Armonizzazione. 1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i Membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3.
2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomanda- zioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le per- tinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.
3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conforme- mente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 838. In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun’altra disposizione del presente Accordo.
4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all’attività delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio interna- zionale delle epizoozie, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali ope- ranti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all’interno di tali organizzazioni l’elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie.
5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 4 (denominato nel presente Accordo il «Comitato») elaborerà una procedura per con- trollare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali.
Armonizzazione. Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico. L’armonizzazione deve essere intesa non solo come esigenza organizzativa nell’ambito di un Presidio, ma anche fra i vari Presidi nei quali l’Azienda si suddivide e, possibilmente fra le varie tipologie di attività: assistenziale, amministrativa, di supporto ecc.
Armonizzazione. La presente piattaforma, salvo per quanto concerne l’ordinamento professionale, è intesa a proporre rivendicazioni su istituti normativi ed economici comuni ai CCNL dei comparti confluiti nelle Funzioni Centrali. Si propone, pertanto, l’istituzione di una commissione paritetica fra Aran e XX.XX. rappresentative, che, in corso di vigenza del nuovo contratto, effettui la completa ricognizione degli istituti disciplinati dai precedenti CCNL, al fine di addivenire ad una armonizzazione del corpus normativo, salvaguardando comunque le peculiarità degli Enti e delle Amministrazioni confluiti del comparto, anche attraverso l’eventuale istituzione di sezioni separate.
Armonizzazione. Le Parti - preso atto che il processo di integrazione aziendale conseguente al nuovo assetto organizzativo ha posto le premesse per un ulteriore allineamento dei diversi trattamenti – convengono di superare per le materie e gli istituti di seguito specificati - gli accordi aziendali esistenti, le prassi e le consuetudini aziendali, fissando e stabilendo delle regole comuni, da valere per tutti i Siti a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Armonizzazione. Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico. Tutte le tipologie di orario oggetto del presente documento non possono essere unilateralmente modificate dal Responsabile di Servizio, Unità Operative o Area. Eventuali mutamenti dovranno essere autorizzati dalla Direzione Aziendale, in relazione ai riflessi organizzativi ed alle esigenze dell’utenza che ne conseguono, o dalla Direzione Ospedaliera o Responsabili Servizi Centralizzati se a ciò delegati, previo esame con le XX.XX. e R.S.U. Le parti si impegnano a verificare l’esito dell’applicazione a livello decentrato delle regole contenute nel presente regolamento.
Armonizzazione. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che pertanto la disciplina normativa ed economica stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, deve intendersi riferita, in virtù del D.Lgs. 81/2015, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle stesse attività, così come regolate dal predetto Contratto Collettivo Nazionale.
Armonizzazione. Le Parti, al fine di favorire un processo di armonizzazione, anche normativa, all'interno dei diversi canali commerciali attraverso un'applicazione modulata delle risorse destinate agli istituti economici integrativi, concordano che a partire dal prossimo 01.01.2002:
Armonizzazione. L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere l’esigenza di uniformare le normative nazionali dei diversi stati in modo da ampliare l’ambito di validità delle norme stesse; tale attività di uniformazione delle diverse normative nazionali va sotto il nome di armonizzazione.
Armonizzazione. Tanto durante la fase di transizione, quanto durante la fase operativa del presente accordo, entrambe le parti intendono continuare a partecipare alle attività della Task force «Armonizzazione globale» e utilizzare, nella misura del possibile, i risultati di tali attività. Detta partecipazione prevede l’elaborazione e il riesame dei documenti messi a punto dalla Task force «Armonizzazione globale» e una decisione congiunta rispetto alla loro applicabilità ai fini dell’attuazione del presente accordo.