Common use of ORDINAMENTO PROFESSIONALE Clause in Contracts

ORDINAMENTO PROFESSIONALE. I processi di riorganizzazione realizzati e in itinere, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato le progressioni verticali fra le categorie. E’ tempo, pertanto, di prevedere una revisione dei sistemi che regolano le carriere delle lavo- ratrici e dei lavoratori del comparto delle funzioni centrali, partendo in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità di carriera che siano sottratte a provvedimenti di legge, anche con riferimento alle progressioni verticali. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale che individui profili omogenei inquadrandoli in una griglia che ne definisca contenuto professionale e complessità, prevedendo una mag- giore rispondenza del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenze. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:

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Samples: Proposte Per I Rinnovi Contrattuali Dei Comparti Sanità, Funzioni Centrali E Funzioni Locali

ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Con riferimento al Titolo III, Capo I processi – “sistema di riorganizzazione realizzati classificazione professionale” - le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime ritengono altresì che la finalità del SSN, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tutela della salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, debba essere attuata non solo in itinereun sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea di professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti nuovi modelli organizzativi. In considerazione di quanto sopra, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato le progressioni verticali fra le categorie. E’ tempo, pertanto, di parti convengono sul prevedere una revisione fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei sistemi processi lavorativi. Per realizzare la suddetta fase istruttoria, viene istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati specifici compiti. I lavori della Commissione dovranno essere conclusi entro il prossimo mese di luglio con la formulazione di proposte organiche alle parti negoziali. Va inoltre evidenziato che, con l’art. 13 “istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”, l’Ipotesi di contratto ha dato finalmente applicazione alla legge n. 150 del 2000 in tema di comunicazione pubblica, per lungo tempo rimasta inattuata, la quale aveva attribuito alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare, per il settore pubblico, i profili professionali relativi alle attività di comunicazione e di informazione. Per quanto riguarda la disciplina contrattuale, occorre precisare che regolano l’art. 13 si limita a delineare, secondo lo schema da sempre adottato in materia di profili professionali, i principi generali e i contenuti professionali di base che qualificano le carriere delle lavo- ratrici suddette figure professionali. In merito al Capo II dedicato agli “incarichi funzionali”, che costituisce la parte più innovativa di questa ipotesi di CCNL, si evidenzia la maggiore rispondenza del nuovo sistema degli incarichi alle modifiche ordinamentali e di organizzazione del lavoro posti in essere dalle Regioni e riguardanti le professioni dei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale. Si precisa che gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. In luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento vengono istituiti per i quattro ruoli del personale due tipologie di incarico di organizzazione e professionale conferibili al personale appartenente alla categoria D. Per il personale del ruolo sanitario e dei lavoratori profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior l’incarico di organizzazione è di una sola tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni Azienda ed Ente. All’interno di questa tipologia di incarico è stata sussunta anche la funzione di coordinamento prevista dalla Legge n.43 del comparto delle 2006. Nel comma 4 dell’art. 16 si utilizza infatti l’espressione “funzione di coordinamento” e non “incarico di coordinamento” e si precisa che tale funzione è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione. Sono previsti distinti requisiti per l’esercizio della sola funzione di coordinamento e per gli ulteriori incarichi di organizzazione. Le sole funzioni centralidi coordinamento, partendo in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità quanto previste nell’ambito della legge n. 43/2006, sono attribuibili, nell’ambito degli incarichi previsti dalla nuova disciplina contrattuale, solo alle professioni sanitarie destinatarie della stessa legge e non anche agli assistenti sociali. Questi ultimi potranno invece coprire gli incarichi di carriera organizzazione e professionali previsti dalla nuova disciplina contrattuale di cui all’art.16. In relazione all’unità di appartenenza, gli incarichi di organizzazione sono sovraordinati agli incarichi professionali (sia di specialista sia di esperto). All’art. 17, analoga bipartizione (organizzazione e professionale) si rinviene negli incarichi di funzione dei restanti ruoli (amministrativo, tecnico e professionale) con la precisazione che siano sottratte il conferimento dell’incarico professionale potrà comportare l’iscrizione al relativo albo (ove esistente) se necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico stesso. Gli incarichi di cui all’art.17 non prevedono lo svolgimento di funzioni di coordinamento ai sensi della legge n. 43/2006. I successivi articoli 18, 19 e 20 delineano una normativa comune a provvedimenti tutti gli incarichi funzionali per quanto attiene alla istituzione, graduazione, conferimento, durata, revoca, trattamento economico e valutazione. In merito a quest’ultima, le parti hanno convenuto che l’esito della valutazione periodica è utile per l’affidamento dello stesso o di leggealtri incarichi. Le parti concordano sulla rinnovabilità degli incarichi, anche con riferimento alle progressioni verticali. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale che individui profili omogenei inquadrandoli in previa valutazione positiva, senza l’attivazione dell’avviso di selezione, per una griglia che ne definisca contenuto professionale e complessità, prevedendo una mag- giore rispondenza del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla contrattazione durata massima complessiva di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenze. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:10 anni.

