Parte concorsuale Clausole campione

Parte concorsuale. Si realizza attraverso l’effettuazione di una prova pratica o tecnica o teorico-pratica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali dei dipendenti interessati. Tale prova consisterà in particolare: - profili dell’area “B” - posizione economica “B1” · profili relativi ad attività tecniche : prova d’arte alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42; · profili relativi ad attività amministrativo/contabili: quesiti a risposta multipla (quiz). Anche a tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42. - profili dell’area “C” - posizione economica “C1” · profili relativi ad attività amministrative e tecniche: quesiti a risposta sintetica; · profili relativi ad attività informatica: prova tecnica. Alle prove sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Per conseguire l’idoneità sarà necessario riportare un punteggio almeno pari a 42 punti. Nei confronti dei candidati idonei si procederà alla valutazione comparata dei “curricula” ove saranno presi in considerazione: 1. Valutazione dei titoli di studio (purchè non utilizzati come requisito di ammissione) · passaggio dall’area “A” all’area “B - attestato di qualifica professionale punti 2,5 - diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente punti 3,5 · passaggio dall’area “B” all’area “C” - diploma di laurea breve punti 4 - diploma di laurea punti 6 - specializzazione post laurea punti 8 I punteggi dei titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
Parte concorsuale. Si realizza attraverso l’effettuazione di una prova pratica o tecnica o teorico-pratica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali dei dipendenti interessati. Tale prova consisterà in particolare: - profili relativi ad attività tecniche: prova d’arte alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42; - profili relativi ad attività amministrativo/contabili: quesiti a risposta multipla (quiz). Anche a tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. La prova si intenderà superata con un punteggio pari a 42. - profili relativi ad attività amministrative e tecniche: quesiti a risposta sintetica; - profili relativi ad attività informatica: prova tecnica. Alle prove sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Per conseguire l’idoneità sarà necessario riportare un punteggio almeno pari a 42 punti. Nei confronti dei candidati idonei si procederà alla valutazione comparata dei “curricula” ove saranno presi in considerazione:

