FLESSIBILITA' Clausole campione

FLESSIBILITA'. (1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 90 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
FLESSIBILITA'. Prime 50 ore, banca ore; successive 50 ore, banca ore o retribuite; ulteriori 50 ore, retribuite. È introdotta per la prima volta la Banca delle Ore che, insieme alla riduzione dell'orario, potrà rappresentare un efficace strumento di intervento nella gestione degli orari, al fine della tutela occupazionale e per rispondere ad esigenze di flessibilità di orario dei singoli lavoratori. Le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive al normale orario giornaliero di lavoro comprensive dell'eventuale accantonamento della riduzione di orario settimanale, pari a 23 ore annue, verranno accreditate nella banca delle ore. Le ulteriori 50 ore di prestazione aggiuntiva, considerate come lavoro straordinario, potranno essere accantonate in banca delle ore oppure, a scelta del lavoratore, retribuite. Le restanti 50 ore di lavoro straordinario daranno diritto esclusivamente alla retribuzione. Criteri di utilizzo della banca delle ore  accordo con l'azienda entro 4 mesi dall'accantonamento  Semplice preavviso dopo tale periodo L'utilizzo delle ore accantonate potrà avvenire in ogni momento, tenendo conto che entro i primi 4 mesi dall'accredito, il lavoratore/trice deve concordarlo con l'azienda, mentre trascorso tale periodo lo stesso ha diritto al recupero previo semplice preavviso. Da sottolineare, infine, che previo accordo è possibile effettuare il recupero prima ancora di averlo maturato; il lavoratore, per esigenze personali o familiari, può andare a debito in banca delle ore e compensarlo successivamente con prestazioni aggiuntive. La nuova disciplina rappresenterà quindi una garanzia di maggiore esigibilità del recupero rispetto ai precedenti permessi retribuiti.
FLESSIBILITA'. Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di un’ora giornaliera. Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro. Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di un’ora giornaliera. A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione. Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
FLESSIBILITA'. Nell'ambito di un massimale orario di 9 ore giornaliere la Direzione potrà richiedere agli impiegati e agli addetti ai servizi flessibilità orarie. Il recupero di tali orari verrà effettuato con modalità disposte dal Direttore del Personale sentito l'interessato. L'orario di lavoro contrattuale degli impiegati deve intendersi individuale e pertanto può essere articolato in forme diverse in relazione alle diverse realtà operative dei singoli uffici e servizi, con riguardo alla diversificazione dei ruoli e delle necessità di presenza dei singoli impiegati. Ciò premesso, vengono individuate le quattro seguenti possibili articolazioni dell'orario.
FLESSIBILITA'. -DEFINIZIONE ASPETTI CONTRATTUALI- 2ª FASE -COMPETIZIONE IN ENTRATA DEGLI OE- 1ª FASE
FLESSIBILITA'. Istituto di natura contrattuale che consiste nella possibilità per l’azienda di far fronte a variazioni cicliche delle esigenze produttive mediante la programmazione di orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale, a condizione che la media delle ore di lavoro prestate corrisponda all’orario contrattuale (generalmente 40 ore settimanali) con riferimento ad un periodo non superiore all’anno. Il lavoratore viene comunque retribuito sulla base dell’orario contrattuale previsto sia quando effettua prestazioni superiori a tale orario, sia quando effettua prestazioni inferiori. Di norma, quando vi è una prestazione aggiuntiva vi è una maggiorazione contrattualmente prevista.
FLESSIBILITA'. Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette. A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U. Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni alla R.S.U.
FLESSIBILITA'. (ART. 36 CCNL Agenzie Fiscali) Possibilità riconosciuta al lavoratore di poter variare, nell'ambito di un periodo temporale prestabilito, l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera ciascuna anticipazione o posticipazione in uscita deve corrispondere una anticipazione o posticipazione in uscita della medesima entità temporale, alfine di garantire il rispetto del regime orario stabilito per quella giornata lavorativa. La flessibilità in entrata e la conseguente flessibilità in uscita, stabilita in sede di contrattazione locale, non potrà superare più di 60 minuti. Spetterà alla contrattazione locale individuare la fascia di flessibilità che sarà adottata nell'ufficio. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari e che ne facciano formale richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza, purché sempre entro i limiti sopra specificati. La relativa autorizzazione non potrà comunque valere per un periodo superiore all'anno. Dovrà comunque essere sempre garantita la compresenza di tutto il personale nella fascia oraria 9.00/13.00 e, nelle giornate di apertura pomeridiana al pubblico, dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
FLESSIBILITA'. Capacità di sentirsi a proprio agio e di avere un atteggiamento aperto di fronte a idee, approcci e innovazioni inerenti il proprio lavoro. Comprende l'adattabilità, intesa come la capacità di operare in circostanze complesse, incerte ed ambigue.
FLESSIBILITA'. Si stabilisce che, in deroga e miglioramento all’art.34 del vigente CCNL (fino a concorrenza), la percentuale oraria di maggiorazione prevista per l’effettuazione di ore di flessibilità sia del 22% a partire dalla prima ora richiesta.