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ORDINAMENTO PROFESSIONALE. Con riferimento al Titolo III, Capo I processi – “sistema di riorganizzazione realizzati classificazione professionale” - le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime ritengono altresì che la finalità del SSN, come definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tutela della salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, debba essere attuata non solo in itinereun sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea di professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti nuovi modelli organizzativi. In considerazione di quanto sopra, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato le progressioni verticali fra le categorie. E’ tempo, pertanto, di parti convengono sul prevedere una revisione fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei sistemi processi lavorativi. Per realizzare la suddetta fase istruttoria, viene istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati specifici compiti. I lavori della Commissione dovranno essere conclusi entro il prossimo mese di luglio con la formulazione di proposte organiche alle parti negoziali. Va inoltre evidenziato che, con l’art. 13 “istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione”, l’Ipotesi di contratto ha dato finalmente applicazione alla legge n. 150 del 2000 in tema di comunicazione pubblica, per lungo tempo rimasta inattuata, la quale aveva attribuito alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare, per il settore pubblico, i profili professionali relativi alle attività di comunicazione e di informazione. Per quanto riguarda la disciplina contrattuale, occorre precisare che regolano l’art. 13 si limita a delineare, secondo lo schema da sempre adottato in materia di profili professionali, i principi generali e i contenuti professionali di base che qualificano le carriere delle lavo- ratrici suddette figure professionali. In merito al Capo II dedicato agli “incarichi funzionali”, che costituisce la parte più innovativa di questa ipotesi di CCNL, si evidenzia la maggiore rispondenza del nuovo sistema degli incarichi alle modifiche ordinamentali e di organizzazione del lavoro posti in essere dalle Regioni e riguardanti le professioni dei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale. Si precisa che gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. In luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento vengono istituiti per i quattro ruoli del personale due tipologie di incarico di organizzazione e professionale conferibili al personale appartenente alla categoria D. Per il personale del ruolo sanitario e dei lavoratori profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior l’incarico di organizzazione è di una sola tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni Azienda ed Ente. All’interno di questa tipologia di incarico è stata sussunta anche la funzione di coordinamento prevista dalla Legge n.43 del comparto delle 2006. Nel comma 4 dell’art. 16 si utilizza infatti l’espressione “funzione di coordinamento” e non “incarico di coordinamento” e si precisa che tale funzione è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione. Sono previsti distinti requisiti per l’esercizio della sola funzione di coordinamento e per gli ulteriori incarichi di organizzazione. L e sole funzioni centralidi coordinamento, partendo in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità quanto previste nell’ambito della legge n. 4 3/2006, sono attribuibili, nell’ambito degli incarichi previsti dalla nuova disciplina contrattuale, solo alle professioni sanitarie destinatarie della stessa legge e non anche agli assistenti sociali. Questi ultimi potranno invece coprire gli incarichi di carriera organizzazione e professionali previsti dalla nuova disciplina contrattuale di cui a ll’art.16. In relazione all’unità di appartenenza, gli incarichi di organizzazione sono sovraordinati agli incarichi professionali (sia di specialista sia di esperto). A ll’art. 17, analoga bipartizione (organizzazione e professionale) si rinviene negli incarichi di funzione dei restanti ruoli (amministrativo, tecnico e professionale) con la precisazione che siano sottratte il conferimento dell’incarico professionale potrà comportare l’iscrizione al relativo albo (ove esistente) se necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico stesso. G li incarichi di cui all’art.17 non prevedono lo svolgimento di funzioni di coordinamento ai sensi della legge n. 43/2006. I successivi articoli 18, 19 e 20 delineano una normativa comune a provvedimenti tutti gli incarichi funzionali per quanto attiene alla istituzione, graduazione, conferimento, durata, revoca, trattamento economico e valutazione. In merito a quest’ultima, le parti hanno convenuto che l’esito della valutazione periodica è utile per l’affidamento dello stesso o di leggealtri incarichi. Le parti concordano sulla rinnovabilità degli incarichi, anche con riferimento alle progressioni verticali. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale che individui profili omogenei inquadrandoli in previa valutazione positiva, senza l’attivazione dell’avviso di selezione, per una griglia che ne definisca contenuto professionale e complessità, prevedendo una mag- giore rispondenza del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla contrattazione durata massima complessiva di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenze. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:10 anni.