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  • Considerazioni conclusive L’Ente nazionale per il microcredito, già Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato costituito in ente pubblico non economico con la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. L’Enm è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è assoggettato alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta legge n. 106 del 2011 assegna all’Enm la funzione di coordinatore nazionale - con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio- degli strumenti micro-finanziari promossi dall’Unione europea nonché delle attività micro-finanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione stessa. All’Enm, la citata disposizione da, inoltre, facoltà di “stipulare convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”. Con deliberazione del 25 ottobre 2018, sono state approvate significative modifiche allo statuto, che, tra l’altro, hanno ridefinito gli obiettivi perseguiti dall’Ente, come previsti all’art. 1. Sono rimaste sostanzialmente immutate, invece, attribuzioni e competenze del Presidente e degli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei conti). Il bilancio consuntivo riferito all’esercizio 2019 è stato redatto dall’Ente, secondo i criteri previsti dal dpr n. 97 del 2003. Si richiamano le risultanze più significative della gestione dell’anno in esame: - l’esercizio ha registrato un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 223.364, mentre nel 2018 era stato conseguito un avanzo di euro 467.319. Tale squilibrio è riconducibile essenzialmente alla riduzione di circa un milione del contributo annuale erogato dallo Stato, sceso da euro 3.171.363, nel 2018, a euro 2.200.000, nel 2019; - le entrate correnti accertate dall’Ente registrano un incremento del 36,5 per cento rispetto al 2018, essendo pari ad euro 13.235.137. Come nei precedenti esercizi, non si riscontrano entrate in conto capitale. Si segnala, in merito, che l’incidenza rispetto al complesso delle entrate correnti del contributo di funzionamento erogato dal Mise, si è ridotta al 17 per cento, a fronte del 33 per cento del precedente esercizio e del 66 per cento del 2017. Crescono, corrispondentemente le altre entrate (sia provenienti da fonti europee, sia da Regioni ed Enti locali o da privati); - le uscite correnti impegnate nel 2019 ammontano ad euro 13.452.015; quelle in conto capitale nell’esercizio sono pari ad euro 6.486; - le partite di giro pareggiano per l’importo di euro 5.088.000; - l’avanzo di amministrazione, pari ad euro 4.134.111, risulta vincolato per un importo di euro 850.000; ne risultano disponibilità libere pari ad euro 3.284.111; - il valore della produzione, pari euro 13.235.137, cresce di euro 3.535.930 (36 per cento), a seguito dei proventi per progetti finanziati da terzi e contributi ricevuti da privati, da Regioni ed Enti locali, per un importo complessivo di euro 11.035.137, (euro 6.527.844 nel 2018). I corrispondenti costi della produzione, pari ad euro 13.464.939, registrano un incremento del 46 per cento rispetto al precedente esercizio. Da ciò consegue che il risultato economico del 2019, a differenza dell’anno precedente (euro 463.584), si attesta su un valore negativo pari ad euro - 229.802; - cresce l’ammontare complessivo dei residui al 31 dicembre 2019: i residui passivi ammontano ad euro 12.296.492, quelli attivi ad euro 12.973.499. Tale tendenza è, almeno in parte, riconducibile alla natura pluriennale dei progetti affidati all’Ente; - la situazione patrimoniale evidenzia, al 31 dicembre 2019, attività per euro 16.458.928 e passività per euro 14.739.593. Il patrimonio netto, pari ad euro 1.719.335, diminuisce dell’11,7 per cento rispetto al precedente esercizio; - la composizione percentuale del valore dell’attività contrattuale si è sensibilmente modificata rispetto al passato. Si rileva, in particolare, la riduzione del ricorso agli affidamenti diretti, scesi al 7 per cento rispetto al 94 per cento dell’esercizio 2017; - i finanziamenti erogati risultano in significativo incremento tanto nel numero (n.1348 a fronte dei n.1202 del 2018) quanto nell’ammontare (euro 32.647.151 a fronte di euro 28.497.457 del 2018). Un particolare focus è stato posto a riguardo delle problematiche relative al personale e, con esse della gestione complessiva dell’Ente; in particolare, è stata oggetto di specifico contradditorio la consolidata tendenza da parte dell’Enm a ricorrere sistematicamente a personale con rapporti di lavoro non stabili. Tale problematica non può non essere oggetto di rilievo: ad avviso di questa Corte, infatti, la mancata definizione di una struttura organica costituisce un vulnus rispetto al conseguimento dell’obiettivo della piena operatività dell’Ente, rendendo indispensabile, pertanto, già nel breve, l’attivazione di apposite procedure assunzionali. In questa ottica, il completamento dell’organico a suo tempo previsto è l’obiettivo immediato da perseguire, nella prospettiva di portare nell’ambito dell’amministrazione le funzioni essenziali rispetto ai compiti affidati all’Ente stesso che attualmente sono svolte da personale con contratto di lavoro interinale o affidate all’esterno mediante contratti di outsourcing. Il conseguimento di tale obiettivo avrebbe come effetto diretto ed immediato il risparmio quantomeno della non irrilevante uscita annuale per diritti spettanti all’agenzia di lavoro interinale, liberando ulteriori risorse finanziarie, da impiegare per la promozione e l’alimentazione di fondi di garanzia di microcredito sia imprenditoriale che sociale. Peraltro, l’Ente appare recentemente essersi orientato nel senso auspicato: infatti, con delibera in data 1° aprile 2021, il Cda ha adottato il piano triennale di fabbisogno di personale, del quale è stata data comunicazione ai Ministeri vigilanti e al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di definire l’iter approvativo delle procedure concorsuali, volte all’assunzione in organico di personale. Il piano predetto prevede l’assunzione di 14 unità a tempo indeterminato, per le varie aree operative e qualifiche; in relazione a ciò, nel piano stesso si afferma che “al fine di superare l’attuale fase di precariato contraddistinta dal ricorso a personale con contratto di somministrazione di lavoro interinale ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite da tale personale nel tempo, l’Ente potrà bandire procedure concorsuali riservate in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili secondo i requisiti previsti dal comma 2, art. 20 d.lgs. n. 75/2017”. Il relativo onere a carico del bilancio dell’Enm è quantificato in euro 698.000.

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • TENTATIVI DI CONCUSSIONE Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.