Armonizzazione Clausole campione

Armonizzazione. Le Parti - preso atto che il processo di integrazione aziendale conseguente al nuovo assetto organizzativo ha posto le premesse per un ulteriore allineamento dei diversi trattamenti – convengono di superare per le materie e gli istituti di seguito specificati - gli accordi aziendali esistenti, le prassi e le consuetudini aziendali, fissando e stabilendo delle regole comuni, da valere per tutti i Siti a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Armonizzazione. 1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i Membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3.
Armonizzazione. Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico. L’armonizzazione deve essere intesa non solo come esigenza organizzativa nell’ambito di un Presidio, ma anche fra i vari Presidi nei quali l’Azienda si suddivide e, possibilmente fra le varie tipologie di attività: assistenziale, amministrativa, di supporto ecc.
Armonizzazione. La presente piattaforma, salvo per quanto concerne l’ordinamento professionale, è intesa a proporre rivendicazioni su istituti normativi ed economici comuni ai CCNL dei comparti confluiti nelle Funzioni Centrali. Si propone, pertanto, l’istituzione di una commissione paritetica fra Aran e XX.XX. rappresentative, che, in corso di vigenza del nuovo contratto, effettui la completa ricognizione degli istituti disciplinati dai precedenti CCNL, al fine di addivenire ad una armonizzazione del corpus normativo, salvaguardando comunque le peculiarità degli Enti e delle Amministrazioni confluiti del comparto, anche attraverso l’eventuale istituzione di sezioni separate.
Armonizzazione. L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere l’esigenza di uniformare le normative nazionali dei diversi stati in modo da ampliare l’ambito di validità delle norme stesse; tale attività di uniformazione delle diverse normative nazionali va sotto il nome di armonizzazione.
Armonizzazione. Le Parti, al fine di favorire un processo di armonizzazione, anche normativa, all'interno dei diversi canali commerciali attraverso un'applicazione modulata delle risorse destinate agli istituti economici integrativi, concordano che a partire dal prossimo 01.01.2002:
Armonizzazione. Fatte salve specifiche necessità, è opportuno rendere uniformi l’arco temporale di copertura del Servizio, la flessibilità in ingresso e gli orari di apertura al pubblico. Tutte le tipologie di orario oggetto del presente documento non possono essere unilateralmente modificate dal Responsabile di Servizio, Unità Operative o Area. Eventuali mutamenti dovranno essere autorizzati dalla Direzione Aziendale, in relazione ai riflessi organizzativi ed alle esigenze dell’utenza che ne conseguono, o dalla Direzione Ospedaliera o Responsabili Servizi Centralizzati se a ciò delegati, previo esame con le XX.XX. e R.S.U. Le parti si impegnano a verificare l’esito dell’applicazione a livello decentrato delle regole contenute nel presente regolamento.
Armonizzazione. Tanto durante la fase di transizione, quanto durante la fase operativa del presente accordo, entrambe le parti intendono continuare a partecipare alle attività della Task force «Armonizzazione globale» e utilizzare, nella misura del possibile, i risultati di tali attività. Detta partecipazione prevede l’elaborazione e il riesame dei documenti messi a punto dalla Task force «Armonizzazione globale» e una decisione congiunta rispetto alla loro applicabilità ai fini dell’attuazione del presente accordo.
Armonizzazione a) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che pertanto la disciplina normativa ed economica stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, deve intendersi riferita, in virtù del D.Lgs. 81/2015, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle stesse attività, così come regolate dal predetto Contratto Collettivo Nazionale.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.