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ORDINAMENTO PROFESSIONALE. I Il titolo III del contratto introduce rilevanti modifiche nella disciplina del vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale in direzione del progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici e della valorizzazione delle professionalità esistenti. Più specificatamente: Con l’art. 18 sono individuati gli obiettivi e le finalità che le parti si prefiggono per il pieno riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali, attribuendo un ruolo primario alla formazione continua che è considerata fattore fondamentale di accrescimento professionale, di aggiornamento nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. L’art. 19 definisce e articola, in linea con i DD.P.R.S. nn. 9 e 10 così come rettificati dal D.P.R.S. 24 luglio 2003, il sistema di classificazione del personale in quattro categorie, individuate mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti richiesti per l’inquadramento nella categoria medesima, riportate nell’allegato “A” del CCRL. Fondamentale elemento di novità introdotto dalla nuova normativa contrattuale si rinviene nel comma 3 che prevede per tutti i nuovi assunti, dalla data di decorrenza del contratto(1/1/2002), l’inquadramento nella posizione iniziale di ciascuna categoria. Trattasi di una prescrizione che, unita con quella contenuta nell’art. 80 che introduce i nuovi tabellari alla stessa data di decorrenza del contratto, costituisce un elemento di certezza che si muove in direzione della riduzione del contenzioso attualmente esistente nella materia. Si sottolinea, inoltre, la previsione del quinto comma in base al quale ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima categoria, fatte salve quelle per le quali è richiesta specifica abilitazione. Con il comma 6 si introduce, infine, un elemento di novità costituito dalla obbligatorietà dell’individuazione dei profili professionali che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di cui all’art. 4 c.4 (Dipartimento, Ufficio, Ente) con i soggetti sindacali di cui all’art.11 c.1 e con l’assistenza dell’Aran Sicilia. Con l’art. 20 vengono individuati i criteri per la definizione dei profili professionali, rimessi alla contrattazione decentrata integrativa, in direzione del superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, della semplificazione dei contenuti mansionistici e dell’attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di riorganizzazione realizzati ammodernamento. L’art. 21 prevede la possibilità per l’Amministrazione di istituire nuovi profili. L’art. 22 sancisce il principio di carattere generale della riserva all’accesso esterno di una quota delle vacanze organiche, non inferiore al 50% e in itinere, le innovazioni tecnologiche e procedurali, ma prima ancora l’evoluzione individua il relativo trattamento economico che viene fissato dal 1 gennaio 2002 nella posizione economica iniziale di ciascuna categoria di cui all’allegato”G”. L’art. 23 definisce i passaggi all’interno del nuovo ordinamento professionale che nei vari ambiti della pubblica amministrazione ha attraversato il periodo del blocco contrattuale hanno accentuato le criticità già esistenti nel- l’attuale sistema ordinamentale, dimezzato - oltretutto – nel suo impianto dalla normativa che ha eliminato distinguendo le progressioni verticali fra tra le categorie, disciplinati dal successivo art. E’ tempo24, pertantodalla progressione orizzontale costituita dagli sviluppi economici all’interno delle categorie, questi ultimi disciplinati dai successivi artt. 84 e 85 di prevedere cui si dirà più avanti. L’art. 24 disciplina i passaggi tra le categorie, che devono avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 riguardo la riserva all’accesso esterno, attraverso apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti a verificare la professionalità richiesta dal profilo superiore. Per tali passaggi è da dire però che, in linea con quanto indicato negli indirizzi del Governo per la contrattazione è stato inserita nel CCRL una revisione dei sistemi norma di prima applicazione, valida sino al 31.12.2006, che, in deroga a quanto disposto, stabilisce che regolano le carriere delle lavo- ratrici selezioni verticali per l’inquadramento nelle categorie “C” e dei lavoratori del comparto delle funzioni centrali“D” di cui all’accordo dell’8 maggio 2003 recepito con D.P.R.S. 24.7.2003, partendo siano espletate per titoli, comprese le selezioni in primo luogo dall’affer- mazione del diritto ad avere possibilità di carriera che siano sottratte a provvedimenti di legge, corso i cui bandi debbono essere adeguati anche con riferimento alle progressioni verticaliricorso a riapertura dei termini. Per questo pensiamo ad un contratto nazionale Al riguardo, richiamando il contenuto della dichiarazione congiunta n. 8, si sottolinea la necessità che individui profili omogenei inquadrandoli in una griglia le amministrazioni interessate procedano nel più breve tempo possibile all’avvio dei procedimenti concorsuali interni, provvedendo anche all’eventuale riapertura dei termini, al fine di eliminare le anomale situazioni create dall’accordo del 2003, attribuendo a ciascun dipendente la qualificazione spettante e certezza di diritti. L’art. 25 prevede che ne definisca contenuto professionale e complessitàle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per i passaggi tra le categorie siano preventivamente individuate dall’amministrazione con atti di organizzazione improntati a criteri di imparzialità, prevedendo una mag- giore rispondenza trasparenza, celerità ecc., ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del sistema ordinamentale ai mutati modelli organizzativi delle Ammini- strazioni e demandando alle sezioni ed alla d.lgs.165 del 2001, previa contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare più specifici profili, sulla base di ulteriori criteri (livelli di responsabilità, di autonomia, di esperienza anche in funzioni caratteristiche della struttura in cui si opera) che possano essere riconosciuti adeguatamente solo attraverso un confronto maggiormente calato all’interno delle diverse realtà, facendone un elemento di reale ed efficace riconoscimento delle competenzeall’art. Tradurre questi principi all’interno del nuovo comparto delle funzioni centrali, rende necessario definire un sistema che preveda due aree (con contestuale assorbimento della prima area nella seconda) oltre che all’individuazione di un ambito ordinamentale specifico dedicato ai profes- sional che affianchi (o sia trasversale) le due nuove aree, dove far confluire lavoratrici e lavo- ratori che rispondono a caratteristiche di specializzazione professionale o che hanno competenze particolari nella gestione dei cicli organizzativi. Pensiamo pertanto ad un’articolazione che preveda:3

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