni organizzate comunque in un arco temporale di 12 ore. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono richiedono, per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda, le ferie e/o permessi individuali infrasettimanali comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'Azienda o abbandonare il proprio posto di lavoro senza esserne autorizzato. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno eventualmente montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 38 per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro